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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 28708/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7515/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- contro il decreto della Corte di appello diBari n. 15 /202 1 depositat o i l 17/01/2022.

Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023.

Fatti di causa Nella fase ingiuntiva del processo di equa riparazione sono stati li- quidati € 3.200 di indennizzo.

La ricorrente in opposizione omette di notificare al Ministero il ricorso e il decreto di fissazione di udienza.

L’opposizione è dichiarata improcedibile perché non è stata allegata 2di 3 – 7515 /202 2 – S2 – 21/09/2023 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA]. una causa non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine di notificazione.

Ricorre la parte privata con un motivo.

Il Ministero deposita atto di costituzione.

Ragioni della decisione

1. - L’unico motivo denuncia ex art t . 3 l. 89/2001, 136, 737, 337 c.p.c. e 12 co. 2 Preleggi chela Corte di appello abbia considerato che l’inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza precluda la concessione di un nuovo termine per provvedervi.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Nel processo di equa riparazione, il termine per la notifica alla con- troparte del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'u- dienza non è previsto dalla legge come perentorio.

Nell’ipotesi in cui entro tale termine la notifica sia omessa o giuridicamente inesistente e il resistente non si sia costituito, il giudice concede al ricorrente – ad instar dell’art. 291 c.p.c., per cui è irrilevante che manchi l’attestazione di un fatto non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine originario - un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale il ricorrente è tenuto a rinnovare la notifica.

Si dà così continuità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, sul quale cfr. Cass.15763/2023, con rinvio a Cass.

SU 5700/2014; v. anche Cass. n. 8421/2014; Cass. n. 18113/2015.

2. –Nel caso in esame, la Corte d’Appello non si è attenuta a tale principio e pertanto è cassato il provvedimento impugnato.

È rinviata la causa alla Corte di appello di Bari , in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. 3di 3 – 7515 /202 2 – S2 – 21/09/2023 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA].

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui de- manda altresì la liquidazione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7515/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- contro il decreto della Corte di appello diBari n. 15 /202 1 depositat o i l 17/01/2022. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023. Fatti di causa Nella fase ingiuntiva del processo di equa riparazione sono stati li- quidati € 3.200 di indennizzo. La ricorrente in opposizione omette di notificare al Ministero il ricorso e il decreto di fissazione di udienza. L’opposizione è dichiarata improcedibile perché non è stata allegata 2di 3 – 7515 /202 2 – S2 – 21/09/2023 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA]. una causa non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine di notificazione. Ricorre la parte privata con un motivo. Il Ministero deposita atto di costituzione. Ragioni della decisione 1. - L’unico motivo denuncia ex art t . 3 l. 89/2001, 136, 737, 337 c.p.c. e 12 co. 2 Preleggi chela Corte di appello abbia considerato che l’inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza precluda la concessione di un nuovo termine per provvedervi. Il ricorso è fondato e va accolto. Nel processo di equa riparazione, il termine per la notifica alla con- troparte del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'u- dienza non è previsto dalla legge come perentorio. Nell’ipotesi in cui entro tale termine la notifica sia omessa o giuridicamente inesistente e il resistente non si sia costituito, il giudice concede al ricorrente – ad instar dell’art. 291 c.p.c., per cui è irrilevante che manchi l’attestazione di un fatto non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine originario - un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale il ricorrente è tenuto a rinnovare la notifica. Si dà così continuità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, sul quale cfr. Cass.15763/2023, con rinvio a Cass. SU 5700/2014; v. anche Cass. n. 8421/2014; Cass. n. 18113/2015. 2. –Nel caso in esame, la Corte d’Appello non si è attenuta a tale principio e pertanto è cassato il provvedimento impugnato. È rinviata la causa alla Corte di appello di Bari , in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. 3di 3 – 7515 /202 2 – S2 – 21/09/2023 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui de- manda altresì la liquidazione delle spese
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