Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09971/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31147/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Canicattì (AG), via Cavallotti, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via della Giuliana, 101 - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 528/2018, depositata il 14 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata il 14 marzo 2018, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento che, in accoglimento dell'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato il decreto con cui si ingiungeva loro di pagare la somma di euro 60.263,39, oltre interessi, in favore della banca ricorrente, quale saldo di un conto corrente; - il giudice di appello ha disatteso il gravame di quest'ultima evidenziando che la stessa non aveva offerto dimostrazione del credito vantato, anche in considerazione delle specifiche contestazioni sollevata dagli ingiunti in relazione alla nullità di alcune clausole contrattuali (relative alla determinazione degli interessi in misura ultralegale e all'applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto), e che non poteva prendersi in considerazione la documentazione prodotta dalla banca nel diverso giudizio dalla stessa successivamente instaurato nei confronti dei medesimi soggetti per la condanna al pagamento del saldo, riunito a quello derivante dall'opposizione a decreto ingiuntivo; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - questi ultimi depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 167 cod. proc. civ. e 1832 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che le contestazioni sollevate dagli ingiunti in ordine all'applicazione di interessi superiori a quelli legali e di commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione trimestrale fossero specifiche e, in quanto tali, idonee ad assolvere all'onere del convenuto di prendere posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore; - con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello ritenuto insussistente il credito della banca, andando ben oltre le difese articolate dagli ingiunti; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto la mancata riproduzione dell'atto di opposizione non consente a questa Corte di poter sindacare la valutazione operata sul punto dal giudice di merito che, invece, ha ritenuto che le contestazioni mosse dagli opponenti fossero specifiche e interessassero sia la validità di alcune delle clausole del conto corrente, sia il saldo del conto medesimo; - si osserva, altresì, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento del ricorso, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio (cfr. Cass. 17 agosto 2016, n. 17150; Cass. 30 dicembre 2013, n. 24483; in generale, sul rilievo officioso delle nullità contrattuali, Cass., Sez.

Un., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass., Sez.

Un., 4 novembre 2004, n. 21095); - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 274 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che, a seguito della riunione di due giudizi, questi mantenevano la loro autonomia e andavano decisi con altrettante pronunce; - il motivo è infondato; - è principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum et probandum, restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa (cfr. Cass 2 luglio 2021, n. 18808; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24529; Cass. 15 gennaio 2015, n. 567); - ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata; - la necessità della riunione trova, infatti, giustificazione solo in tale funzione (per così dire «suppletiva») del procedimento successivamente instaurato, posto che, in caso contrario, risulterebbe del tutto incongrua la difformità di disciplina rispetto all'istituto della litispendenza regolato dall'art. 39 cod. proc. civ., che, nell'ipotesi in cui la stessa causa sia proposta dinanzi a giudici diversi, prevede che il procedimento iniziato per secondo sia cancellato dal ruolo e non possa, pertanto, essere trattato; - pertanto, la Corte di appello, nel ritenere corretta la decisione di primo grado che, in una situazione di pendenza dinanzi al medesimo ufficio di due cause identiche, ha disposto la riunione e deciso nel merito la prima, senza prendere in esame la documentazione prodotta nell'ambito del secondo giudizio, la cui produzione nel primo giudizio era preclusa per l'effetto della preclusione maturata, ha fatto corretta applicazione del richiamato principio; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31147/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Canicattì (AG), via Cavallotti, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via della Giuliana, 101 - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 528/2018, depositata il 14 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata il 14 marzo 2018, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento che, in accoglimento dell'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato il decreto con cui si ingiungeva loro di pagare la somma di euro 60.263,39, oltre interessi, in favore della banca ricorrente, quale saldo di un conto corrente; - il giudice di appello ha disatteso il gravame di quest'ultima evidenziando che la stessa non aveva offerto dimostrazione del credito vantato, anche in considerazione delle specifiche contestazioni sollevata dagli ingiunti in relazione alla nullità di alcune clausole contrattuali (relative alla determinazione degli interessi in misura ultralegale e all'applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto), e che non poteva prendersi in considerazione la documentazione prodotta dalla banca nel diverso giudizio dalla stessa successivamente instaurato nei confronti dei medesimi soggetti per la condanna al pagamento del saldo, riunito a quello derivante dall'opposizione a decreto ingiuntivo; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - questi ultimi depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 167 cod. proc. civ. e 1832 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che le contestazioni sollevate dagli ingiunti in ordine all'applicazione di interessi superiori a quelli legali e di commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione trimestrale fossero specifiche e, in quanto tali, idonee ad assolvere all'onere del convenuto di prendere posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore; - con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello ritenuto insussistente il credito della banca, andando ben oltre le difese articolate dagli ingiunti; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto la mancata riproduzione dell'atto di opposizione non consente a questa Corte di poter sindacare la valutazione operata sul punto dal giudice di merito che, invece, ha ritenuto che le contestazioni mosse dagli opponenti fossero specifiche e interessassero sia la validità di alcune delle clausole del conto corrente, sia il saldo del conto medesimo; - si osserva, altresì, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento del ricorso, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio (cfr. Cass. 17 agosto 2016, n. 17150; Cass. 30 dicembre 2013, n. 24483; in generale, sul rilievo officioso delle nullità contrattuali, Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095); - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 274 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che, a seguito della riunione di due giudizi, questi mantenevano la loro autonomia e andavano decisi con altrettante pronunce; - il motivo è infondato; - è principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum et probandum, restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa (cfr. Cass 2 luglio 2021, n. 18808; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24529; Cass. 15 gennaio 2015, n. 567); - ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata; - la necessità della riunione trova, infatti, giustificazione solo in tale funzione (per così dire «suppletiva») del procedimento successivamente instaurato, posto che, in caso contrario, risulterebbe del tutto incongrua la difformità di disciplina rispetto all'istituto della litispendenza regolato dall'art. 39 cod. proc. civ., che, nell'ipotesi in cui la stessa causa sia proposta dinanzi a giudici diversi, prevede che il procedimento iniziato per secondo sia cancellato dal ruolo e non possa, pertanto, essere trattato; - pertanto, la Corte di appello, nel ritenere corretta la decisione di primo grado che, in una situazione di pendenza dinanzi al medesimo ufficio di due cause identiche, ha disposto la riunione e deciso nel merito la prima, senza prendere in esame la documentazione prodotta nell'ambito del secondo giudizio, la cui produzione nel primo giudizio era preclusa per l'effetto della preclusione maturata, ha fatto corretta applicazione del richiamato principio; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovut
Decreto Cassazione n. 09971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris