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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32031/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sentenza impugnata.

Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 28/09/2021 della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del 16/10/2020 del GIP del Tribunale capitolino, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha revocato il sequestro del telefono cellulare e del computer in sequestro e la pena accessoria di cui all'art. 85, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando nel resto la sua condanna alla pena di quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa per il reato di cui agli arti:. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma il 13/09/2019. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 603, comma 3 (o comunque comma 1) cod. proc. pen., e il vizio di motivazione erronea e contraddittoria nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato (non essendo stata acquisita) la copia autentica della consulenza tecnica redatta dal proprio consulente, depositata presso la procura della Repubblica il 23/12/2019, richiamata più volte nell'atto di appello, e che la stessa Corte di appello, con ordinanza del 06/07/2021, aveva ritenuto necessario acquisire. 1.2.Con il secondo motivo, che sviluppa gli argomenti del primo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui esclude la destinazione ad uso personale della sostanza detenuta e la lieve entità del fatto, omettendo di acquisire e valutare le considerazioni della CT della difesa. 1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: a) l'inosservanza dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazione contraddittoria nella parte in cui la Corte di appello ha negato l'applicazione della circostanza attenuante della collabcrazione benché dagli atti emergesse la piena attivazione del ricorrente al fine di individuare il correo, del tutto sconosciuto agli inquirenti e totalmente estraneo all'indagine, fornendo, altresì, le password di sblocco del telefono; b) la violazione degli artt. 62-bis, 133 e 163, cod. pen., e il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha negato l'applicazione del minimo della pena, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, basandosi sugli esiti degli accertamenti del RIS dei Carabinieri e non sulla consulenza tecnica della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.I'imputato risponde del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altra persona, aveva importato gr. 7,0565 di sostanza stupefacente del tipo Fentanyl; 3.2.incontestato il fatto nella sua dimensione storica (l'ordirle della sostanza su Internet e la consegna presso l'abitazione dell'imputato), il GIP aveva escluso la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stessa e la lieve entità del fatto in considerazione: a) della non corrispondenza a vero delle dichiarazioni dell'imputato (che, sia in sede di udienza di convalida che dinanzi al giudice procedente, aveva riferito essersi trattato di un unico acquisto); b) del numero di dosi estraibili (pari a 5.460); 3.3.1a Corte di appello ha escluso, anch'essa, la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza e della lieve entità del fatto avuto riguardo: a) al numero di dosi da essa ricavabili; b) al rinvenimento di un bilancino e di liquidi per inalazione con diluizione; c) alla mancata produzione, da parte del difensore, della consulenza tecnica della difesa che quegli si era onerato di produrre e che non era presente agli atti del fascicolo; d) alla non occasionalità dell'attività di spaccio. 4.Entrambi i Giudici di merito fondano il proprio giudizio sulla condivisione del dato probatorio dell'elevato numero di dosi estraibili dalla sostanza sequestrata.

Il primo Giudice non accenna nemmeno all'esistenza della consulenza tecnica di parte, tant'è che l'imputato se ne doleva nei motivi di appello; la Corte distrettuale lo aveva onerato della sua produzione e tuttavia dà atto, in sentenza, non solo della mancata produzione della consulenza ma anche della sua inesistenza agli atti (con conseguente palese infondatezza del primo motivo).

La contraria affermazione dell'imputato (circa la presenza della prova nel fascicolo), tradotta in termini processuali, comporta la deduzione del vizio di contraddittorietà della motivazione rispetto ad un atto del processo specificamente indicato (travisamento della prova). 4.1.In questo caso, però, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza dei ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello) oppure mediante la sua allegazione, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 del:11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). 4.2.E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035); in caso di documento prodotto dalla parte è necessario che quest'ultima ne dimostri anche l'effettiva acquisizione al processo (o, come nel caso di specie, al fascicolo del pubblico ministero) mediante, per esempio, l'allegazione di copia dell'atto stesso con il timbro del "depositato", ciò per evitare che la fase di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito. 4.3.11 ricorrente non ha assolto a questo adempimento non dando così prova dell'effettiva preesistenza del documento alla richiesta di giudizio abbreviato rendendo in tal modo inammissibili i primi due motivi: a) l'inesistenza del dato probatorio rende irrilevante la censura relativa all'omesso esercizio dei poteri officiosi del giudice dell'appello (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.); b) il numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente osta, sul piano logico, alla invocata finalità penalmente lecita della sua detenzione e, sul piano giuridico, alla lieve entità del fatto. 5.11 diniego della circostanza attenuante della collaborazione attiva si basa su dati di fatto (l'irrilevanza della collaborazione e la falsità delle dichiarazioni dell'imputato) che non possono essere rimessi in discussione in questa sede mediante le generiche deduzioni difensive che non contestano la corrispondenza a vero di quanto affermato dai Giudici di merito.

La Corte di cassazione ha autorevolmente chiarito che non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez.

U, n. 4 del 28/10/1998, Barbagallo, Rv. 212759).

La necessità che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose costituisce requisito indispensabile per la sussistenza della speciale circostanza attenuante in questione, come è stato più volte ribadito anche da pronunce successive che ne hanno ulteriormente declinato l'ambito applicativo (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998, secondo cui ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante; Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264672, secondo cui occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire; Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010, Sivolvella, Rv. 247376; Sez. 4 n. 11555 del 28/01/2004, Esentato, Rv. 228034, secondo la quale non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti quantomero in un risultato di utilità, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di altri delitti; Sez. 4, n. 28548 del 03/05/2005, Godena, Rv. 232435, per la quale occorre che il contributo fornito dal collaborante risulti concretamente utile, cioè tale da determinare in maniera diretta un esito favorevole per le indagini e la cessazione dell'attività criminale ad esse relativa; Sez. 4, n. 10115 del 23/31/2007, Gelati, Rv. 236192 e Sez. 4 n. 46435 del 18/11/2008, Finazzi, Rv. 242311, che hanno spiegato che collaborazione deve riferirsi all'intero arco della condotta illecita, e non soltanto ad alcuni segmenti di essa, ed avere rilevanza ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa). 5.1.11 giudice è tenuto a verificare caso per caso, con riferimento ai risultati conseguiti in dipendenza dell'attivazione dell'interessato, l'applicabilità dei principi sopra indicati ai comportamenti rilevanti ai fini del riconoscimento dell'attenuante in questione, non potendo questo essere tipizza:o previamente.

Di conseguenza egli non può, per esempio, senza incorrere nel vizio di mancanza di motivazione, disconoscere tale circostanza sulla base dell'affermazione che l'imputato si è limitato ad indicare il suo fornitore di droga, sia pure mediante identificazione su base fotografica, dovendo spiegare la ragione per cui tale condotta non abbia permesso il conseguimento dei risultati previsti dal citato art. 73 per la concessione dell'attenuante (in particolare, se per verifica dell'inconsistenza o insufficienza ovvero non significatività dell'indicazione del prevenuto oppure per suo rifiuto di successive, necessarie collaborazioni, eventualmente richiestegli) (così Sez. 4, n. 3853 del 16/02/1996, Maccaferri, Rv. 205189; cfr. altresì Sez. 6, n. 11775 del 15/11/1993, Morelli, Rv. 196077, che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza della circostanza attenuante a favore dell'imputato che, dopo l'arresto, aveva fornito all'autorità giudiziaria il numero telefonico, l'indirizzo e la precisa descrizione somatica della donna che gli aveva venduto l'eroina, nonché altri particolari - marca, tipo e colore dell'autovettura da lei utilizzata, descrizione della casa in cui abitava e del giardino antistante - che consentirono all'autorità giudiziaria di disporre, con esito positivo, la perquisizione della abitazione e la custodia cautelare della donna, poi condannata per il delitto di spaccio di droga). 5.2.Nel caso di specie, come detto, la Corte di appello ha sostenuto che il risultato probatorio (l'individuazione del complice) sarebbe stato comunque conseguito dall'analisi del computer utilizzato dall'imputato per commettere il reato e ciò senza considerare, come detto, la falsità delle dichiarazioni stesse dell'imputato circa la assoluta occasionalità della condotta (occasionalità smentita proprio dal correo). 6.Quanto al trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare che all'imputato è stata applicata una pena-base (sette anni di reclusione) davvero prossima al minimo edittale e che sulla stessa è stata operata la riduzione di un anno per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 6.1.11 giudizio di congruità e adeguatezza della pena alla gravità del fatto non è perciò sindacabile in questa sede, posto che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sentenza impugnata. Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 28/09/2021 della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del 16/10/2020 del GIP del Tribunale capitolino, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha revocato il sequestro del telefono cellulare e del computer in sequestro e la pena accessoria di cui all'art. 85, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando nel resto la sua condanna alla pena di quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa per il reato di cui agli arti:. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma il 13/09/2019. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 603, comma 3 (o comunque comma 1) cod. proc. pen., e il vizio di motivazione erronea e contraddittoria nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato (non essendo stata acquisita) la copia autentica della consulenza tecnica redatta dal proprio consulente, depositata presso la procura della Repubblica il 23/12/2019, richiamata più volte nell'atto di appello, e che la stessa Corte di appello, con ordinanza del 06/07/2021, aveva ritenuto necessario acquisire. 1.2.Con il secondo motivo, che sviluppa gli argomenti del primo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui esclude la destinazione ad uso personale della sostanza detenuta e la lieve entità del fatto, omettendo di acquisire e valutare le considerazioni della CT della difesa. 1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: a) l'inosservanza dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazione contraddittoria nella parte in cui la Corte di appello ha negato l'applicazione della circostanza attenuante della collabcrazione benché dagli atti emergesse la piena attivazione del ricorrente al fine di individuare il correo, del tutto sconosciuto agli inquirenti e totalmente estraneo all'indagine, fornendo, altresì, le password di sblocco del telefono; b) la violazione degli artt. 62-bis, 133 e 163, cod. pen., e il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha negato l'applicazione del minimo della pena, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, basandosi sugli esiti degli accertamenti del RIS dei Carabinieri e non sulla consulenza tecnica della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.I'imputato risponde del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altra persona, aveva importato gr. 7,0565 di sostanza stupefacente del tipo Fentanyl; 3.2.incontestato il fatto nella sua dimensione storica (l'ordirle della sostanza su Internet e la consegna presso l'abitazione dell'imputato), il GIP aveva escluso la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stessa e la lieve entità del fatto in considerazione: a) della non corrispondenza a vero delle dichiarazioni dell'imputato (che, sia in sede di udienza di convalida che dinanzi al giudice procedente, aveva riferito essersi trattato di un unico acquisto); b) del numero di dosi estraibili (pari a 5.460); 3.3.1a Corte di appello ha escluso, anch'essa, la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza e della lieve entità del fatto avuto riguardo: a) al numero di dosi da essa ricavabili; b) al rinvenimento di un bilancino e di liquidi per inalazione con diluizione; c) alla mancata produzione, da parte del difensore, della consulenza tecnica della difesa che quegli si era onerato di produrre e che non era presente agli atti del fascicolo; d) alla non occasionalità dell'attività di spaccio. 4.Entrambi i Giudici di merito fondano il proprio giudizio sulla condivisione del dato probatorio dell'elevato numero di dosi estraibili dalla sostanza sequestrata. Il primo Giudice non accenna nemmeno all'esistenza della consulenza tecnica di parte, tant'è che l'imputato se ne doleva nei motivi di appello; la Corte distrettuale lo aveva onerato della sua produzione e tuttavia dà atto, in sentenza, non solo della mancata produzione della consulenza ma anche della sua inesistenza agli atti (con conseguente palese infondatezza del primo motivo). La contraria affermazione dell'imputato (circa la presenza della prova nel fascicolo), tradotta in termini processuali, comporta la deduzione del vizio di contraddittorietà della motivazione rispetto ad un atto del processo specificamente indicato (travisamento della prova). 