CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1983
Cassazione n. 42101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/04/1983 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19820/2023 Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per il reato di minaccia — con recidiva reiterata specifica infraquinquennale — riducendo la pena a mesi due di reclusione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al giudizio di gravità della minaccia - è aspecifico in quanto manca di confrontarsi con la motivazione della decisione avversata, che ha valorizzato la prospettazione di ritorsioni nei confronti del suo accusatore da parte dell'imputato, una volta che fosse stato scarcerato, evenienza possibile e, nella specie, effettivamente verificatasi; rilevato che, così facendo, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 20