CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07323/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 29519-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoSEBASTIANO RUSSO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI, in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1135 - resistente con mandato –avverso la sentenza n. 2208/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 2972/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2208/2022,pubblicata il 30 maggio 2022, ha riformato la decisione di primogrado del Tribunale di Roma e ha rigettato l’originario ricoNrusmoe rod rie gistro generale 29519/2022Numero sezionale 1135/2026svolgimento di mansioni superiori e la condanna del Ministero alpagamento delle correlate differenze retributive.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorreIl Ministero si è costituito ai soli fini della partecipazioneall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ola falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avererespinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello propostodall’Amministrazione, formulata dalla Concordia nel giudizio disecondo grado.Il motivo è inammissibile.Con il mezzo in esame la ricorrente, pur erroneamenterubricandolo sotto l’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,denuncia un error in procedendo, consistente nell’avererroneamente dichiarato ammissibile l’impugnazione.Ora, la deduzione di un simile vizio autorizza in astrattol'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere didiretto esame degli atti del giudizio di merito, ma presupponepur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardoal principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n.6, c.p.c. (v. tra le altre Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3612 del04/02/2022).Nella specie, la ricorrente si è limitata a riportare un brano dellasentenza impugnata, le norme di legge sui requisiti dell’appelloe un precedente di questa Corte, ma non ha trascritto, nésintetizzato i passaggi dell’atto di appello del Ministero aNufmfeertot rie gistro generale 29519/2022Numero sezionale 1135/2026dalle carenze denunciate. Ciò rende impossibile al CNoulmleergo idoi r accolta generale 7323/2026verificare, attraverso, appunto, l’esame diretto dell’attDoat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]indicato, se tale denuncia sia fondata.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ola falsa applicazione degli artt. 416, terzo comma, e 437,secondo comma, c.p.c., perché la sentenza di appello sarebbestata «emessa sulla base di eccezioni ed allegati la cuiproduzione era preclusa ex lege ed ab origine in grado diappello».Il motivo è inammissibile, poiché la ricorrente addebita allasentenza impugnata di aver basato la propria decisione sudocumenti tardivamente introdotti da parte del Ministero in sededi appello, senza confrontarsi con quanto esplicitamenteaffermato dalla Corte d’appello, la quale ha utilizzato (v. pag. 8della sentenza) il materiale probatorio acquisito al processo nelgiudizio di primo grado, dove il Ministero era contumace, eprecisamente i documenti prodotti dalla Concordia e ledichiarazioni testimoniali rese in primo grado da testi indicati daquest’ultima.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omessa,insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio.Il motivo è inammissibile, perché la sentenza impugnata è statadepositata il 30 maggio 2022, in epoca posteriore all’entrata invigore dell’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012,come convertito, che ha modificato l’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. e ha dunque reso non più possibile dedurre il vizio dimotivazione nei termini sopra enunciati.La censura, inoltre, attraverso la deduzione del Nuvmiezroio re gistro generale 29519/2022Numero sezionale 1135/2026motivazionale nella sostanza sollecita una diversa valutNauzmieoron dei r accolta generale 7323/2026delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio dDait a pubblicazione 26/03/2026legittimità.4. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.Nulla va disposto sulle spese, essendosi l’Amministrazionelimitata a costituirsi in vista della eventuale discussione orale,senza depositare controricorso.Numero registro generale 29519/2022Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 7323/2026Data pubblicazione 26/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E PubblicoimpiegoSEZIONE LAVOROMansioniComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: superioriDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N.29519/2022Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 29519-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoSEBASTIANO RUSSO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI, in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1135 - resistente con mandato –avverso la sentenza n. 2208/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 2972/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2208/2022,pubblicata il 30 maggio 2022, ha riformato la decisione di primogrado del Tribunale di Roma e ha rigettato l’originario ricoNrusmoe rod rie gistro generale 29519/2022Numero sezionale 1135/2026svolgimento di mansioni superiori e la condanna del Ministero alpagamento delle correlate differenze retributive.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorreIl Ministero si è costituito ai soli fini della partecipazioneall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ola falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avererespinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello propostodall’Amministrazione, formulata dalla Concordia nel giudizio disecondo grado.Il motivo è inammissibile.Con il mezzo in esame la ricorrente, pur erroneamenterubricandolo sotto l’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,denuncia un error in procedendo, consistente nell’avererroneamente dichiarato ammissibile l’impugnazione.Ora, la deduzione di un simile vizio autorizza in astrattol'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere didiretto esame degli atti del giudizio di merito, ma presupponepur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardoal principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n.6, c.p.c. (v. tra le altre Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3612 del04/02/2022).Nella specie, la ricorrente si è limitata a riportare un brano dellasentenza impugnata, le norme di legge sui requisiti dell’appelloe un precedente di questa Corte, ma non ha trascritto, nésintetizzato i passaggi dell’atto di appello del Ministero aNufmfeertot rie gistro generale 29519/2022Numero sezionale 1135/2026dalle carenze denunciate. Ciò rende impossibile al CNoulmleergo idoi r accolta generale 7323/2026verificare, attraverso, appunto, l’esame diretto dell’attDoat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]indicato, se tale denuncia sia fondata.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ola falsa applicazione degli artt. 416, terzo comma, e 437,secondo comma, c.p.c., perché la sentenza di appello sarebbestata «emessa sulla base di eccezioni ed allegati la cuiproduzione era preclusa ex lege ed ab origine in grado diappello».Il motivo è inammissibile, poiché la ricorrente addebita allasentenza impugnata di aver basato la propria decisione sudocumenti tardivamente introdotti da parte del Ministero in sededi appello, senza confrontarsi con quanto esplicitamenteaffermato dalla Corte d’appello, la quale ha utilizzato (v. pag. 8della sentenza) il materiale probatorio acquisito al processo nelgiudizio di primo grado, dove il Ministero era contumace, eprecisamente i documenti prodotti dalla Concordia e ledichiarazioni testimoniali rese in primo grado da testi indicati daquest’ultima.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omessa,insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio.Il motivo è inammissibile, perché la sentenza impugnata è statadepositata il 30 maggio 2022, in epoca posteriore all’entrata invigore dell’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012,come convertito, che ha modificato l’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. e ha dunque reso non più possibile dedurre il vizio dimotivazione nei termini sopra enunciati.La censura, inoltre, attraverso la deduzione del Nuvmiezroio re gistro generale 29519/2022Numero sezionale 1135/2026motivazionale nella sostanza sollecita una diversa valutNauzmieoron dei r accolta generale 7323/2026delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio dDait a pubblicazione 26/03/2026legittimità.4. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.Nulla va disposto sulle spese, essendosi l’Amministrazionelimitata a costituirsi in vista della eventuale discussione orale,senza depositare controricorso. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dàversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 29519/2022Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 7323/2026Data pubblicazione 26/03/2026P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dàversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 29519/2022Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 7323/2026Data pubblicazione 26/03/2026