CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo presentato ex art. 35-bis ord. pen. con il quale il detenuto Elio AMATO, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto di poter intrattenere un colloquio prolungato con i familiari ogni qualvolta non avesse effettuato il colloquio visivo nel mese precedente e pur avendo fruito delle due telefonate mensili. In particolare, AMATO, avendo fruito nel gennaio 2021 di due corrispondenze telefoniche di 10 minuti ciascuna con i familiari, aveva chiesto di poter effettuare, nel mese di febbraio 2021, un colloquio visivo con i famigliari prolungato, sul presupposto che i colloqui telefonici del mese precedente non fossero sostitutivi del colloquio visivo. [OSCURATO:PERSONA] prima, ed il Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo, avevano ritenuto infondata la doglianza avanzata dal detenuto, osservando come i colloqui telefonici fossero da ritenersi sostitutivi a quello visivo di talchè, avendone il detenuto fruito nel mese di gennaio 2021, non sussistevano i presupposti del colloquio visivo prolungato nel mese successivo. 2. Elio AMATO propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 37 comma 10 D.P.R. n. 230/2000, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La difesa del ricorrente si duole in particolare del mancato accoglimento dell'istanza volta a far ottenere all'Amato un colloquio prolungato con i familiari ogni qualvolta non avesse effettuato il colloquio visivo nel mese precedente e pur avendo fruito delle due telefonate mensili, in quanto la natura sostituiva del colloquio telefonico rispetto a quello visivo rileverebbe nel senso che non è possibile effettuare entrambi nello stesso mese ma, ove il ristretto abbia fruito della sola telefonata nel mese precedente, sarebbe possibile effettuare due ore di colloquio visivo nel mese successivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 1.1. E' pacifica l'applicazione del disposto normativo di cui al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37, comma 10, anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., previo adattamento alle caratteristiche ontologiche di questa speciale forma di detenzione; questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che la mancanza di colloquio nella "settimana" precedente, presupposto necessario per ottenere il colloquio prolungato, deve intendersi, nel caso di detenuto sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., come mancanza del colloquio nel "mese" precedente (Cass. Sez. 1, 26.11.2013, n. 49725, rv. 258764). 2. Ciò premesso, dagli atti emerge pacificamente che l'Amato aveva fruito, nel mese di gennaio 2021, di due corrispondenze telefoniche di 10 minuti ciascuna con i familiari. Tali corrispondenze telefoniche sono state valutate correttamente dal Tribunale di Sorveglianza come sostitutive del colloquio visivo, sulla base del tenore letterale della norma di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater, I. 354/1975 - a mente della quale "[...] solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto [...] un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. L'ordinanza impugnata è quindi immune da vizi, avendo l'Amato fruito di due colloqui telefonici della durata di 10 minuti ciascuno nel mese precedente, alternativi e non aggiuntivi rispetto ai colloqui visivi, sicché non sussiste alcuna esigenza compensativa costituita dalla mancata fruizione del colloquio visivo nel mese precedente. 3. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del