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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 25298/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11364/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA] - UFFICIO I - AM, [OSCURATO:PERSONA] UFFICIO V AM -intimati- avverso la SENTENZA n. 1126/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 15/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 17/09/2024 [OSCURATO:PERSONA]'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11364/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA] - UFFICIO I - AM, [OSCURATO:PERSONA] UFFICIO V AM -intimati- avverso la SENTENZA n. 1126/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 15/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 17/09/2024 [OSCURATO:PERSONA]'
Decreto Cassazione n. 25298/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris