CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi kinannmissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 febbraio 2022, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Monza ha applicato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata, in relazione a fatti di bancarotta semplice fallimentare. In particolare, con l'unico motivo di ricorso si lamenta erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) dal momento che la formulazione del capo di imputazione, rimasta immutata nonostante la sussunzione del reato contestato nella fattispecie della bancarotta semplice, risultava eccentrica rispetto alla descrizione normativa delle ipotesi di quest'ultima, tanto con riguardo alla contestazione di avere tenuto la contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari tanto con riferimento all'attribuito prelievo della somma di 73.000,00 euro a titolo di compenso a lui spettante quale lavoratore subordinato. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di interesse. Sotto il primo profilo, si osserva che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01). Ora, il riferimento dell'immutato capo di imputazione alla tenuta delle scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, pur riproducendo la formulazione del reato di bancarotta fraudolenta generica non appare incompatibile, sul piano oggettivo, con l'irregolare tenuta delle scritture contabili di cui al secondo comma dell'art. 217 I.fall., una volta esclusa la sussistenza del necessario dolo generico (v., al riguardo, le puntualizzazioni di Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 0). Quanto alla condotta di prelievo, posto che il ricorso non indica sulla base di quali elementi si sarebbe dovuti giungere all'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - in tal modo caratterizzandosi per assoluta assenza di specificità -, resta solo la questione dell'erronea qualificazione rispetto alla quale difetta completamente l'interesse ad impugnare, dal momento che le altre fattispecie in cui la condotta sarebbe sussurnibile (bancarotta fraudolenta o preferenziale) sono assoggettate ad un più severo trattamento sanzionatorio. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa