Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19774/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 16/06/2020, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza in data 16/07/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine al diniego di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti. 2.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il Giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma (i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza), ove, però, la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi (Sez.6,n.21962 del 02/04/2003, Rv.225414; Sez.4, n.34331 del 03/06/2009, Rv.245199; Sez.U, n.35737 del 24/06/2010,Rv.247911; Sez. 4, n. 22643 del 21/05/2008, Rv. 240854; Sez. 6, n. 39931 del 16/10/2008, Rv. 242247, Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 31/01/2013, Rv. 254194; Sez 6,n.41090 del 18/07/2013, Rv.256609); il principio è stato ribadito anche a seguito della qualificazione della ipotesi del comma 5 art. cit. come reato autonomo per effetto degli interventi normativi di cui all' art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successivamente modificato dalla legge 16 maggio 2014 n.79 ( cfr Sez.6, n.45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv.268293 e Sez.4, n.24509 del 09/05/2018, Rv.272942 - 01).Nel caso di specie, come, congruamente valutato dai Giudici di merito, il solo dato della quantità (gr 50,150 di cocaina, con elevato principio attivo, da cui erano ricavabili oltre 200 dosi medie giornaliere) è già di per sé indicativo di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusività dell'attività di spaccio e, quindi, preclusivo della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

3. La sentenza impugnata, poi, ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato la gravita del fatto e la personalità dell'imputato, così che la pena irrogata in misura inferiore al minimo edittale, è stata ritenuta adeguata al caso concreto e non suscettibile di riduzione.

Va ricordato in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 16/06/2020, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza in data 16/07/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine al diniego di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti. 2.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il Giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma (i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza), ove, però, la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi (Sez.6,n.21962 del 02/04/2003, Rv.225414; Sez.4, n.34331 del 03/06/2009, Rv.245199; Sez.U, n.35737 del 24/06/2010,Rv.247911; Sez. 4, n. 22643 del 21/05/2008, Rv. 240854; Sez. 6, n. 39931 del 16/10/2008, Rv. 242247, Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 31/01/2013, Rv. 254194; Sez 6,n.41090 del 18/07/2013, Rv.256609); il principio è stato ribadito anche a seguito della qualificazione della ipotesi del comma 5 art. cit. come reato autonomo per effetto degli interventi normativi di cui all' art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successivamente modificato dalla legge 16 maggio 2014 n.79 ( cfr Sez.6, n.45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv.268293 e Sez.4, n.24509 del 09/05/2018, Rv.272942 - 01).Nel caso di specie, come, congruamente valutato dai Giudici di merito, il solo dato della quantità (gr 50,150 di cocaina, con elevato principio attivo, da cui erano ricavabili oltre 200 dosi medie giornaliere) è già di per sé indicativo di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusività dell'attività di spaccio e, quindi, preclusivo della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. La sentenza impugnata, poi, ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato la gravita del fatto e la personalità dell'imputato, così che la pena irrogata in misura inferiore al minimo edittale, è stata ritenuta adeguata al caso concreto e non suscettibile di riduzione. Va ricordato in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente fissata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent
Sentenza Cassazione n. 19774/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris