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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03802/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 16531 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17. -ricorrenti - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore e Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER) in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 5859/04/2020, depositata in data 4 dicembre 2020 i.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera., [OSCURATO:PERSONA] -avverso la cartella di pagamento n. 10020070013866441000 emessa, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, ai fini Irpef, add. reg. e add. com ., Irap e Iva, per l'anno 2002, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che - costituitosi il contraddittorio con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle entrate- riscossione - con sentenza n. 697/01/2013, lo accoglieva parzialmente dichiarando non dovuta l'imposta Irap 2002 nonché la riduzione delle sanzioni nella misura del 10%; -avverso la sentenza di prime cure l'Agenzia delle entrate e il contribuente proponevano separati appelli dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno che, previa riunione - dopo l'interruzione del processo per decesso del contribuente e la riassunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi - con sentenza n. 3744/12/2017, rigettava quello dell'Ufficio (concernente l'Irap) e accoglieva parzialmente quello degli eredi del contribuente (ritenendo fondata l'eccezione di non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi in quanto personali); - avverso la suddetta sentenza di secondo grado n. 3744/12/2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi proponevano ricorso per cassazione che veniva accolto con ordinanza n. 7867/2019, per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi su varie questioni di diritto, tra le quali, per quanto ancora di interesse, quella concernente l'assunta illegittimità della cartella per non essere stata preceduta dall'invio dell'avviso bonario; - riassunto il giudizio a cura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi, la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 5859/04/2020 rigettava l'appello dei suddetti ritenendo la legittimità della cartella impugnata emessa a seguito di controllo automatizzato, non dovendo essere preceduta da un avviso bonario stante la assenza di profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, essendo stata soltanto richiesta l'imposta esposta nel MU e non versata; - avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi, propongono ricorso per cassazione affidato a un motivo; - l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER) resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli arti. 36b1s, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e 6 della L. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto legittima la cartella di pagamento in questione, in quanto non essendo emerso, a seguito del controllo automatizzato, "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" non era necessario il previo invio della comunicazione di irregolarità, ancorché, ad avviso del ricorrente, la mancata comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione avesse viziato il procedimento di formazione del ruolo con conseguente nullità della cartella, assolvendo detta preventiva comunicazione all'esigenza di garantire al contribuente la possibilità di fare valere le proprie ragioni (nel caso di specie, invocando la riduzione delle sanzioni al 10% con possibilità di rateizzo), di provare il regolare versamento delle imposte ovvero di regolarizzare gli aspetti formali della dichiarazione.

2. Il motivo è infondato.

3. Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, comma 2, riconosce in capo all'amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; e) controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale.

Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l'attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente.

Anche le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt.36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (Cass.S.U. n.17758/2016).

Questa Corte ha ribadito che "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accerta tore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017).

Peraltro, questa Corte ha chiarito che "La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d.

" avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5,

I. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019).

L'art. 6, comma 5, della

I. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 (Cass., sez. 5-6, n. 17077 del 2022; Sez. 5, Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021 v. anche Cass. n. 30082/2018 secondo cui "1.2.

Neppure spetta l'invocata riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, d.lgs. 463/1997, che presuppone l'avvenuto invio della comunicazione di irregolarità, nel caso di specie non dovuta per le ragioni dianzi indicate").

Cass. n. 13759/2016 ha, al riguardo, precisato che "E', infatti, orientamento di questa Corte quello secondo cui non è ravvisabile un pregiudizio indiretto - conseguente al mancato invio della previa comunicazione al contribuente - incidente sulla possibilità di fruire del beneficio della riduzione della sanzione pecuniaria irrogata per tardivo od omesso versamento della imposte dovute; e ciò, da un lato, perché l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, non determina - come si è detto sopra - la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, e dall'altro perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempreché quella comunicazione fosse dovuta (in termini, Cass. 12023 del 2015 che richiama Cass. 12 febbraio 2013, n. 3366 secondo cui l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notificazione della cartella nell'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, in cui, pur sussistendo i presupposti per la comunicazione d'irregolarità, essa non sia stata inviata alla contribuente, al fine di consentirle di fruire della riduzione). 4.Nella sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi nel ritenere la legittimità della cartella non essendo necessaria la previa comunicazione di irregolarità in quanto, a seguito del controllo automatizzato, non era emerso "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione", e, dunque, non erano ravvisabili profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione; in particolare, nella specie, l'Ufficio si era limitato all'iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di Irpef, add. reg. e add. com ., Irap e Iva che lo stesso contribuente nel [OSCURATO:PERSONA], per l'anno 2002, aveva dichiarato non avere versato. 5.In conclusione, il ricorso va rigettato. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.305,00, per compensi oltre 'spese ' prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 16531 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17. -ricorrenti - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore e Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER) in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 5859/04/2020, depositata in data 4 dicembre 2020 i. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera., [OSCURATO:PERSONA] -avverso la cartella di pagamento n. 10020070013866441000 emessa, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, ai fini Irpef, add. reg. e add. com ., Irap e Iva, per l'anno 2002, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che - costituitosi il contraddittorio con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle entrate- riscossione - con sentenza n. 697/01/2013, lo accoglieva parzialmente dichiarando non dovuta l'imposta Irap 2002 nonché la riduzione delle sanzioni nella misura del 10%; -avverso la sentenza di prime cure l'Agenzia delle entrate e il contribuente proponevano separati appelli dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno che, previa riunione - dopo l'interruzione del processo per decesso del contribuente e la riassunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi - con sentenza n. 3744/12/2017, rigettava quello dell'Ufficio (concernente l'Irap) e accoglieva parzialmente quello degli eredi del contribuente (ritenendo fondata l'eccezione di non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi in quanto personali); - avverso la suddetta sentenza di secondo grado n. 3744/12/2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi proponevano ricorso per cassazione che veniva accolto con ordinanza n. 7867/2019, per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi su varie questioni di diritto, tra le quali, per quanto ancora di interesse, quella concernente l'assunta illegittimità della cartella per non essere stata preceduta dall'invio dell'avviso bonario; - riassunto il giudizio a cura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi, la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 5859/04/2020 rigettava l'appello dei suddetti ritenendo la legittimità della cartella impugnata emessa a seguito di controllo automatizzato, non dovendo essere preceduta da un avviso bonario stante la assenza di profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, essendo stata soltanto richiesta l'imposta esposta nel MU e non versata; - avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi, propongono ricorso per cassazione affidato a un motivo; - l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER) resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli arti. 36b1s, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e 6 della L. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto legittima la cartella di pagamento in questione, in quanto non essendo emerso, a seguito del controllo automatizzato, "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" non era necessario il previo invio della comunicazione di irregolarità, ancorché, ad avviso del ricorrente, la mancata comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione avesse viziato il procedimento di formazione del ruolo con conseguente nullità della cartella, assolvendo detta preventiva comunicazione all'esigenza di garantire al contribuente la possibilità di fare valere le proprie ragioni (nel caso di specie, invocando la riduzione delle sanzioni al 10% con possibilità di rateizzo), di provare il regolare versamento delle imposte ovvero di regolarizzare gli aspetti formali della dichiarazione. 2. Il motivo è infondato. 3. Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, comma 2, riconosce in capo all'amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; e) controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l'attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Anche le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt.36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (Cass.S.U. n.17758/2016). Questa Corte ha ribadito che "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accerta tore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017). Peraltro, questa Corte ha chiarito che "La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. " avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, I. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019). L'art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 (Cass., sez. 5-6, n. 17077 del 2022; Sez. 5, Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021 v. anche Cass. n. 30082/2018 secondo cui "1.2. Neppure spetta l'invocata riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, d.lgs. 463/1997, che presuppone l'avvenuto invio della comunicazione di irregolarità, nel caso di specie non dovuta per le ragioni dianzi indicate"). Cass. n. 13759/2016 ha, al riguardo, precisato che "E', infatti, orientamento di questa Corte quello secondo cui non è ravvisabile un pregiudizio indiretto - conseguente al mancato invio della previa comunicazione al contribuente - incidente sulla possibilità di fruire del beneficio della riduzione della sanzione pecuniaria irrogata per tardivo od omesso versamento della imposte dovute; e ciò, da un lato, perché l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, non determina - come si è detto sopra - la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, e dall'altro perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempreché quella comunicazione fosse dovuta (in termini, Cass. 12023 del 2015 che richiama Cass. 12 febbraio 2013, n. 3366 secondo cui l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notificazione della cartella nell'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, in cui, pur sussistendo i presupposti per la comunicazione d'irregolarità, essa non sia stata inviata alla contribuente, al fine di consentirle di fruire della riduzione). 4.Nella sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi nel ritenere la legittimità della cartella non essendo necessaria la previa comunicazione di irregolarità in quanto, a seguito del controllo automatizzato, non era emerso "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione", e, dunque, non erano ravvisabili profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione; in particolare, nella specie, l'Ufficio si era limitato all'iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di Irpef, add. reg. e add. com ., Irap e Iva che lo stesso contribuente nel [OSCURATO:PERSONA], per l'anno 2002, aveva dichiarato non avere versato. 5.In conclusione, il ricorso va rigettato. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.305,00, per compensi oltre 'spese ' prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore impo
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