CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19088/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiRosa-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.1217/2025depositata il 11/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che la formalizzazione della rinuncia da parte del difensore, chenon risulta sottoscritta personalmente dalla parte, non modifica il quadronormativo di riferimento dell procedimento per definizione accelerata;Numero registro generale 2775/2026Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 19088/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto che i principi applicati con la proposta di definizione acceleratanon erano connotati da novità;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Laura Tricomi