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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01282/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20736– 201 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Genova, rappresentat a e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019n.20736 sez.

S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 3644/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 30/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dellaricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 2/4/08, [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante NCL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.109 del 2008, ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . , già Erredi s . r . l . , per la somma di Euro 82.963,86,a titolo di pagamento della fattura n. 14 del 28 aprile 2003, emessa a storno del prezzo asseritamente pagato in eccedenza delle forniture di lastre di metallo semilavorato effettuate tra il 2000e il 2002; [OSCURATO:SOCIETA] – che trasformava in prodotti finiti i semilavorati acquistati da NCL, rivendendoli- aveva rappresentato, nel ricorsoper ingiunzione, di aver verificato che tra i prodotti semilavorati, consistenti in metallo in lamiere o in quadrotti,acquistati per un prezzo calcolato a peso e i prodotti finiti rivenduti con un prezzo calcolato allo stesso modo, esisteva una differenza di peso non giustificabile, attesa la mancanza di scorte di magazzino; sostenne perciò che la mancata corrispondenza tra il peso del prodotto semilavorato acquistato e il peso del prodotto finito rivenduto fosse sp iegabile soltanto con l’avvenuta consegna – da parte dell’ingiunta NCL - di una quantità di lamiere o quadrotti inferiore a quello consegnato, perché il prezzo fatturato era calcolato sul peso lordo e non netto.

Bocchetti eccepì, a fondamento dell’opposizione, la decadenza di [OSCURATO:SOCIETA] dalla denuncia dei vizi, da ritenersi di qualità.

2. Con sentenza n.2420/2012, il Tribunale rigettò l’opposizione, escludendo la sussistenza di un vizio di qualità; richiamò, infatti, il principio stabilito da questa Corte (Sez. 2, n. 11834 del 06/11/1991) Ric. 2019n.20736 sez.

S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 3 - per cui «anche nella vendita di cose di genere quali gli animali che siano indicati in contratto con riferimento al loro numero, il difetto di qualità può costituire vizio se si riferisca alle dimensioni, peso, misura, od alle caratteristiche dei singoli capi (corpora certa); quando invece gli animali, pur avendo le caratteristiche pattuite, vengano consegnati in numero inferiore a quello convenuto, il venditore incorre in inadempimento parziale ed il compratore ha diritto, a seconda delle particolarità concrete, o alla consegna del quantitativo mancante o alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, ferma restando l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., senza che a dette azioni siano applicabili le condizioni ed i termini di cui all'art. 1495 cod. civ.».

3. Con sentenza n.3644/2018, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, revocò il decreto ingiuntivo, rigettando interamente la domanda di Erredi, ritenendola decaduta dalla denuncia per vizi.

In particolare, la Corte territoriale sostenne che la fornitura fossestata effettuata non per numero di pezzi ma per peso totale, come indicato nei documenti di trasporto e nelle fatture e che perciò la giurisprudenza citata in primo grado non fosse pertinente, perché concern ente la diversa ipotesi della intervenuta consegna di un numero minore di pezzi; affermò pure che l’azione di riduzione del prezzo è rimedio proprio della garanzia per vizi della cosa venduta ed è perciò soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ., come eccepito dall’opponente [OSCURATO:SOCIETA].

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], affidato a due motivi, a cui [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolatoin riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato la Ric. 2019n.20736 sez.

S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 4 - violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 cod. civ.per avere la Corte errato nel qualificare come quanti minoris l’azione proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, laddove la domanda era stata invece avanzata allo scopo di recuperare le somme indebitamente corrisposte per l’avvenuta consegna di una quantità inferiore di pezzi (invece corrispondenti per spessore, tipo di metallo, dimensione e, dunque, non viziati quanto alla qualità). 1.2.Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi prospettato la violazione e falsa applicazione degli art. 1453 e 1460 cod. civ., per non avere la Corte considerato che nella specie ricorreva una vendita di genere, in cui il peso era stato assunto per calcolare il prezzo e che erano stato evidentemente consegnato un numero di pezzi inferiori a quello pagato.

2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.

