CassazionedecretoSezione 4Decisione del 1 febbraio 2021
Cassazione n. 02189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sii' ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e restituzione dell'autovettura. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Milano in data 1.2.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'autovettura VW Polo tg. [OSCURATO:TARGA] intestata all'odierna ricorrente. 2. Avverso tale ordinanza il difensore della Zavelca ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo della vettura sopra indicata. Si deduce che la ricorrente è proprietaria dell'autovettura sequestrata e pacificamente estranea ai fatti illeciti ascritti al Seferi. Non risultano sussistenti i presupposti del sequestro, non essendo dimostrato il concreto pericolo di un utilizzo illecito del bene, né del suo rapporto di pertinenzialità con i reati oggetto di indagine, atteso che il Seferi trasportava lo stupefacente con altri veicoli, diversi da quello in questione. In ogni caso, è evidente che dalla restituzione della vettura alla ricorrente, estranea al reato, non possa conseguire alcun pericolo di un utilizzo illecito della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va rammentato che nel caso di sequestro di un bene disposto per impedire che la libera disponibilità dello stesso possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, pur non rilevando il fatto che esso appartenga a un terzo estraneo alla commissione del reato e in buona fede, occorre pur sempre che si dia conto dell'esistenza di uno specifico nesso di pertinenzialità tra il reato e la cosa, in maniera tale da poter ragionevolmente affermare che la libera disponibilità di quanto in sequestro possa favorire la prosecuzione del reato stesso (cfr. Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358). 3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non offre alcuna motivazione in ordine al detto nesso di strumentalità, trattandosi del sequestro di autovettura appartenente alla ricorrente (soggetto estraneo al reato oggetto di indagine), apparentemente mai utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] nei suoi asseriti trasporti di sostanza stupefacente.Dalla lettura dell'ordinanza impugnata non è dato comprendere neanche quale sia il "periculum" che si intenda salvaguardare con la misura cautelare reale in questione, non essendo stato specificato - al di là di un generico riferimento alla mancanza di buona fede della Zavelca nell'acquisto del mezzo e a una non meglio precisata connivenza della stessa verso le condotte illecite del Seferi - in che termini la restituzione del mezzo alla proprietaria, pacificamente non coinvolta nei fatti per cui si procede, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato 4. Si deve, quindi, ritenere sussistente il dedotto vizio di violazione di legge, sub specie di radicale vizio motivazionale tale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 5. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente ndro Ran