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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15407/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale di Grosseto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile del reato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 2 cod. pen. reato commesso il 22 febbraio 2014 ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

All'imputato era stata inflitta la pena di un anno di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., essendo stato integralmente risarcito, tramite la società assicuratrice, il danno ai prossimi congiunti della vittima.

2. All'imputato era stata contestata una colpa generica e la violazione delle norme del codice della strada nonché la violazione dell'art.186 comma 2 bis e 186 comma 2 lett.a) del C.d.S, poiché, alla guida della sua autovettura BMW 118, in stato di ebbrezza ( tasso alcolemico riscontrato 0,78 g/L) percorrendo la SS Aurelia in direzione Grosseto, in ora notturna, omettendo di moderare la velocità, stimata intorno ai 100 km/H, contro il limite di 70 imposto, tamponava lo scooter Peugeot condotto dalla vittima, che si apprestava a svoltare a sinistra, cagionando alla predetta vittima lesioni mortali.

3. La Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame, riteneva esaustiva la motivazione della sentenza di prime cure in ordine alle modalità del sinistro, su cui si soffermava rispondendo alle osservazioni mosse dall'appellante.

Confermava quindi la statuizione del primo giudice in ordine alla misura della pena inflitta nonchè la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.

5. Con un primo motivo lamenta vizio di mancanza della motivazione in ordine alla ripartizione delle percentuali di responsabilità concorrenti tra l'imputato e la persona offesa.

Nei motivi di appello si era dedotto che la Corte territoriale non aveva valutato e indicato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la misura dell'apporto causale, ai fini della verificazione dell'evento, della condotta imprudente tenuta dalla vittima, sottolineando che il primo giudice aveva evidenziato, ma non quantificato, il concorso di colpa della persona offesa.

La Corte territoriale non aveva risposto al motivo di: . gravame e--mon e quindi non aveva indicato il percorso motivazionale attraverso il quale era pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado; le due sentenze, inoltre, non avevano né affermato con certezza se sussisteva il concorso di colpa della persona offesa, né avevano indicato la percentuale di responsabilità ascrivibile ad imputato e vittima.

E ciò nonostante che nei motivi di appello fosse stato evidenziato che anche la vittima, che non indossava correttamente il casco ed aveva eseguito un repentino cambio di corsia per svoltare a sinistra, aveva commesso violazioni delle norme del codice della strada.

In ogni caso, i giudici di merito, che comunque avevano considerato quale " verosimile" la responsabilità concorrente, avevano omesso di indicare la graduazione delle rispettive colpe, contravvenendo così ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che considera necessaria la graduazione delle colpe concorrenti sia perché la misura del concorso di colpa incide sul quantum del risarcimento, sia ai fini della determinazione della pena da applicare, ex art. 133 cod. pen. 6.

Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.Era insufficiente, in relazione ai parametri richiesti dalla norma di cui all'art. 62 bis cod pen, il riferimento all'elevato grado della colpa e alla presenza di un precedente penale in capo all'imputato.

7. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato.

2. La Corte territoriale, con motivazione del tutto immune da vizi logici, ha argomentatamente attribuito al ricorrente l'integrale responsabilità del sinistro.

La sentenza impugnata richiama le conclusioni del consulente, secondo cui una ragionevole ricostruzione delle traiettorie consentiva di escludere che la vittima avesse effettuato una manovra repentina, non risultante da alcun dato tecnico o da altri elementi quali la presenza improvvisa di ostacoli, tali da far ipotizzare un improvviso" scarto" del ciclomotore verso sinistra.

Anche la velocità mantenuta dalla vittima era stata stimata a circa 40 km orari, del tutto consona allo stato dei luoghi e ai limiti di velocità imposti.

In tale contesto, prosegue la Corte, il ciclomotore è stato violentemente colpito dalla BMW condotta dall'imputato che proveniva da dietro , occupando il tratto iniziale della corsia di canalizzazione in prossimità di un incrocio, in violazione delle norme regolanti la circolazione stradale che impongono di viaggiare sulla parte più vicina al margine destro della carreggiata.

La ricostruzione del sinistro è stata quindi operata in modo esaustivo e lineare dai giudici di merito, che hanno concluso nel senso che l'imputato, avvistato il ciclomotore, avesse iniziato una manovra di sorpasso, occupando impropriamente la corsia di canalizzazione, mal valutando il progressivo spostamento del ciclomotore verso sinistra, al fine di immettersi sulla via Valmarina.

Inoltre la velocità della BMW, stimata in circa 80 km orari, non era consona alla limitata visibilità notturna e alla vicina presenza di un crocevia, e l'imputato, peraltro, era risultato in stato di ebbrezza alcolica.

Ciò posto, la Corte territoriale, basandosi sui dati sopra riportati, ha considerato il ricorrente unico responsabile del sinistro, aggiungendo, in via meramente ipotetica, che anche se la vittima avesse eseguito una manovra repentina, comunque l'incidente non si sarebbe verificato se l'odierno ricorrente avesse correttamente viaggiato sulla propria corsia di pertinenza ( escludendo, così, ogni rilevanza causale della adombrata " manovra repentina" della persona offesa nella verificazione del sinistro).Tanto premesso, le doglianze in ordine alla omessa valutazione del concorso di colpa ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio sono del tutto infondate, essendo stata, appunto, radicalmente esclusa ogni ipotesi di colpa concorrente. 3.In ogni caso, va rammentato che, nell'ipotesi di colpe concorrenti, al fine della quantificazione in concreto della pena, il giudice adempie al dovere di motivazione dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone, Rv. 271024 Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 Rv. 256287 - 01).

Nel caso di specie, sia il primo giudice che la Corte territoriale hanno considerato che, anche ipotizzando una colpa concorrente della vittima, il grado della colpa dell'imputato doveva essere considerato ai fini del trattamento sanzionatorio in ragione : 1) dell'alta velocità; 2) della occupazione non consentita della parte della carreggiata; 3) della guida in stato di ebbrezza alcolica.

Pertanto, risulta adeguatamente ed esaustivamente motivata la determinazione del complessivo trattamento sanzionatorío inflitto, non distante dal • minimo edittale.

4. E' altresì infondato il motivo inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo.

Ciò a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4 - Sentenza n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, Sent enza n. 39566 16/02/2017 Rv. 270986 - 01).

La Corte territoriale ha sottolineato, con motivazione conforme ai parametri giurisprudenziali sopra evidenziati, la presenza di un precedente penale di certa gravità, e le modalità della condotta, di elevata pericolosità per la circolazione stradale.

5. Si impone quindi il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale di Grosseto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile del reato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 2 cod. pen. reato commesso il 22 febbraio 2014 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. All'imputato era stata inflitta la pena di un anno di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., essendo stato integralmente risarcito, tramite la società assicuratrice, il danno ai prossimi congiunti della vittima. 2. All'imputato era stata contestata una colpa generica e la violazione delle norme del codice della strada nonché la violazione dell'art.186 comma 2 bis e 186 comma 2 lett.a) del C.d.S, poiché, alla guida della sua autovettura BMW 118, in stato di ebbrezza ( tasso alcolemico riscontrato 0,78 g/L) percorrendo la SS Aurelia in direzione Grosseto, in ora notturna, omettendo di moderare la velocità, stimata intorno ai 100 km/H, contro il limite di 70 imposto, tamponava lo scooter Peugeot condotto dalla vittima, che si apprestava a svoltare a sinistra, cagionando alla predetta vittima lesioni mortali. 3. La Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame, riteneva esaustiva la motivazione della sentenza di prime cure in ordine alle modalità del sinistro, su cui si soffermava rispondendo alle osservazioni mosse dall'appellante. Confermava quindi la statuizione del primo giudice in ordine alla misura della pena inflitta nonchè la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi. 5. Con un primo motivo lamenta vizio di mancanza della motivazione in ordine alla ripartizione delle percentuali di responsabilità concorrenti tra l'imputato e la persona offesa. Nei motivi di appello si era dedotto che la Corte territoriale non aveva valutato e indicato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la misura dell'apporto causale, ai fini della verificazione dell'evento, della condotta imprudente tenuta dalla vittima, sottolineando che il primo giudice aveva evidenziato, ma non quantificato, il concorso di colpa della persona offesa. La Corte territoriale non aveva risposto al motivo di: . gravame e--mon e quindi non aveva indicato il percorso motivazionale attraverso il quale era pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado; le due sentenze, inoltre, non avevano né affermato con certezza se sussisteva il concorso di colpa della persona offesa, né avevano indicato la percentuale di responsabilità ascrivibile ad imputato e vittima. E ciò nonostante che nei motivi di appello fosse stato evidenziato che anche la vittima, che non indossava correttamente il casco ed aveva eseguito un repentino cambio di corsia per svoltare a sinistra, aveva commesso violazioni delle norme del codice della strada. In ogni caso, i giudici di merito, che comunque avevano considerato quale " verosimile" la responsabilità concorrente, avevano omesso di indicare la graduazione delle rispettive colpe, contravvenendo così ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che considera necessaria la graduazione delle colpe concorrenti sia perché la misura del concorso di colpa incide sul quantum del risarcimento, sia ai fini della determinazione della pena da applicare, ex art. 133 cod. pen. 6. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.Era insufficiente, in relazione ai parametri richiesti dalla norma di cui all'art. 62 bis cod pen, il riferimento all'elevato grado della colpa e alla presenza di un precedente penale in capo all'imputato. 7. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato. 2. La Corte territoriale, con motivazione del tutto immune da vizi logici, ha argomentatamente attribuito al ricorrente l'integrale responsabilità del sinistro. La sentenza impugnata richiama le conclusioni del consulente, secondo cui una ragionevole ricostruzione delle traiettorie consentiva di escludere che la vittima avesse effettuato una manovra repentina, non risultante da alcun dato tecnico o da altri elementi quali la presenza improvvisa di ostacoli, tali da far ipotizzare un improvviso" scarto" del ciclomotore verso sinistra. Anche la velocità mantenuta dalla vittima era stata stimata a circa 40 km orari, del tutto consona allo stato dei luoghi e ai limiti di velocità imposti. In tale contesto, prosegue la Corte, il ciclomotore è stato violentemente colpito dalla BMW condotta dall'imputato che proveniva da dietro , occupando il tratto iniziale della corsia di canalizzazione in prossimità di un incrocio, in violazione delle norme regolanti la circolazione stradale che impongono di viaggiare sulla parte più vicina al margine destro della carreggiata. La ricostruzione del sinistro è stata quindi operata in modo esaustivo e lineare dai giudici di merito, che hanno concluso nel senso che l'imputato, avvistato il ciclomotore, avesse iniziato una manovra di sorpasso, occupando impropriamente la corsia di canalizzazione, mal valutando il progressivo spostamento del ciclomotore verso sinistra, al fine di immettersi sulla via Valmarina. Inoltre la velocità della BMW, stimata in circa 80 km orari, non era consona alla limitata visibilità notturna e alla vicina presenza di un crocevia, e l'imputato, peraltro, era risultato in stato di ebbrezza alcolica. Ciò posto, la Corte territoriale, basandosi sui dati sopra riportati, ha considerato il ricorrente unico responsabile del sinistro, aggiungendo, in via meramente ipotetica, che anche se la vittima avesse eseguito una manovra repentina, comunque l'incidente non si sarebbe verificato se l'odierno ricorrente avesse correttamente viaggiato sulla propria corsia di pertinenza ( escludendo, così, ogni rilevanza causale della adombrata " manovra repentina" della persona offesa nella verificazione del sinistro).Tanto premesso, le doglianze in ordine alla omessa valutazione del concorso di colpa ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio sono del tutto infondate, essendo stata, appunto, radicalmente esclusa ogni ipotesi di colpa concorrente. 3.In ogni caso, va rammentato che, nell'ipotesi di colpe concorrenti, al fine della quantificazione in concreto della pena, il giudice adempie al dovere di motivazione dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone, Rv. 271024 Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 Rv. 256287 - 01). Nel caso di specie, sia il primo giudice che la Corte territoriale hanno considerato che, anche ipotizzando una colpa concorrente della vittima, il grado della colpa dell'imputato doveva essere considerato ai fini del trattamento sanzionatorio in ragione : 1) dell'alta velocità; 2) della occupazione non consentita della parte della carreggiata; 3) della guida in stato di ebbrezza alcolica. Pertanto, risulta adeguatamente ed esaustivamente motivata la determinazione del complessivo trattamento sanzionatorío inflitto, non distante dal • minimo edittale. 4. E' altresì infondato il motivo inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Ciò a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4 - Sentenza n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, Sent enza n. 39566 16/02/2017 Rv. 270986 - 01). La Corte territoriale ha sottolineato, con motivazione conforme ai parametri giurisprudenziali sopra evidenziati, la presenza di un precedente penale di certa gravità, e le modalità della condotta, di elevata pericolosità per la circolazione stradale. 5. Si impone quindi il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese p
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