La Corte d’appello, pur dando atto che il prezzo della fornitura dei semilavorati era stato convenuto a peso, per chilogrammo di metallo consegnato e non per unità di lamiere o quadrotti, ha rigettato la domanda di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza, ritenendo che la Canalelecavesse lamentato un vizio qualitativo della fornitura e fosse perciò tenuta, per ottenere la riduzione del prezzo, al rispetto dei termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall’art. 1495 cod. civ..

Così decidendo, la Corte territoriale, nonostante la premessa di fatto in punto di ricostruzione della volontà delle parti, ha poi sovrapposto la disciplina dell’azione di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta con l’azione di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza in conseguenza di un inadempimento parziale.

In particolare, nella fattispecie tra le parti è intercorsa una vendita ripartita di materiale di genere, il cui prezzo era calcolato a Ric. 2019n.20736 sez.

S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 5 - peso; agendo in ripetizione, la società acquirente ha lamentato un inadempimento parziale consistente in una differenza unicamente quantitativadella prestazione ricevuta, cioè la consegna di materiale in quantità inferiore a quella fatturata; non ha, perciò, lamentato un vizio deibeni - cioè i semilavorati - o un loro difetto di qualità in riferimento alle loro caratteristiche intrinseche.

Come proprio rimarcato dalla Corte territoriale(v. pag. 5 e 6 della sentenza), le due parti contraenti non avevano specificamente convenuto quanto metallo dovesse essere impiegato per ciascuna lamiera o ciascun quadrotto fornito, tant’è che avevano stabilito un prezzo non per ciascuna delle unità di semilavorato ma per il loro peso globalmente considerato; conseguentemente, la Corte d’appello avrebbe dovuto escludere che il lamentato difetto di quantità del metallo consegnato si risolvesse in un vizio di qualità dei semilavorati, la cui denuncia sarebbe invece statasoggetta ai termini di decadenza e prescrizione della relativa garanzia.

Nel riceverela merce, la società acquirente non ha verificato il peso riportato nei d.d.t. di trasporto dei semilavorati; soltanto a lavorazione finita, ha riscontrato quindila mancata corrispondenza tra quantità di metallo impiegata nel prodotto compiuto e quantità di metallo indicatanei suddetti d.d.t., deducendo, in considerazione della esatta corrispondenza tra semilavorati e prodotti finiti e dell’assenza di giacenze di magazzino di semilavorati, che negli imballi fosse contenuta una quantità di semilavorati inferiore a quella ordinariamente contenuta.

Soltanto in tal senso il numero dei semilavorati consegnati è stato rimarcato dalla società acquirente che ha, ineffetti, agito in ripetizione del prezzo pagato in eccedenza perché ha lamenta to unicamente un inadempimento parziale quantitativo.

Ric. 2019n.20736 sez.

S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 6 - In tale ipotesi non ricorre un vizio redibitorio della cosa venduta che, per definizione consolidata, corrisponde a undifett o funzional e o strutturaledella cosa, che la rende inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore.

È vero che nelle cose di genere (quae pondere, numero, mensura consistunt), come nel caso di specie i semilavorati , il difetto di dimensioni (peso o misura) o di caratteristiche del singolo bene (corpora certa) può risolversi in un vizio di qualità: è necessario, tuttavia, che quelle caratteristiche siano state convenute tra le parti come caratterizzanti l’oggetto del contratto per ciascuna unità compravenduta; in mancanza di tale specifica pattuizione, l’azione di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza per inadempimento parziale quantitativo non soggiace ai termini di prescrizione e di decadenza indicati dall'art. 1495 cod. civ. proprio in quanto ontologicamente diversa dall’azione di garanzia per vizi (v. in materia di capi di bestiami aventi ciascuno le caratteristiche di peso e misura convenute, ma consegnati in numero inferioreal pattuito, Cass. Sez. 2, n. 11834 del 06/11/1991; nella giurisprudenza più risalente, cfr. Sez. 2, n. 5237 del 09/10/1979; Sez. 2, n. 4581 del 15/07/1980; Sez. 3, n. 1260 del 04/03/1981; Sez. 2, n. 4980 del 19/07/1983).

3. Il ricorso dev’essere perciò accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizioneperché riesamini, in riferimento ai principi suesposti, la fondatezza dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso il rigetto della sua opposizione al decreto ingiuntivo n.109 del 2008del Tribunale di Latina, ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA]..

Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2019n.20736 sez.

S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 7 - La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20736– 201 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Genova, rappresentat a e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019n.20736 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 3644/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 30/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dellaricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 2/4/08, [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante NCL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.109 del 2008, ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . , già Erredi s . r . l . , per la somma di Euro 82.963,86,a titolo di pagamento della fattura n. 14 del 28 aprile 2003, emessa a storno del prezzo asseritamente pagato in eccedenza delle forniture di lastre di metallo semilavorato effettuate tra il 2000e il 2002; [OSCURATO:SOCIETA] – che trasformava in prodotti finiti i semilavorati acquistati da NCL, rivendendoli- aveva rappresentato, nel ricorsoper ingiunzione, di aver verificato che tra i prodotti semilavorati, consistenti in metallo in lamiere o in quadrotti,acquistati per un prezzo calcolato a peso e i prodotti finiti rivenduti con un prezzo calcolato allo stesso modo, esisteva una differenza di peso non giustificabile, attesa la mancanza di scorte di magazzino; sostenne perciò che la mancata corrispondenza tra il peso del prodotto semilavorato acquistato e il peso del prodotto finito rivenduto fosse sp iegabile soltanto con l’avvenuta consegna – da parte dell’ingiunta NCL - di una quantità di lamiere o quadrotti inferiore a quello consegnato, perché il prezzo fatturato era calcolato sul peso lordo e non netto. Bocchetti eccepì, a fondamento dell’opposizione, la decadenza di [OSCURATO:SOCIETA] dalla denuncia dei vizi, da ritenersi di qualità. 2. Con sentenza n.2420/2012, il Tribunale rigettò l’opposizione, escludendo la sussistenza di un vizio di qualità; richiamò, infatti, il principio stabilito da questa Corte (Sez. 2, n. 11834 del 06/11/1991) Ric. 2019n.20736 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 3 - per cui «anche nella vendita di cose di genere quali gli animali che siano indicati in contratto con riferimento al loro numero, il difetto di qualità può costituire vizio se si riferisca alle dimensioni, peso, misura, od alle caratteristiche dei singoli capi (corpora certa); quando invece gli animali, pur avendo le caratteristiche pattuite, vengano consegnati in numero inferiore a quello convenuto, il venditore incorre in inadempimento parziale ed il compratore ha diritto, a seconda delle particolarità concrete, o alla consegna del quantitativo mancante o alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, ferma restando l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., senza che a dette azioni siano applicabili le condizioni ed i termini di cui all'art. 1495 cod. civ.». 3. Con sentenza n.3644/2018, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, revocò il decreto ingiuntivo, rigettando interamente la domanda di Erredi, ritenendola decaduta dalla denuncia per vizi. In particolare, la Corte territoriale sostenne che la fornitura fossestata effettuata non per numero di pezzi ma per peso totale, come indicato nei documenti di trasporto e nelle fatture e che perciò la giurisprudenza citata in primo grado non fosse pertinente, perché concern ente la diversa ipotesi della intervenuta consegna di un numero minore di pezzi; affermò pure che l’azione di riduzione del prezzo è rimedio proprio della garanzia per vizi della cosa venduta ed è perciò soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ., come eccepito dall’opponente [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], affidato a due motivi, a cui [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolatoin riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato la Ric. 2019n.20736 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 4 - violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 cod. civ.per avere la Corte errato nel qualificare come quanti minoris l’azione proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, laddove la domanda era stata invece avanzata allo scopo di recuperare le somme indebitamente corrisposte per l’avvenuta consegna di una quantità inferiore di pezzi (invece corrispondenti per spessore, tipo di metallo, dimensione e, dunque, non viziati quanto alla qualità). 1.2.Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi prospettato la violazione e falsa applicazione degli art. 1453 e 1460 cod. civ., per non avere la Corte considerato che nella specie ricorreva una vendita di genere, in cui il peso era stato assunto per calcolare il prezzo e che erano stato evidentemente consegnato un numero di pezzi inferiori a quello pagato. 