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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 17538/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 477-482 cp.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione riguardo al mancato riconoscimento del falso grossolano.

Considerato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto riguardo al quale la Corte territoriale ha sottolineato che per avere certezza della falsità dellla patente gli investigatori avevano richiesto informazioni all'autorità irlandese ed in seguito avevano disposto accertamenti tecnici specifici, così rispondendo alla doglianza presentata nei motivi di appello.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de egorio Dr. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 'r oggi, __0_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 477-482 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione riguardo al mancato riconoscimento del falso grossolano. Considerato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto riguardo al quale la Corte territoriale ha sottolineato che per avere certezza della falsità dellla patente gli investigatori avevano richiesto informazioni all'autorità irlandese ed in seguito avevano disposto accertamenti tecnici specifici, così rispondendo alla doglianza presentata nei motivi di appello. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de egorio Dr. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 'r oggi, __0_
Sentenza Cassazione n. 17538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris