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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37702/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 09/04,0'1970 avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Cuneo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. 2.

Questi, alla guida dell'autoarticolato, composto da trattore e semirimorchio, per colpa consistita anche nella violazione delle norme di cui agli artt. 140 e 141 cod. stradale, omettendo di controllare il mezzo condotto, così da poterlo tempestivamente arrestare, non avvedendosi del furgone Ducato, condotto da [OSCURATO:PERSONA], che, lungo la sua stessa linea di condotta si era fermato allo scopo di compiere una manovra di svolta a sinistra, compiva, per evitare l'inevitabile impatto da tergo, una manovra improvvisa, invadendo l'opposta corsia di marcia da cui proveniva l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell'impatto, decedeva sul colpo per politrauma (fatto accaduto in Verzuolo, il 06/12/2012).

2.1. In particolare, il primo Giudice - nel fondare la responsabilità dell'imputato principalmente sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e delle conclusioni cui era pervenuto il consulente designato dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari - aveva ritenuto che il prevenuto avesse condotto il suo mezzo ad una velocità troppo elevata rispetto a quella consentita in astratto, in relazione ai limiti di velocità imposti in quel tratto di strada per i mezzi pesanti e che avesse, in concreto, violato generiche prescrizioni di prudenza.

Egli, infatti, in relazione alle particolari condizioni del tratto di strada percorso e del traffico, frenava toppo tardi per evitare l'impatto con il furgone Ducato, che lo anticipava nella medesima linea di marcia e che, segnalando con le frecce di direzione, come rilevato dal predetto Boretto, stava attendendo che vi fossero le condizioni per svoltare a sinistra in direzione di una strada secondaria. [OSCURATO:PERSONA], che era alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], posizionata tra il mezzo pesante che proveniva da dietro e il furgone fermo in attesa di svoltare, riusciva ad evitare lo scontro solo perché si era accorto del sopraggiungere del mezzo pesante che proveniva da dietro attraverso lo specchietto retrovisore, così da compiere una manovra di emergenza riuscendo a riparare oltre la linea di condotta del mezzo pesante.

La Corte di Torino ha fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, disattendendo le ragioni di gravame volte ad una differente ricostruzione dell'incidente mortale.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che articola due motivi di ricorso con cui rispettivamente deduce:3.1.

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e all'apprezzamento delle risultanze probatorie, avendo la Corte di appello omesso ogni valutazione sull'attendibilità dei testi Boretto e Demaria, giacché non ha in alcun modo tenuto conto delle censure svolte nell'atto di appello in ordine alla totale assenza di linearità tra le loro dichiarazioni e le risultanze contenute nella consulenza.

A fronte delle doglianze espresse dall'imputato con riguardo alla dinamica del sinistro e alla posizione dei mezzi coinvolti, avuto particolare riguardo alla posizione di quiete del furgone condotto dal Demaria, la sentenza impugnata non fornisce alcun criterio logico di inferenza, limitandosi ad addurre non meglio precisati "effetti emozionali" che giustificherebbero le gravi incongruenze lamentate.

Il ricorrente rileva che sulle anzidette circostanze il Boretto e il Dennaria vennero sentiti a sommarie informazioni il 24/06/2013, ossia a distanza di oltre sei mesi dal sinistro, di talché, stante l'ampio lasso di tempo decorso, è difficile ipotizzare "effetti emozionali" tali da giustificare le lamentate anomalie.

I Giudici del merito avrebbero dovuto tenere in adeguata considerazione quanto immediatamente dichiarato dall'imputato sul fatto che il Demaria aveva compiuto una manovra incauta, frenando improvvisamente e senza azionare alcun indicatore di direzione, così innescando e/o comunque contribuendo alla verificazione dell'incidente.

Del pari, non può dirsi che il consulente dell'accusa abbia ricostruito "con rigore logico e scientifico l'accaduto", dovendosi, invece, rilevare l'assoluta inutilizzabilità dei rilievi planimetrici effettuati dalle Forze dell'ordine.

Alla medesima stregua, detto consulente non ha indicato criteri di inferenza tali da giustificare un giudizio di credibilità delle dichiarazioni dei menzionati testi le quali vengono dallo stesso assunte come "postulati".

Da ultimo, si lamenta vizio di motivazione con riguardo all'invocata scriminate di cui all'art. 54 cod. pen. 3.2.

Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea interpretazione di legge, con riguardo alle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente richiama elementi di fatto che depongono per l'invocato riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.

2. Il primo motivo non è fondato alla luce dell'ampia motivazione della sentenza impugnata, la quale ha operato la ricostruzione della dinamica del sinistro in maniera assai approfondita, soffermandosi sull'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni oculari Boretto e Demaria - sentiti nell'immediatezza del fatto - pienamente riscontrate dalle conclusioni del consulente del pubblico ministero.

In particolare, viene fornita risposta alle doglianze già prospettate in sede di gravame circa la mancanza di riscontri fattuali all'alternativa versione fornita dall'imputato, secondo cui il conducente del furgone Ducato avrebbe frenato improvvisamente così da creare una situazione di blocco inaspettato ed imprevedibile per l'imputato.

Parimenti, per quanto riguarda la collocazione del furgone (e gli "effetti emozionali"), la sentenza impugnata offre una motivazione precisa e congrua, sottolineando il rigore logico del percorso argomentativo del tecnico incaricato dalla pubblica accusa e, di contro, l'apoditticità della tesi sostenuta dal consulente della difesa, smentita anche dalle immagini fotografiche e dai rilievi stradali, oltre che dalla prova dichiarativa.

Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Una volta accertato, poi, che il Demaria si era fermato sulla propria carreggiata in attesa di far passare i veicoli provenienti dal versante opposto di marcia, attivando il segnalatore di direzione, quando da tergo proveniva l'autoarticolato condotto dall'imputato a velocità non consentita (pari a 79 km/h registrata dal tachimetro), e rimarcata la manovra gravemente colposa dell'imputato, appare del tutto conseguenziale e logica l'esclusione della scriminante di cui all'art.54 cod. pen. invocata dal ricorrente, che aveva egli stesso provocato la situazione di pericolo.

3. Fondata invece la doglianza riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sono state negate con mero richiamo alla gravità del sinistro - in cui ha trovato la morte una giovane donna - senza alcun richiamo agli ulteriori elementi che la difesa aveva indicato come favorevoli ad una mitigazione della pena.