2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. La Corte d’appello, pur dando atto che il prezzo della fornitura dei semilavorati era stato convenuto a peso, per chilogrammo di metallo consegnato e non per unità di lamiere o quadrotti, ha rigettato la domanda di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza, ritenendo che la Canalelecavesse lamentato un vizio qualitativo della fornitura e fosse perciò tenuta, per ottenere la riduzione del prezzo, al rispetto dei termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall’art. 1495 cod. civ.. Così decidendo, la Corte territoriale, nonostante la premessa di fatto in punto di ricostruzione della volontà delle parti, ha poi sovrapposto la disciplina dell’azione di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta con l’azione di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza in conseguenza di un inadempimento parziale. In particolare, nella fattispecie tra le parti è intercorsa una vendita ripartita di materiale di genere, il cui prezzo era calcolato a Ric. 2019n.20736 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 5 - peso; agendo in ripetizione, la società acquirente ha lamentato un inadempimento parziale consistente in una differenza unicamente quantitativadella prestazione ricevuta, cioè la consegna di materiale in quantità inferiore a quella fatturata; non ha, perciò, lamentato un vizio deibeni - cioè i semilavorati - o un loro difetto di qualità in riferimento alle loro caratteristiche intrinseche. Come proprio rimarcato dalla Corte territoriale(v. pag. 5 e 6 della sentenza), le due parti contraenti non avevano specificamente convenuto quanto metallo dovesse essere impiegato per ciascuna lamiera o ciascun quadrotto fornito, tant’è che avevano stabilito un prezzo non per ciascuna delle unità di semilavorato ma per il loro peso globalmente considerato; conseguentemente, la Corte d’appello avrebbe dovuto escludere che il lamentato difetto di quantità del metallo consegnato si risolvesse in un vizio di qualità dei semilavorati, la cui denuncia sarebbe invece statasoggetta ai termini di decadenza e prescrizione della relativa garanzia. Nel riceverela merce, la società acquirente non ha verificato il peso riportato nei d.d.t. di trasporto dei semilavorati; soltanto a lavorazione finita, ha riscontrato quindila mancata corrispondenza tra quantità di metallo impiegata nel prodotto compiuto e quantità di metallo indicatanei suddetti d.d.t., deducendo, in considerazione della esatta corrispondenza tra semilavorati e prodotti finiti e dell’assenza di giacenze di magazzino di semilavorati, che negli imballi fosse contenuta una quantità di semilavorati inferiore a quella ordinariamente contenuta. Soltanto in tal senso il numero dei semilavorati consegnati è stato rimarcato dalla società acquirente che ha, ineffetti, agito in ripetizione del prezzo pagato in eccedenza perché ha lamenta to unicamente un inadempimento parziale quantitativo. Ric. 2019n.20736 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 6 - In tale ipotesi non ricorre un vizio redibitorio della cosa venduta che, per definizione consolidata, corrisponde a undifett o funzional e o strutturaledella cosa, che la rende inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. È vero che nelle cose di genere (quae pondere, numero, mensura consistunt), come nel caso di specie i semilavorati , il difetto di dimensioni (peso o misura) o di caratteristiche del singolo bene (corpora certa) può risolversi in un vizio di qualità: è necessario, tuttavia, che quelle caratteristiche siano state convenute tra le parti come caratterizzanti l’oggetto del contratto per ciascuna unità compravenduta; in mancanza di tale specifica pattuizione, l’azione di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza per inadempimento parziale quantitativo non soggiace ai termini di prescrizione e di decadenza indicati dall'art. 1495 cod. civ. proprio in quanto ontologicamente diversa dall’azione di garanzia per vizi (v. in materia di capi di bestiami aventi ciascuno le caratteristiche di peso e misura convenute, ma consegnati in numero inferioreal pattuito, Cass. Sez. 2, n. 11834 del 06/11/1991; nella giurisprudenza più risalente, cfr. Sez. 2, n. 5237 del 09/10/1979; Sez. 2, n. 4581 del 15/07/1980; Sez. 3, n. 1260 del 04/03/1981; Sez. 2, n. 4980 del 19/07/1983). 3. Il ricorso dev’essere perciò accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizioneperché riesamini, in riferimento ai principi suesposti, la fondatezza dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso il rigetto della sua opposizione al decreto ingiuntivo n.109 del 2008del Tribunale di Latina, ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA].. Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. Ric. 2019n.20736 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 7 - La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizion
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