CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla configurabilità della resistenza (atteso che il ricorso non pone in crisi la centralità dello stringente argomentare speso dalla Corte del merito nel rimarcare le violente condotte oppositive - con minacce anche di morte e lanciando oggetti- all'azione dei pubblici ufficiali che intendevano identificarlo- rese dal ricorrente rispetto alla funzione pubblica esercitata dagli operanti), sia in relazione al mancato riconoscimento delle generiche ( atteso che la sentenza impugnata anche in parte qua appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere la relativa valutazione immune da censure prospettabili in questa sede) e rilevato/che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/