Sul punto pertanto la sentenza impugnata va annullata necessitando di più approfondita motivazione, ferma la irrevocabilità della pronuncia di condanna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente le circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso 1'8 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 09/04,0'1970 avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Cuneo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. 2. Questi, alla guida dell'autoarticolato, composto da trattore e semirimorchio, per colpa consistita anche nella violazione delle norme di cui agli artt. 140 e 141 cod. stradale, omettendo di controllare il mezzo condotto, così da poterlo tempestivamente arrestare, non avvedendosi del furgone Ducato, condotto da [OSCURATO:PERSONA], che, lungo la sua stessa linea di condotta si era fermato allo scopo di compiere una manovra di svolta a sinistra, compiva, per evitare l'inevitabile impatto da tergo, una manovra improvvisa, invadendo l'opposta corsia di marcia da cui proveniva l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell'impatto, decedeva sul colpo per politrauma (fatto accaduto in Verzuolo, il 06/12/2012). 2.1. In particolare, il primo Giudice - nel fondare la responsabilità dell'imputato principalmente sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e delle conclusioni cui era pervenuto il consulente designato dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari - aveva ritenuto che il prevenuto avesse condotto il suo mezzo ad una velocità troppo elevata rispetto a quella consentita in astratto, in relazione ai limiti di velocità imposti in quel tratto di strada per i mezzi pesanti e che avesse, in concreto, violato generiche prescrizioni di prudenza. Egli, infatti, in relazione alle particolari condizioni del tratto di strada percorso e del traffico, frenava toppo tardi per evitare l'impatto con il furgone Ducato, che lo anticipava nella medesima linea di marcia e che, segnalando con le frecce di direzione, come rilevato dal predetto Boretto, stava attendendo che vi fossero le condizioni per svoltare a sinistra in direzione di una strada secondaria. [OSCURATO:PERSONA], che era alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], posizionata tra il mezzo pesante che proveniva da dietro e il furgone fermo in attesa di svoltare, riusciva ad evitare lo scontro solo perché si era accorto del sopraggiungere del mezzo pesante che proveniva da dietro attraverso lo specchietto retrovisore, così da compiere una manovra di emergenza riuscendo a riparare oltre la linea di condotta del mezzo pesante. La Corte di Torino ha fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, disattendendo le ragioni di gravame volte ad una differente ricostruzione dell'incidente mortale. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che articola due motivi di ricorso con cui rispettivamente deduce:3.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e all'apprezzamento delle risultanze probatorie, avendo la Corte di appello omesso ogni valutazione sull'attendibilità dei testi Boretto e Demaria, giacché non ha in alcun modo tenuto conto delle censure svolte nell'atto di appello in ordine alla totale assenza di linearità tra le loro dichiarazioni e le risultanze contenute nella consulenza. A fronte delle doglianze espresse dall'imputato con riguardo alla dinamica del sinistro e alla posizione dei mezzi coinvolti, avuto particolare riguardo alla posizione di quiete del furgone condotto dal Demaria, la sentenza impugnata non fornisce alcun criterio logico di inferenza, limitandosi ad addurre non meglio precisati "effetti emozionali" che giustificherebbero le gravi incongruenze lamentate. Il ricorrente rileva che sulle anzidette circostanze il Boretto e il Dennaria vennero sentiti a sommarie informazioni il 24/06/2013, ossia a distanza di oltre sei mesi dal sinistro, di talché, stante l'ampio lasso di tempo decorso, è difficile ipotizzare "effetti emozionali" tali da giustificare le lamentate anomalie. I Giudici del merito avrebbero dovuto tenere in adeguata considerazione quanto immediatamente dichiarato dall'imputato sul fatto che il Demaria aveva compiuto una manovra incauta, frenando improvvisamente e senza azionare alcun indicatore di direzione, così innescando e/o comunque contribuendo alla verificazione dell'incidente. Del pari, non può dirsi che il consulente dell'accusa abbia ricostruito "con rigore logico e scientifico l'accaduto", dovendosi, invece, rilevare l'assoluta inutilizzabilità dei rilievi planimetrici effettuati dalle Forze dell'ordine. Alla medesima stregua, detto consulente non ha indicato criteri di inferenza tali da giustificare un giudizio di credibilità delle dichiarazioni dei menzionati testi le quali vengono dallo stesso assunte come "postulati". Da ultimo, si lamenta vizio di motivazione con riguardo all'invocata scriminate di cui all'art. 54 cod. pen. 3.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea interpretazione di legge, con riguardo alle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente richiama elementi di fatto che depongono per l'invocato riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono. 2. Il primo motivo non è fondato alla luce dell'ampia motivazione della sentenza impugnata, la quale ha operato la ricostruzione della dinamica del sinistro in maniera assai approfondita, soffermandosi sull'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni oculari Boretto e Demaria - sentiti nell'immediatezza del fatto - pienamente riscontrate dalle conclusioni del consulente del pubblico ministero. In particolare, viene fornita risposta alle doglianze già prospettate in sede di gravame circa la mancanza di riscontri fattuali all'alternativa versione fornita dall'imputato, secondo cui il conducente del furgone Ducato avrebbe frenato improvvisamente così da creare una situazione di blocco inaspettato ed imprevedibile per l'imputato. Parimenti, per quanto riguarda la collocazione del furgone (e gli "effetti emozionali"), la sentenza impugnata offre una motivazione precisa e congrua, sottolineando il rigore logico del percorso argomentativo del tecnico incaricato dalla pubblica accusa e, di contro, l'apoditticità della tesi sostenuta dal consulente della difesa, smentita anche dalle immagini fotografiche e dai rilievi stradali, oltre che dalla prova dichiarativa. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Una volta accertato, poi, che il Demaria si era fermato sulla propria carreggiata in attesa di far passare i veicoli provenienti dal versante opposto di marcia, attivando il segnalatore di direzione, quando da tergo proveniva l'autoarticolato condotto dall'imputato a velocità non consentita (pari a 79 km/h registrata dal tachimetro), e rimarcata la manovra gravemente colposa dell'imputato, appare del tutto conseguenziale e logica l'esclusione della scriminante di cui all'art.54 cod. pen. invocata dal ricorrente, che aveva egli stesso provocato la situazione di pericolo. 3. Fondata invece la doglianza riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sono state negate con mero richiamo alla gravità del sinistro - in cui ha trovato la morte una giovane donna - senza alcun richiamo agli ulteriori elementi che la difesa aveva indicato come favorevoli ad una mitigazione della pena. Sul punto pertanto la sentenza impugnata va annullata necessitando di più approfondita motivazione, ferma la irrevocabilità della pronuncia di condanna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente le circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso 1'8 giugno
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