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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39131/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bergamo in data 07/05/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dì anni tre, mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati di cui agli artt. 61 n. 5, 81 cpv., 110, 112 n. 4, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., 56, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione o falsa applicazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione al dolo di concorso (primo motivo); -insufficiente e contraddittoria motivazione circa la partecipazione dell'imputato al delitto ascritto, sia sotto l'aspetto materiale che sotto quello psicologico (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile con riferimento ad entrambi í motivi proposti trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni.

Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dì correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

La Corte territoriale ha precisato al riguardo che: "... la tesi difensiva, secondo cui Inverardi si sarebbe limitato a rimanere in auto, al posto di guida, addirittura ammonendo e cercando di portare alla ragionevolezza i propri quattro compagni, non solo non è mai stata proposta in modo circostanziato dallo stesso imputato ..., ma risulta insanabilmente in contrasto con quanto in fatto accertato ... [...] quest'ultimo (ndr., l'Inverardi) rimase sul posto non già controvoglia o per intenti mitigatori della loro univoca e simultanea condotta, ma per far loro da spalla, pronto ad accoglierli non solo per la scontata e prevedibile fuga dopo la rapina, ma anche per tutelarli, preparato ad un veloce allontanamento, nel caso in cui qualcosa fosse andato storto ... può ravvisarsi qui il cosiddetto concorso anomalo, posto che la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata ...".

Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della reiterazione dei motivi di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'esten so re Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bergamo in data 07/05/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dì anni tre, mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati di cui agli artt. 61 n. 5, 81 cpv., 110, 112 n. 4, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., 56, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione o falsa applicazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione al dolo di concorso (primo motivo); -insufficiente e contraddittoria motivazione circa la partecipazione dell'imputato al delitto ascritto, sia sotto l'aspetto materiale che sotto quello psicologico (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile con riferimento ad entrambi í motivi proposti trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dì correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale ha precisato al riguardo che: "... la tesi difensiva, secondo cui Inverardi si sarebbe limitato a rimanere in auto, al posto di guida, addirittura ammonendo e cercando di portare alla ragionevolezza i propri quattro compagni, non solo non è mai stata proposta in modo circostanziato dallo stesso imputato ..., ma risulta insanabilmente in contrasto con quanto in fatto accertato ... [...] quest'ultimo (ndr., l'Inverardi) rimase sul posto non già controvoglia o per intenti mitigatori della loro univoca e simultanea condotta, ma per far loro da spalla, pronto ad accoglierli non solo per la scontata e prevedibile fuga dopo la rapina, ma anche per tutelarli, preparato ad un veloce allontanamento, nel caso in cui qualcosa fosse andato storto ... può ravvisarsi qui il cosiddetto concorso anomalo, posto che la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata ...". Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della reiterazione dei motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'esten so re Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]