CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 1982
Cassazione n. 02400/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Caserta il 5/1/1982 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 27/1/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Gip del Tribunale di Modena che, in data 4/4/2022, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato il Farli colpevole dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo alla pena di giustizia. 2. I due motivi proposti svolgono complementari censure in punto di valutazione della prova indiziaria e risultano manifestamente infondati oltre che diffusamente sconfinanti nel merito. La Corte d'Appello, infatti, ha analizzato, alla luce del gravame difensivo, tutte le emergenze indiziarie che attingono il prevenuto, argomentandone lo spessore dimostrativo e la convergenza a riscontro della tesi d'accusa (pagg. 11/15), rassegnando una motivazione che va esente da censura in questa sede. Infatti, l'identificazione del ricorrente è avvenuta sulla base di sillogismi logici certi nelle premesse e corretti nelle inferenze come nel caso della lettura dei tabulati telefonici relativi alle utenze dedicate, valorizzando la compatibilità somatica tratta dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, gli esiti del servizio di osservazione del 12 dicembre 2019 e il constatato uso da parte del prevenuto di una moto di marca, modello e colore del tutto analoga a quella utilizzata per la rapina. Il difensore sollecita, dunque, una rivalutazione delle emergenze scrutinate che esule dal perimetro del sindacato di legittimità. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]