Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06544/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35598/2019proposto da: LOMBARDI Rosa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (IS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: LMBRSOS0E66L696W),[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AQ), al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, PALUMBO Lucia , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (A Q ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), residente in Campo d i Giove (A Q ) , alla V i a G. D'Annunzio n. 9, PALUMBO Renata , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (A Q ) i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: PLMRNT73P431804C) e residente in Campo d i Giove (A Q ) , al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, PALUMBO Eustachio , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (A Q ) i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Guelfi n.6, nella qualit à di e redi del de cu i u s PALUMBO Giovanni , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AQ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi,in virtù di mandato allegato al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio in Pescara,alla Via F. F. Guelfi n . 6, eleggono domicilio ; Avviso accertamento IMU – Immobile assegnato in sede di separazione al coniuge affidatario -ricorrenti - contro Comune di Campo di Giove; -intimato – - avverso l a sente nza n. 624 /0 1 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Abruzzo in data 21/06/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila avverso l’avviso di accertamento concernente l’I.M.U. per l’anno 2012, sostenendo, tra l’altro, che, essendo l’immobile (ex casa coniugale) stato assegnato, in sede di separazione, all’ex coniuge del de cuius, siccome affidataria dei figli, legittimata sul piano passivo fosse solo quest’ultima.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso.

3. Sull’appello del Comune di Campo di Giove, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso proposto dai contribuenti avverso l’atto impositivo, rilevando che, a seguito dell’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, la titolarità dell’obbligo di pagamento dell’I.M.U. non si trasferiva sul coniuge assegnatario, ma restava a carico del terzo proprietario che aveva concesso l’immobile a titolo di comodato.

4. Avverso la sentenza della C.T.R. hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti sulla base di un unico motivo.

Il Comune di Campo di Giove non ha svolto difese.

In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Rilevato che

1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione degli “artt. 2 e 3 Cost., 4, comma 12 quinquies, d.l. n. 16/2012 (conv. in l. n. 44/2012) e 13, comma 2, lett. c), d.l. n. 201/2011”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imu, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, sicchè l’imposta deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale.

1.1. Il motivo è fondato.

L’orientamento che si è formato in seno a questa Corte sulla questione principale ènel senso che, in tema di ICI, il coniuge al quale è assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanta il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché si ritiene che in capo al coniuge (assegnatario) non siaravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7395 del 15/03/2019).

Né in proposito rileva, secondo tale orientamento, il disposto dell'art. 218 cod. civ., secondo il quale "Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario", in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente art. 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell'altro coniuge sia fondato su un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell'altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva né da un mandato conferito dal secondo, né dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge), di cui si occupa l'art. 218 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6192 del 16/03/2007).

Nel solco di tale impostazione Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7395 del 15/03/2019ha affermato che Costituisce principio pacifico quello per cui in tema di imposta coniugale sugli immobili il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà anche in parte dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanta il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dal d.lgs. 30.12.1992 n. 504, art. 3, ciò in quanto con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale sicchè in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o uno di quei diritti reali di godimento specificatamente previsti dalla norma costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto (tenuto al pagamento (ordinanza Sez.

V n. 14920 del 6 luglio 2011) .

Né incide sul riportato orientato l’art. 4, comma 12-quinquies, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, con il quale il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.

Segnatamente, l'articolo 4, comma 12-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" prevede espressamente che: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione .

A seguito di tale intervento normativo,pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicchè l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile.

Tuttavia, si è al cospetto all’evidenza di una disposizione innovativa (che qualifica in termini di diritto reale di abitazione, anziché di diritto personale di godimento, quello che si realizza allorquando la casa coniugale viene assegnata al coniuge non proprietario del bene, siccome affidatario dei figli minori) e, come tale, non suscettibile di applicazione retroattiva e, quindi, all’annualità (2012)in contestazione.

Solo nella vigenza del nuovo assetto normativo si può affermare , come chiarito con la Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, che le agevolazioni inerenti all’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’I.M.U..

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presentegiudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. - rigetta i l ricorso ; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 700,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35598/2019proposto da: LOMBARDI Rosa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (IS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: LMBRSOS0E66L696W),[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AQ), al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, PALUMBO Lucia , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (A Q ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), residente in Campo d i Giove (A Q ) , alla V i a G. D'Annunzio n. 9, PALUMBO Renata , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (A Q ) i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: PLMRNT73P431804C) e residente in Campo d i Giove (A Q ) , al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, PALUMBO Eustachio , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (A Q ) i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Guelfi n.6, nella qualit à di e redi del de cu i u s PALUMBO Giovanni , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AQ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi,in virtù di mandato allegato al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio in Pescara,alla Via F. F. Guelfi n . 6, eleggono domicilio ; Avviso accertamento IMU – Immobile assegnato in sede di separazione al coniuge affidatario -ricorrenti - contro Comune di Campo di Giove; -intimato – - avverso l a sente nza n. 624 /0 1 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Abruzzo in data 21/06/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila avverso l’avviso di accertamento concernente l’I.M.U. per l’anno 2012, sostenendo, tra l’altro, che, essendo l’immobile (ex casa coniugale) stato assegnato, in sede di separazione, all’ex coniuge del de cuius, siccome affidataria dei figli, legittimata sul piano passivo fosse solo quest’ultima. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso. 3. Sull’appello del Comune di Campo di Giove, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso proposto dai contribuenti avverso l’atto impositivo, rilevando che, a seguito dell’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, la titolarità dell’obbligo di pagamento dell’I.M.U. non si trasferiva sul coniuge assegnatario, ma restava a carico del terzo proprietario che aveva concesso l’immobile a titolo di comodato. 4. Avverso la sentenza della C.T.R. hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti sulla base di un unico motivo. Il Comune di Campo di Giove non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Rilevato che 1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione degli “artt. 2 e 3 Cost., 4, comma 12 quinquies, d.l. n. 16/2012 (conv. in l. n. 44/2012) e 13, comma 2, lett. c), d.l. n. 201/2011”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imu, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, sicchè l’imposta deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale. 1.1. Il motivo è fondato. L’orientamento che si è formato in seno a questa Corte sulla questione principale ènel senso che, in tema di ICI, il coniuge al quale è assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanta il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché si ritiene che in capo al coniuge (assegnatario) non siaravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7395 del 15/03/2019). Né in proposito rileva, secondo tale orientamento, il disposto dell'art. 218 cod. civ., secondo il quale "Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario", in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente art. 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell'altro coniuge sia fondato su un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell'altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva né da un mandato conferito dal secondo, né dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge), di cui si occupa l'art. 218 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6192 del 16/03/2007). Nel solco di tale impostazione Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7395 del 15/03/2019ha affermato che Costituisce principio pacifico quello per cui in tema di imposta coniugale sugli immobili il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà anche in parte dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanta il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dal d.lgs. 30.12.1992 n. 504, art. 3, ciò in quanto con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale sicchè in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o uno di quei diritti reali di godimento specificatamente previsti dalla norma costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto (tenuto al pagamento (ordinanza Sez. V n. 14920 del 6 luglio 2011) . Né incide sul riportato orientato l’art. 4, comma 12-quinquies, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, con il quale il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale. Segnatamente, l'articolo 4, comma 12-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" prevede espressamente che: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione . A seguito di tale intervento normativo,pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicchè l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile. Tuttavia, si è al cospetto all’evidenza di una disposizione innovativa (che qualifica in termini di diritto reale di abitazione, anziché di diritto personale di godimento, quello che si realizza allorquando la casa coniugale viene assegnata al coniuge non proprietario del bene, siccome affidatario dei figli minori) e, come tale, non suscettibile di applicazione retroattiva e, quindi, all’annualità (2012)in contestazione. Solo nella vigenza del nuovo assetto normativo si può affermare , come chiarito con la Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, che le agevolazioni inerenti all’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’I.M.U.. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presentegiudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. - rigetta i l ricorso ; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 700,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, s
Sentenza Cassazione n. 06544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris