CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 30112/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1367/2023 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 2493 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; R.G. n. 1367/2023 Ad. 25/9/2024CC udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria delcontroricorrente; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 06820190055394726000, notificatagli dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, su incarico del Ministero della Giustizia, per il recupero di spese processuali – pari a Euro 105.223,95 ed in erenti a processo penale che aveva riguardato l’opponente (conclusosi con sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) –iscritte a ruolo emesso da [OSCURATO:SOCIETA].; sosteneva che, in accoglimento di un’altra opposizione avverso una precedente cartella emessa nei suoi confronti e relativa alla medesima ragione di credito, il Tribunale di Milano – con la sentenza n. 4754 del 24/4/2018, passata in giudicato – aveva dichiarato l’insussistenza del debito dello stesso Cordoni; - costituitisi il Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate -Riscossione ed [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2836 del 27/3/2021, rigettava l’opposizione; - adita da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 2493 del 15/7/2022, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’impugnazione e, in totale riforma della pronuncia di primo grado, annullava la cartella di pagamento e condannava gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite; - per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito così illustrava la propria decisione: «L’appello è fondato, per essersi già formato il giudicato sulla medesima pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio. Il credito qui azionato è infatti il medesimo portato dalla precedente cartella emessa nei confronti del Cordoni, in ordine alla quale il Tribunale di Milano, con sentenza passata in giudicato avente l’efficacia di cui all’art. 2909 c.c., ha accertato l’inesistenza del diritto delle appellate a procedere ad esecuzione forzata. Certamente è ammessa la possibilità per l’Erario di emettere una nuova cartella eliminando i vizi della precedente cartella annullata (trattandosi di operazione in autotutela sullo strumento di formazione unilaterale attraverso il quale lo Stato può riscuotere i propri crediti), ma solo ove sulla pretesa non si sia formato -come nella specie - il giudicato, escludendone la sussistenza. Irrilevante resta a quel punto il fatto che la diversa quantificazione delle somme sia stata possibile solo a fronte di una nota della Procura della Repubblica di Ascoli che avrebbe trasmesso l’elenco delle spese processuali con indicazione dei relativi importi e tipologie: va escluso infatti, che si tratti di ‘circostanze sopravvenute’, come qualificate dagli appellati, ma di mere informazioni che avrebbero dovuto essere acquisite in occasione del precedente giudizio di opposizione al dine di giustificare il diritto di procedere ad esecuzione e che non possono valere a rimettere in discussione quanto già accertato in via definitiva.»; - avverso la predetta sentenza il Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate - Riscossione proponevano ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva con controricorso, contenente ricorso incidentale (tardivo), anch’esso basato su un motivo; si difendeva con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], che depositava memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.; - all’esito della camera di consiglio del 25/9/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - con l’unico motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.), i ricorrenti deducono «violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. 324 c.p.c., 25 d.p.r. 602/1973 e 223 d.p.r. 115/2002», per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato il giudicato della sentenza n. 4754/2018 del Tribunale di Milano, la quale ha annullato la precedente cartella di pagamento notificata al Cordoni, e, conseguentemente, affermato che l’insussistenza del debito era stata accertata in via definitiva; - la censura è inammissibile, prima ancora che infondata;- le argomentazioni dei ricorrenti si fondano su un presunto errore compiuto dalla Corte d’appello di Milano nell’interpretazione della sentenza n. 4754 del 24/4/2018 del Tribunale di Milano, individuata come res iudicata in ordine all’insussistenza della pretesa creditoria avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - ciononostante, l’atto introduttivo omette di riportare il contenuto della succitata decisione e, dunque, l’«esposizione sommaria dei fatti di causa» –requisito prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nella formulazione ratione temporisapplicabile), a pena di inammissibilità – risulta lacunosa, perché manca un elemento indefettibile per consentire l’esame della censura da parte di questa Corte di legittimità; - il ricorso manca, altresì, di ulteriori elementi indispensabili per la decisione di questa Corte: i ricorrenti sostengono che il giudicato attiene a crediti portati da una precedente cartella che sono differenti rispetto a quello di Euro 105.223,95 oggettodella presente opposizione; ciononostante, con l’atto introduttivo tali differenze sono meramente e genericamente enunciate, senza procedere a trascrizione o copia delle cartelleo di altri atti idonei a documentare l’asserzione; - ad ogni buon conto, della sentenza del Tribunale di Milano sopra menzionata i ricorrenti riportano nel ricorso soltanto uno stralcio della motivazione (pag. 8) e il dispositivo (pag. 6): «1) rigetta l’opposizione agli atti esecutivi, proposta da [OSCURATO:PERSONA]; 2) in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione accerta l’inesistenza del debito con riferimento alle somme portate dall’opposta cartella di pagamento; 3) compensa integralmente le spese del presente giudizio»; - perciò, anche a voler superare il profilo di inammissibilità del motivo sopra rilevato, in base al chiaro tenore della decisione, la censura sarebbe comunque infondata; - la sentenza passata in giudicato, infatti, accoglie l’opposizione ex art.615 c.p.c.proposta dal Cordoni e, quindi, accerta l’insussistenza del diritto di agire in executivis in relazione ai crediti fatti valere con la cartella, la quale – pacificamente – mira alla riscossione delle spese di giustizia originate dalla condanna penale pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - in via definitiva, dunque, la sentenza n. 4754 del 24/4/2018 ha affermato che non vi è ragione di credito che consenta la riscossione coattiva e poco importa che ciò sia derivato da un difetto di prova (costituita dalla tardiva trasmissione di dettagliate indicazioni da parte dei competenti uffici giudiziari) colmato con la successiva cartella, perché la res iudicata non può essere rimessa in discussione; né vale sostenere – come fanno i ricorrenti – che la sentenza n. 4754/2018 si riferisce esclusivamente ai crediti portati dalla prima cartella e non a quelli dettagliati nella seconda e che rientra nelle prerogative erariali la facoltà di emendare le precedenti lacune e di riprendere la riscossione sino a prescrizione del credito, perché la statuizione contenuta nella succitata sentenza, se non altro per come viene frammentariamente riportata in ricorso, non si limita ad annullare l’atto della riscossione per vizi formali senza incidere sulla pretesa sostanziale, ma accerta proprio l’insussistenza di quest’ultima, di talché la riedizione della medesima pretesa è preclusa dal giudicato; - per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. (volto a impugnare la regolazione dei costi del giudizio compiuta dalla Corte di merito) è inefficace exart. 334, comma 2, c.p.c., visti i tempi della sua proposizione; - ciascuna delle parti ricorrenti (da un lato, Ministero della Giustizia ed Agenzia delle Entrate -Riscossione, in solido tra loro, e, dall’altro, [OSCURATO:SOCIETA].) va condannata a rifondere al controricorrente le spese, liquidatesecondo i parametri normativi nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, infine, dell’insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti (Amministrazioni dello Stato) , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002;p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero della Giustizia e di Agenzia delle Entrate -Riscossione; dichiara inefficace il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].; condanna ilMinistero della Giustizia ed Agenzia delle Entrate - Riscossione, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell’insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de