4.1.In questo caso, però, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza dei ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello) oppure mediante la sua allegazione, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 del:11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). 4.2.E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035); in caso di documento prodotto dalla parte è necessario che quest'ultima ne dimostri anche l'effettiva acquisizione al processo (o, come nel caso di specie, al fascicolo del pubblico ministero) mediante, per esempio, l'allegazione di copia dell'atto stesso con il timbro del "depositato", ciò per evitare che la fase di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito. 4.3.11 ricorrente non ha assolto a questo adempimento non dando così prova dell'effettiva preesistenza del documento alla richiesta di giudizio abbreviato rendendo in tal modo inammissibili i primi due motivi: a) l'inesistenza del dato probatorio rende irrilevante la censura relativa all'omesso esercizio dei poteri officiosi del giudice dell'appello (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.); b) il numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente osta, sul piano logico, alla invocata finalità penalmente lecita della sua detenzione e, sul piano giuridico, alla lieve entità del fatto. 5.11 diniego della circostanza attenuante della collaborazione attiva si basa su dati di fatto (l'irrilevanza della collaborazione e la falsità delle dichiarazioni dell'imputato) che non possono essere rimessi in discussione in questa sede mediante le generiche deduzioni difensive che non contestano la corrispondenza a vero di quanto affermato dai Giudici di merito. La Corte di cassazione ha autorevolmente chiarito che non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, Barbagallo, Rv. 212759). La necessità che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose costituisce requisito indispensabile per la sussistenza della speciale circostanza attenuante in questione, come è stato più volte ribadito anche da pronunce successive che ne hanno ulteriormente declinato l'ambito applicativo (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998, secondo cui ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante; Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264672, secondo cui occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire; Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010, Sivolvella, Rv. 247376; Sez. 4 n. 11555 del 28/01/2004, Esentato, Rv. 228034, secondo la quale non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti quantomero in un risultato di utilità, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di altri delitti; Sez. 4, n. 28548 del 03/05/2005, Godena, Rv. 232435, per la quale occorre che il contributo fornito dal collaborante risulti concretamente utile, cioè tale da determinare in maniera diretta un esito favorevole per le indagini e la cessazione dell'attività criminale ad esse relativa; Sez. 4, n. 10115 del 23/31/2007, Gelati, Rv. 236192 e Sez. 4 n. 46435 del 18/11/2008, Finazzi, Rv. 242311, che hanno spiegato che collaborazione deve riferirsi all'intero arco della condotta illecita, e non soltanto ad alcuni segmenti di essa, ed avere rilevanza ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa). 5.1.11 giudice è tenuto a verificare caso per caso, con riferimento ai risultati conseguiti in dipendenza dell'attivazione dell'interessato, l'applicabilità dei principi sopra indicati ai comportamenti rilevanti ai fini del riconoscimento dell'attenuante in questione, non potendo questo essere tipizza:o previamente. Di conseguenza egli non può, per esempio, senza incorrere nel vizio di mancanza di motivazione, disconoscere tale circostanza sulla base dell'affermazione che l'imputato si è limitato ad indicare il suo fornitore di droga, sia pure mediante identificazione su base fotografica, dovendo spiegare la ragione per cui tale condotta non abbia permesso il conseguimento dei risultati previsti dal citato art. 73 per la concessione dell'attenuante (in particolare, se per verifica dell'inconsistenza o insufficienza ovvero non significatività dell'indicazione del prevenuto oppure per suo rifiuto di successive, necessarie collaborazioni, eventualmente richiestegli) (così Sez. 4, n. 3853 del 16/02/1996, Maccaferri, Rv. 205189; cfr. altresì Sez. 6, n. 11775 del 15/11/1993, Morelli, Rv. 196077, che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza della circostanza attenuante a favore dell'imputato che, dopo l'arresto, aveva fornito all'autorità giudiziaria il numero telefonico, l'indirizzo e la precisa descrizione somatica della donna che gli aveva venduto l'eroina, nonché altri particolari - marca, tipo e colore dell'autovettura da lei utilizzata, descrizione della casa in cui abitava e del giardino antistante - che consentirono all'autorità giudiziaria di disporre, con esito positivo, la perquisizione della abitazione e la custodia cautelare della donna, poi condannata per il delitto di spaccio di droga). 5.2.Nel caso di specie, come detto, la Corte di appello ha sostenuto che il risultato probatorio (l'individuazione del complice) sarebbe stato comunque conseguito dall'analisi del computer utilizzato dall'imputato per commettere il reato e ciò senza considerare, come detto, la falsità delle dichiarazioni stesse dell'imputato circa la assoluta occasionalità della condotta (occasionalità smentita proprio dal correo). 6.Quanto al trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare che all'imputato è stata applicata una pena-base (sette anni di reclusione) davvero prossima al minimo edittale e che sulla stessa è stata operata la riduzione di un anno per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 6.1.11 giudizio di congruità e adeguatezza della pena alla gravità del fatto non è perciò sindacabile in questa sede, posto che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannat
Sentenza Cassazione n. 32031/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris