CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01910/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30502/2021 promosso da KT –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati professori [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: lotariobenedetto .dittrich @ milano.pecavvocati.it) in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente in via principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. de [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avvocati e professori [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e Prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata – nonché KT –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati professori [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente al ricorso incidentale condizionato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milanon. 2729/2021, pubblicata il 23/09/2021e notificata il 04/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] La KT – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito , anche KT) impugna va davanti alla Corte d’appello di Milano il [OSCURATO:PERSONA] che, respingendo ogni altra domanda, aveva accertato l’esistenza vizi di progettazione , riconducibili alla KT,dell’impianto costruito da HYL [OSCURATO:PERSONA] S.A. de C.V. (di seguito, anche HYL) negli [OSCURATO:PERSONA], per conto del cliente finale Nucor , a seguito dell’incendio verificatosi il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente responsabilità nella misura del 60% del danno provocato, riservandosi di determinare l’ammontare nel prosieguo, respingendo ogni altra domanda. La HYL , nel costituirsi, eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’impugnazione. Con il [OSCURATO:PERSONA], KT veniva condannata al pagamento in favore di HYL di un ammontare pari a USD 14.077.322, oltreagli interessi, al saldo dovuto per contratto e alle spese di procedura e legali. Anche il [OSCURATO:PERSONA] veniva impugnato da KT e, costituitasi HYL, il procedimento veniva riunito all’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello respingeva entrambe le impugnazioni, condannando la KTal pagamento delle spese di lite. Par quanto in questa sede di interesse, la Corte d’appello ha ritenuto infondato il primo motivo di impugnazione del Lodo parziale e il secondo motivo di impugnazione del Lodo definitivo, con i quali era stato dedotto il difetto di imparzialità e indipendenza del Presidente del Collegio arbitrale e dell’Arbitro nominato dalla HYL. Avverso tale pronuncia la KT ha proposto ricorso , affidato a d un unico motivo. L’intimata, nel costituirsi con controricorso, ha formulato tre motivi di ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione degli artt. 829, comma 1, n. 2, c.p.c. e 832, commi 1 e 5, c.p.c., nonché degli articoli 11 e 13 delle [OSCURATO:PERSONA] of Arbitration presso la [OSCURATO:PERSONA] of Commerce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e/o la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per inidoneità al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la nullità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della mancata segnalazione da parte di due dei tre componenti del Collegio arbitrale di circostanze (i loro pregressi rapporti professionali), statuendo su un thema decidendum diverso da quello ad essa demandato , poiché la KT non aveva censurato la decisione sulla ricusazione, assunta nel corso del procedimento arbitrale, ma aveva dedotto un vizio nella procedura di nomina degli arbitri. 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in ragione del fatto che tale ultima norma non consente la deduzione, quale motivo di nullità del lodo, dipretese ragioni di parzialità degli arbitri.Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in ragione del fatto che, anche a ritenere tutt’ora attuali le soluzioni prospettate nel contesto ante riforma del 2006 dai due precedenti di legittimità richiamati dalla Corte di Appello, comunque il motivo di nullità dedotto con il ricorso principale doveva essere dichiarato inammissibile, poiché la controparte non aveva mai proposto ricusazione ex art.815 c.p.c. (o, in subordine, l’aveva proposta tardivamente). Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in ragione del fatto che tale norma non consente di dedurre mere ragioni di sospetto di imparzialità, ma impone (in vista dell’ammissibilità del motivo) che si indichi come l’arbitro parziale abbiainfluenzato la decisione resa. 3. Il primo e unico motivo di ricorso principale contiene due profili, dalla stessa parte ricorrente prospettati come concorrenti o alternativi. 3.1. Nella prima parte del motivo è denunciata una errata interpretazione delle censure formulate al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ricondotte dalla Corte d’appello al “difetto di imparzialità e indipendenza” di due dei tre arbitrinominati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). La parte ha, in particolare, dedotto di avere criticato il mancato rispetto dei meccanismi di formazione e di nomina dell’organismo arbitrale, in violazione dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in ragione della violazione dell’obbligo di disclosuresancito dalle [OSCURATO:PERSONA] con la clausola compromissoria, mentre,invece, la Corte d’appello ha valuta to se i rapporti professionali intercorsi tra i due arbitri potessero ritenersi tali da comportare la violazione del principio di imparzialità e indipendenza degli stessi. La ricorrente principale ha affermato che con l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] non aveva inteso criticare la decisione della I.C.A. di rigetto dell’istanza di ricusazione ( challenge ) , pr o posta nel corso del procedimento arbitrale ( la quale, infatti, non era impugnabile ) , ma avevavoluto far valere la nullità dei due Lodi, perché la nomina degli arbitri non avevarispettato le forme e i modi previsti dalle I.C.C. [OSCURATO:PERSONA]. La stessa parte ha precisato che a tale argomento, nel giudizio davanti alla Corte d’appello, avev a dedicato 48 pagine dei propri scritti conclusionali, producendo anche un parere pro veritatedel dott. [OSCURATO:PERSONA] (già presidente della Corte EDU), ed anche la controparte aveva trattato tale argomento in 36 pagine della sua comparsa conclusionale e nell’intera sua memoria di replica, mentre la Corte d’appello ha liquidato in poche pagine la questione, riferendosi ad un tema diverso da quello dibattuto dalle parti, e per di più estraneo alle competenze della Corte, quale era quello della correttezza o meno del provvedimento della I.C.A., sebbene il difetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri fosse un problema diverso dai meccanismi di formazione e di nomina dell’organismo arbitrale, posto a fondamento della censura formulata. 3.2. Co nseguentemente, e quest o è il secondo profilo di c ensura dell’unico motivo di ricorso principale, secondo la KT, la Corte d’appello ha sostanzialmente riprodotto gli argomenti spesi nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] of Arbitration, che in data 20/12/2018 aveva respinto l’istanza di ricusazione,ma ciò non poteva integrareuna valida motivazione per relationemsul motivo di impugnazione formulato, trattandosi, non solo di un’adesione acritica, ma anche di un recepimento di una pronuncia che avevariguardato un thema decidendum diverso da quello prospettato alla Corte territoriale, con la conseguenza che era stata adottatauna pronuncia inidonea al raggiungimento del suo scopo, che era, appunto , quello di stabilire se tutti i componenti del Collegio arbitrale fossero stati correttamente e validamente nominati. 4. I l primo profilo di censura contenut o nell’unico motivo di ricorso principaleè inammissibile per difetto di specificità.4.1. Nel descrivere i motivi di impugnazione nel giudizio di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha riportato quanto segue: «L’[OSCURATO:PERSONA]. 3. Con atto di citazione notificato in data 28/12/2018, procedimento RG n. 13/2019, KT ha impugnato avanti alla Corte d’Appello il lodo arbitrale parziale, per i seguenti motivi: I.-Primo motivo di impugnazione ex art. 829, primo comma, n. 2 c.p.c., nonché ex art. 829, terzo comma, c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111, primo comma, Cost. e all’art. 6 Cedu per difetto d’imparzialità e indipendenza di due dei tre arbitri (“se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi secondo e sesto del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale”; “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. “E’ ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico”) …Omissis.» Nel descrivere i motivi di impugnazione nel giudizio di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha riportato quanto segue: «L’[OSCURATO:PERSONA] DEFINITIVO6. Con atto di citazione notificato in data 16/3/2020, KT ha impugnato il lodo definitivo, per i seguenti motivi: …Omissis… II.-Secondo motivo: nullità del lodo definitivo ex art. 829, primo comma, n. 2 c.p.c., nonché ex art. 829, terzo comma, c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111, primo comma, Cost. e all’art. 6 Cedu per difetto di imparzialità degli arbitri dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA]. …Omissis.» La stessa Corte territoriale risulta, poi, avere statuito su tali motivi come segue: «33. Il difetto di imparzialit à e indipendenza degli arbitri (il presidente del Collegio arbitrale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e l’arbitro nominato dall’altra parte dott. [OSCURATO:PERSONA]) formalmente non è riconducibile alla tipologia di vizio che attiene ai meccanismi di formazione e di nomina dell’organismo arbitrale di cui all’art. 829 n. 2 c.p.c. (c.d. arbiter inhabilis), ma piuttosto alle ragioni di sospetto di terzietà di uno dei componenti del collegio arbitrale (c.d. arbiter suspectus). Tuttavia, la Corte ritiene che, secondo un’interpretazione conformeai parametri costituzionali del giusto processo e a quelli risultanti dall’art. 6 CEDU nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, applicabile anche in materia di arbitrato (vedi Cass.17192/2014 e Cass. 23056/2010, secondo cui il vizio di incompatibilità del giudice, invano ricusato, resta deducibile quale ragione di nullità della sentenza emessa), il motivo possa essere ricondotto nell’alveo dell’art. 829 n. 2 c.p.c., che minus dixit quam voluit , e, quindi, essere ritenuto ammissibile in sede d’impugnazione del lodo. Ciò premesso, si osserva quanto segue. La fattispecie in esame non risulta rientrare in alcuno dei motivi di ricusazione di cui all’art. 815 c.p.c. Il regolamento ICC, reso applicabile dall’art. 832 comma 5 c.p.c., si limita a prevedere un obbligo di disclosure (si veda art. 11.2, secondo cui l’arbitro comunica “i fatti o le circostanze che potrebbero mettere in dubbio la sua indipendenza agli occhi delle parti e ogni circostanza che potrebbe ingenerare ragionevoli dubbi in merito alla sua imparzialità”). L’inosservanza dell’obbligo di disclosurenon determina, di per sé, parzialità o difetto di terzietà, come è anche espressamente previsto dalle linee Guida dell’IBA ([OSCURATO:PERSONA]). Essa deve, invece, essere accertata,caso per caso, verificando se vi siano ragioni sufficienti per ritenere che ci si trovi al cospetto di un arbiter suspectusaffetto da bias e, quindi, se le circostanze di fatto invocate dalla parte ricusante siano oggettivamente idonee a suscitare ragionevoli dubbi quanto alla sua terzietà, imparzialità e indipendenza. Nel caso in esame, la Corte ICC ha esaminato attentamente le circostanze in fatto allegate, mediante ricusazione, dall’odierna impugnante e ha motivatamente escluso la fondatezza delle doglianze e la sussistenza di profili incidenti sulla imparzialità e terzietà dei due componenti del collegio arbitrale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato l’assenza di loro attuali rapporti professionali e personali. …» Dall’esame della sentenza impugnata si evince, pertanto, che, il vizio che la Corte d’appello ha indicato come causa della prospettata nullità del [OSCURATO:PERSONA] e di quello Definitivoera stato proprio il difetto di imparzialità degli arbitri nominati e, in ordine a tale vizio, ha sviluppat o l’intera motivazione della decisione, spiegando che essa non è riconducibile alla tipologia di vizi che attiene ai meccanismi di formazione e di nomina dell’organismo arbitrale di cui all’art. 829 n. 2 c.p.c., ma , in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, e in presenza dei requisiti, nella specie ritenuti insussistenti, può essere considerato come vizio di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c. 4.2.Parte ricorrente ha dedotto che l’impugnazione si fondava, invece, su altri presupposti,come sopra anticipato, ma non ha riportato i motivi di impugnazione interessati da tale censura, rinviando genericamente alle allegazioni difensive conclusionalie al parere pro veritate depositato, senza rappresentare il contenuto degli stessi e senza neppure evidenziare che la questione, così come asseritamente prospettata alla Corte d’appello, fosse stata proposta già in sede arbitrale, come stabilito dall’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., risultando nel corso dell’arbitrato solo la presentazione dell’istanza di ricusazione. 5.Il primo motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui è prospettata la nullità della decisione per il dedotto vizio di motivazione. 5.1.Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta con la novella del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 5.2.Nel caso di specie, parte ricorrente ha riportato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola distonica rispetto alla censura formulata, mentre, invece, dalla motivazione della sentenza si evince che, come sopra evidenziato, la Corte territoriale ha riportato e qualificato la censura , motivandoin ordine alla insussistenza del vizio. 6.Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 7.La statuizione sulle spese segue la soccombenza, sicché la ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favore del Comune, liquidate nella somma di € 45.000,00per compenso ed € 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente pri