CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 novembre 1992
Cassazione n. 13924/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1992avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]';udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che siriporta alla memoria scritta depositata e conclude per l'annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio per un nuovo esame dinanzi al giudice civile competente per valorein grado di appello.E' presente l'avvocato di [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo in difesa della parte civilericorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale si associa alle conclusioni del Procuratore generale,si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo in difesa di [OSCURATO:PERSONA] del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega orale,dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo codifensore di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza emessa il 28 gennaio 2025, in riformadella sentenza del Tribunale di Palermo del 25 novembre 2020, ha assolto Balistreriche, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale si era procedutoseparatamente, per colpa generica nonché in violazione delle norme del codice dellastrada, aveva cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], passeggero della vettura Peugeot107 condotta dal [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, postosi alla guida dell’automobile in statodi ebbrezza, giunto all’altezza del civico 817 della via [OSCURATO:PERSONA], strada urbanadel comune di Palermo, perdeva il controllo dell’auto, deviando la traiettoria di marciaverso la corsia opposta ove giungeva, in senso contrario, il veicolo [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] il quale effettuava una manovra di emergenza sterzando nonverso la propria destra, ma verso la propria sinistra, sulla corsia opposta, andandoa collidere egualmente con il veicolo antagonista che intanto aveva ripreso ariposizionarsi nella propria corsia (fatto del 7 settembre 2014). [OSCURATO:PERSONA] eracontestato che, mantenendo una velocità superiore a quella consentita nonostanteavesse avvistato per tempo l’invasione di corsia, non aveva eseguito la manovra diemergenza appropriata, arrestando in tempo la marcia o deviando la traiettoria versodestra.2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore di fiducia, per cinque motivi.3. Con il primo motivo deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen. per omessa valutazione delle prove testimoniali, di carattere decisivo, utilizzatedal primo giudice. La Corte d’appello aveva totalmente trascurato di considerare ledichiarazioni dei passeggeri del [OSCURATO:PERSONA], autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA],poste a fondamento della sentenza di condanna di primo grado, i quali avevanoconcordemente dichiarato di aver visto il veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] invadere lapropria corsia e, conseguentemente, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sterzato a sinistra per evitarel’impatto. Dette testimonianze confutavano ampiamente le conclusioni della Corteterritoriale, basate sulla imprevedibilità e carattere repentino della invasione di corsiada parte del [OSCURATO:PERSONA], emergendo invece che, al momento della invasione di corsia, ilBalistreri si trovava ad una apprezzabile distanza dal punto d’urto.4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 141 e 143 delCodice della strada. L’art. 141 impone infatti a tutti gli utenti della strada diconservare il controllo del proprio veicolo, l’arresto tempestivo entro il campo divisibilità e di fronte ad ogni ostacolo prevedibile nonché di regolare la velocità nelleore notturne; l’art. 143 impone di circolare sulla parte destra della carreggiata. Lacondotta del [OSCURATO:PERSONA] non si era attenuta a tali principi: il fatto era successo di notte,in una strada priva di illuminazione, in un centro urbano ove, nel tratto percorso dalBalistreri, vi era un cartello che imponeva un limite di velocità di trenta chilometriorari. Inoltre, i giudici di secondo grado non avevano tenuto conto del fatto che ilsinistro era avvenuto in un tratto rettilineo, ove dunque era certa la possibilità diavvistamento; il [OSCURATO:PERSONA] aveva, alla propria destra, un ampio accesso carrabile,collocato pochi metri prima dal punto in cui risultava avviata la contromanovra. Ilrispetto rigoroso della regola che impone di tenere la destra avrebbe quindi impeditol’evento.5. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen,contraddittorietà della motivazione. La sentenza non chiariva né spiegavaadeguatamente che l’urto non era avvenuto nella corsia di marcia del Balistrereri,bensì nella corsia opposta, dalla quale proveniva il veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA],rientrato nella propria corsia di pertinenza quando il [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto lamanovra di emergenza spostandosi sulla sinistra. Era altresì contraddittorial’argomentazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto possibilità di avvistareil varco ove avrebbe potuto e dovuto spostarsi compiendo la manovra di emergenza,in quanto l’incidente era avvenuto in un tratto rettilineo con assoluta possibilità diavvistamento e, per di più, il [OSCURATO:PERSONA] conosceva il percorso, essendo pacifico cheusava passarvi giornalmente per ragioni di lavoro. Era inoltre incomprensibile econtraddittoria l’analisi delle risultanze peritali in ordine ai rilevi sui luoghi del sinistro.6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen, manifesta illogicità della motivazione. Era stato apoditticamenteaffermato, recependo acriticamente le conclusioni della perizia disposta nel secondogrado del giudizio, che il dato relativo alla velocità del [OSCURATO:PERSONA] registrata dalsistema satellitare dell’autovettura, pari a 64 KM/H, era un dato “ incongruente”, nonessendo invece stata calcolata una velocità diversa, né evidenziati errori di calcolonelle relazioni peritali acquisite nl primo grado di giudizio.7. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen,mancanza totale della motivazione in ordine al comportamento alternativo cheavrebbe evitato l’evento. La sentenza impugnata aveva totalmente trascurato che ilBalistreri aveva invaso la corsia opposta, mentre il rispetto della norma di cui all’art.143 del Codice della strada (ossia il compimento della manovra di emergenzamediante spostamento a destra, senza invadere l’opposta corsia) avrebbecertamente scongiurato il sinistro. A tale conclusione poteva giungersi con certezzaconsiderando che l’impatto aveva attinto solo il [OSCURATO:PERSONA], seduto al lato passeggero equindi sulla sinistra, mentre il conducente era rimasto illeso.8. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha depositato memoria insistendo per ilrigetto del ricorso.9. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.10. All’odierna udienza, disposta la trattazione orale, le parti hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso, che si possono esaminare congiuntamente, sono inammissibili inquanto non attaccano specificamente la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato, che esclude la responsabilità colposa considerando inesigibile da partedel [OSCURATO:PERSONA] la condotta imposta dalla regola cautelare (segnatamente, l’art. 143Cds che impone di circolare sulla parte destra della carreggiata).2. Va preliminarmente osservato che, sotto un profilo teorico, si distingue, nell'ambitodell'elemento colposo, da un lato la misura oggettiva della colpa, contrassegnatadall'individuazione e violazione della regola cautelare e dalla evitabilità del risultatodannoso, e dall'altro la misura soggettiva della colpa, consistente nella prevedibilitàdel risultato offensivo e nell'esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare.Il profilo soggettivo e personale della colpa viene quindi individuato nella capacitàsoggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare e nella concreta possibilità dipretendere l'osservanza della regola stessa: in sintesi, il rimprovero colposo deveriguardare la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediantel'esigibile osservanza delle norme cautelari violate. La misura soggettiva della colpaconsente infatti la personalizzazione del rimprovero colposo attraverso l'introduzionedi una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettivaviolazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell’agente diuniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazionedi fatto in cui ha operato (Sez. 4 - n. 32507 del 16/04/2019, Rv. 276797 – 02; Sez.4, n. 12478 del 20/11/2015, Rv.267811 - 01).3. Il ricorrente ha sviluppato motivi che riguardano la configurabilità della colpa in sensooggettivo, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni dei giudici dimerito riguardo all’aspetto della inesigibilità della condotta doverosa omessa. Inproposito, la sentenza impugnata considera che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potutotentare una manovra alternativa consistente nell’ulteriore spostamento verso ilmargine destro della propria corsia di percorrenza, poiché detto spazio era delimitatoda un guard rail ( pag. 5 della sentenza impugnata) e che anche la condottaalternativa indicata dalla difesa, ossia eseguire una manovra di spostamento versodestra ove si trovava uno slargo di circa 15 mt., ubicato circa venti metri primadell’impatto, non era concretamente esigibile da parte del [OSCURATO:PERSONA]. E ciò in quantoi pochi metri di distanza tra il suddetto spazio sul margine destro della carreggiata eil punto di impatto non avrebbero potuto consentire tempestivamente l’avvistamentodel varco, la immediata individuazione della manovra alternativa e la valutazionedella sua idoneità a scongiurare l’evento, in considerazione delle condizioni date almomento del sinistro (orario notturno e scarsa illuminazione della strada, tenutoconto della velocità sostenuta del veicolo antagonista, condotta da soggetto in gravestato di ebbrezza, e del carattere certamente emergenziale del contesto). Diconseguenza l’imputato, al fine di scongiurare l’impatto, non avrebbe potuto far altroche diversificare la propria traiettoria spostandosi nella opposta corsia di marcia.4. Così decidendo, la Corte palermitana ha fatto corretta applicazione del principio didiritto ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui ilconducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenzelesive di uno scontro per non avere posto in essere una determinata manovra elusiva,qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovutaall'altrui condotta di guida illecita, tenuto conto dei tempi di avvistamento, dellarepentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra edei necessari tempi di reazione psicofisica (Sez. 4 - n. 35424 del 30/09/2025 ,Rv. 288745 – 01; Sez. 4, n. 16096 del 20/02/2018, Rv. 272479 – 01;Sez. 4, n. 1031 del 30/10/2002, Rv. 223709 – 01).5. Come detto, i motivi di ricorso non si confrontano adeguatamente con leargomentazioni suesposte. Il ricorrente insiste, in più passaggi, sull’avvistamentodel veicolo antagonista da parte del [OSCURATO:PERSONA], circostanza del tutto incontestata, manon spende alcuna valida argomentazione atta a confutare la inesigibilità dellacondotta alternativa prospettata. Anzi, nel ricorso si deduce ( motivo 1, pag. 4) chela contromanovra emergenziale del [OSCURATO:PERSONA], consistente nello spostamento verso laopposta corsia al fine di evitare lo scontro che si prospettava certo, era iniziata ventimetri prima del punto d’urto: tanto avvalora le conclusioni cui è giunta la Corteterritoriale, considerando che il [OSCURATO:PERSONA] – il quale, come più volte sottolineato, stavapercorrendo una strada limitata a destra da un guard rail - non avrebbe avuto iltempo né il modo di avvistare lo spazio non delimitato da guard- rail posto alla propriadestra ( ubicato appunto venti metri prima dell’impatto). Né certamente costituiscevalida argomentazione, atta a confutare la motivazione della sentenza impugnata, ilfatto che l’imputato conoscesse la strada, trattandosi di strada percorsaabitualmente, stanti le pertinenti e logiche considerazioni della Corte territoriali inordine al concreto stato dei luoghi ( strada buia e non illuminata, posto che l’incidentesi era verificato a notte fonda) nonché in ordine alla repentinità dell’invasione di corsiadel veicolo antagonista, il cui conducente, che procedeva a velocità sostenuta,presentava un tasso alcolemico di 2,45g/l.6. Va conseguentemente dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Segue per legge lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulterioresomma in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione aBalistreri [OSCURATO:PERSONA] delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in euro tremila, oltreaccessori se dovuti.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLOREDANA [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]