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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1998

Cassazione n. 15249/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1998 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, stante la mancanza della procura speciale al difensore per proporre ricorso in Cassazione, si versa in una delle ipotesi di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. tale per cui va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MGiov nni [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1998 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, stante la mancanza della procura speciale al difensore per proporre ricorso in Cassazione, si versa in una delle ipotesi di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. tale per cui va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MGiov nni [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 15249/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris