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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33691/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle partìO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, per plurimi omicidi commessi con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, danneggiamento, associazione di stampo mafioso, estorsione, violazione della legge in materia di porto e detenzione di armi.

2. Considerato che avverso il provvedimento indicato ricorre il condannato personalmente deducendo vizio di motivazione, con particolare riferimento alla richiesta di permesso con uso di mezzi di controllo ex art. 275-bis cod. proc.pen., nonché in relazione alla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio.

3. Rilevato che le decisioni del Magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio sono impugnabili con reclamo al Tribunale di sorveglianza, non con ricorso diretto per cassazione (Sez. 1, n. 29215 del 06/06/2013, Lorusso, Rv. 256795 : in un caso di ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di rigetto della domanda di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen.).

3.1. Evidenziato, infatti, che avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, pronunciata ai sensi degli artt. 69, comma 6 e 35-bis Ord. pen., non può ritenersi ammissibile il ricorso diretto per cassazione, essendo tale provvedimento privo della natura di sentenza ed essendo il medesimo espressamente impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza ex art. 35 - bis, comma 4, Ord. pen., a condizione che il magistrato di sorveglianza non dichiari l'inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., atteso che soltanto in tale evenienza, espressamente richiamata dal primo comma del menzionato art. 35-bis — non ricorrente nella specie — il ricorso immediato per cassazione è, invece, esperibile (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. cit.; Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, Mecikian, Rv. 265366; Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, Rv. 264237, emesse in relazione a istanze volte ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore D E POS I I P esi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle partìO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, per plurimi omicidi commessi con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, danneggiamento, associazione di stampo mafioso, estorsione, violazione della legge in materia di porto e detenzione di armi. 2. Considerato che avverso il provvedimento indicato ricorre il condannato personalmente deducendo vizio di motivazione, con particolare riferimento alla richiesta di permesso con uso di mezzi di controllo ex art. 275-bis cod. proc.pen., nonché in relazione alla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. 3. Rilevato che le decisioni del Magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio sono impugnabili con reclamo al Tribunale di sorveglianza, non con ricorso diretto per cassazione (Sez. 1, n. 29215 del 06/06/2013, Lorusso, Rv. 256795 : in un caso di ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di rigetto della domanda di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen.). 3.1. Evidenziato, infatti, che avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, pronunciata ai sensi degli artt. 69, comma 6 e 35-bis Ord. pen., non può ritenersi ammissibile il ricorso diretto per cassazione, essendo tale provvedimento privo della natura di sentenza ed essendo il medesimo espressamente impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza ex art. 35 - bis, comma 4, Ord. pen., a condizione che il magistrato di sorveglianza non dichiari l'inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., atteso che soltanto in tale evenienza, espressamente richiamata dal primo comma del menzionato art. 35-bis — non ricorrente nella specie — il ricorso immediato per cassazione è, invece, esperibile (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. cit.; Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, Mecikian, Rv. 265366; Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, Rv. 264237, emesse in relazione a istanze volte ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore D E POS I I P esi
Sentenza Cassazione n. 33691/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris