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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2020

Cassazione n. 35819/2021

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 1209-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 177, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 25004/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/11/2020; ( udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con ordinanza della Sezione Sesta - 2, 9 novembre 2020 n. 25004, questa medesima Corte ha provveduto a formulare richiesta di iscrizione di ufficio di procedimento di correzione di errore materiale — a cura della medesima cancelleria — del 15.01.2021, nell'esercizio dei poteri d'ufficio attribuiti alla Corte dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c. come sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. 1) n.1), del d.l. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella 1. 25.10.2016, n. 197, rilevando che nell'indicazione dei componenti del Collegio era stato indicato il consigliere [OSCURATO:PERSONA], assente per sopravvenuto impedimento, in luogo del consigliere [OSCURATO:PERSONA], subentrato in luogo del primo proprio in ragione dell'impedimento.

A seguito di attivazione del procedimento, in data 16.04.2021 il consigliere relatore ha depositato in cancelleria la proposta ex art. 380-bis c.p.c. di correzione dell'errore materiale rilevato, proposta che è stata comunicata telematicamente al difensore della parte costituita nel procedimento 19422/2019, senza che l'intimata Banca MPS svolgesse attività difensiva.

Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.

Premesso che in caso di erronea indicazione dei componenti il Collegio è necessario disporre la correzione di errore materiale in parola, non inficiando siffatto errore la validità della pronuncia.

Pertanto, l'ordinanza n. 25004 del 2020 va corretta, nella intestazione, in particolare nella parte relativa alla composizione del Collegio nel senso che in luogo del consigliere [OSCURATO:PERSONA] venga indicato il consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 01209 sez.

M2 - ud. 19-05-2021 -2- Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez.

Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 25004 del 2020 nel senso che nella intestazione, dopo il nome "[OSCURATO:PERSONA]", venga inserito il nome del consigliere "[OSCURATO:PERSONA]" in luogo del nome di "[OSCURATO:PERSONA]".

Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanza della sostituzione così disposta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 19 maggio 2021.

Il P esidente glilil e ' DEPOSIIP,[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 1209-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 177, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 25004/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/11/2020; ( udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con ordinanza della Sezione Sesta - 2, 9 novembre 2020 n. 25004, questa medesima Corte ha provveduto a formulare richiesta di iscrizione di ufficio di procedimento di correzione di errore materiale — a cura della medesima cancelleria — del 15.01.2021, nell'esercizio dei poteri d'ufficio attribuiti alla Corte dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c. come sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. 1) n.1), del d.l. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella 1. 25.10.2016, n. 197, rilevando che nell'indicazione dei componenti del Collegio era stato indicato il consigliere [OSCURATO:PERSONA], assente per sopravvenuto impedimento, in luogo del consigliere [OSCURATO:PERSONA], subentrato in luogo del primo proprio in ragione dell'impedimento. A seguito di attivazione del procedimento, in data 16.04.2021 il consigliere relatore ha depositato in cancelleria la proposta ex art. 380-bis c.p.c. di correzione dell'errore materiale rilevato, proposta che è stata comunicata telematicamente al difensore della parte costituita nel procedimento 19422/2019, senza che l'intimata Banca MPS svolgesse attività difensiva. Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore. Premesso che in caso di erronea indicazione dei componenti il Collegio è necessario disporre la correzione di errore materiale in parola, non inficiando siffatto errore la validità della pronuncia. Pertanto, l'ordinanza n. 25004 del 2020 va corretta, nella intestazione, in particolare nella parte relativa alla composizione del Collegio nel senso che in luogo del consigliere [OSCURATO:PERSONA] venga indicato il consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01209 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 25004 del 2020 nel senso che nella intestazione, dopo il nome "[OSCURATO:PERSONA]", venga inserito il nome del consigliere "[OSCURATO:PERSONA]" in luogo del nome di "[OSCURATO:PERSONA]". Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanza della sostituzione così disposta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 19 maggio 2021. Il P esidente glilil e ' DEPOSIIP,[OSCURATO:PERSONA]
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