CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale diLivorno.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 febbraio 2026 il Tribunale di Livorno, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.formulata nell ’ interesse di XXXXXXXXXXXXXXX volta ad ottenere ilriconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra i reati di cui allesentenze del Tribunale di Livorno del 9 maggio 2019 (irrevocabile il 16 aprile2024), del 14 luglio 2019 (irrevocabile il 26 maggio 2020) e del 31 gennaio 2022(irrevocabile il 16 giugno 2025).A fondamento della decisione il Giudice ha premesso, anzitutto, comel’omogeneità delle violazioni oggetto di accertamento nel corpo deisummenzionati procedimenti non sia, di per sé, circostanza che da sola permettadi affermare che i reati siano il «frutto di determinazioni volitive risalenti adun’unica deliberazione di fondo».Ha, parimenti, sostenuto come l’apprezzamento della distanza temporale tra ifatti non rappresenti «elemento certo per il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione, se non integrato da ulteriori indicazioni di fatto e logiche».Ha, quindi, ritenuto che l’apprezzamento della dinamica degli episodi incontestazione, relativi a fatti di evasione, sia tale da impedire di ravvisarvil’espressione di una preventiva programmazione «emergendo, invece, laoccasionalità di quell i compiuti successivamente rispetto a quellocronologicamente anteriore».2. XXXXXXXXXXXXXXX propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in tre motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione all’art. 81, secondo comma, cod. pen.e 671 cod. proc. pen.Il difensore contesta che il Giudice ha trascurato di considerare che i delittiper i quali il XXXXXX ha riportato condanna (un furto, una tentata rapina ed unaricettazione), oltre ad essere omogenei quanto al bene giuridico offeso (si tratta,infatti, di reati contro il patrimonio), sono stati commessi in un arco temporalebrevissimo (due di detti episodi sono stati consumati nel mese di aprile del 2019,mentre il terzo nel giugno del 2019), nel medesimo contesto territoriale (la cittàdi Livorno) e con identiche modalità esecutive.Rimarca, soprattutto, come alla loro consumazione il XXXXXX, all’epoca deifatti tossicodipendente, si sia determinato perché spinto dalla necessità direperire denaro da destinare all’acquisto dello stupefacente.Lamenta, conclusivamente, che la motivazione del provvedimento impugnato- priva di ogni confronto con i fatti, quali ricostruiti nel corpo delle sentenze dicondanna, e carente della necessaria valutazione delle allegazioni difensive –degradi ad apparato argomentativo apparente.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione all’art. 81, secondo comma, cod. pen.e 671 cod. proc. pen.Il difensore evidenzia di aver dedotto e documentato, con l’istanza ex art. 671cod. proc. pen., lo stato di tossicodipendenza del XXXXXXche è stato, però, deltutto obliterato dal Giudice dell’esecuzione nel corpo delle sue valutazioni.Lamenta che in tal modo il decidente, venuto meno all’obbligo di motivare suogni allegazione difensiva, ha reso un provvedimento gravato da carenzamotivazionale.2.3. Violazione degli artt. 666, comma 3, e 671 cod. proc.pen.Il difensore contesta che il Giudice ha pronunciato l’ordinanza impugnatasenza aver previamente fissato udienza in camera di consiglio e senza, in talmodo, aver garantito il contraddittorio tra le parti.Lamenta così la nullità del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 178, lett.c), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. In coerenza all’assunto difensivo,il provvedimento impugnato disvela, invero, plurimi profili di illegittimità.2. Fondato - ed avente portata assorbente - è, anzitutto, il terzo motivo didoglianza. L’ordinanza in esame è, infatti, inficiata da un vizio di nullità assoluta,avendo il giudice dell'esecuzione effettivamente deliberato sulla richiesta diapplicazione della continuazione con procedura «de plano», senza, quindi,garantire il contraddittorio tra le parti, al di fuori delle ipotesi espressamentepreviste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 12304 del26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475 - 01).Manifesti appaiono, peraltro, anche i dedotti vizi motivazionali dell’orditoargomentativo.L’istanza con la quale il difensore ha invocato il riconoscimento dellacontinuazione in sede esecutiva richiamava, tra i dati portati all’attenzione deldecidente, la condizione di tossicodipendenza del condannato.Rispetto ad essa il giudice dell’esecuzione non ha, però, operato alcunavalutazione ed ha così gravato il provvedimento reso di una censurabile carenzadi motivazione su un punto potenzialmente dirimente ai fini della decisione (Sez.1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01: «In tema diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva, viola l'obbligo dimotivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che omettadi considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato ditossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato daidonea documentazione»).Per altro verso, lo stringato apparato motivazionale del provvedimentoimpugnato disvela tratti di censurabile apparenza, nella parte in cui il Giudice,incorso in un erroneo riferimento alle fattispecie di reato per le quali il Regina hariportato le condanne in via definitiva, ha sviluppato le proprie considerazionicritiche muovendosi su un piano astratto, svincolato da ogni valutazione delconcreto svolgersi dei fatti di reato al condannato addebitati.Essa, ancora, offre una motivazione radicalmente eccentrica rispetto ai canoniinterpretativi costituenti, in materia, un patrimonio ormai consolidato, avendo inmotivazione valutato in negativo proprio quegli indici che la giurisprudenza dilegittimità indica come potenzialmente indicativi, specie ove contestualmentepresenti, dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso.3. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese, si impone l’annullamentodell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno che, liberonell’esito, sia però emendato dalle criticità motivazionali sopra segnalate.Il riferimento operato nel corpo della presente sentenza a dati sensibiliimpone che, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, siano omessile generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03 inquanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diLivorno.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.