CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 gennaio 2021
Cassazione n. 38563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi sono stati presentati tardivamente: ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Bologna è stata pronunciata il 31 gennaio 2021 ed è stata depositata il 17 marzo 2021, nel rispetto del termine di sessanta giorni fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; la sentenza non doveva essere notificata agli imputati, presenti in aula al momento della lettura del dispositivo o dichiarati assenti; il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da venerdì 2 aprile 2021 e scadeva lunedì 17 maggio '2021 (essendo festivo il giorno precedente di scadenza), mentre il ricorso dei tre imputati risulta essere stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Modena il 6 giugno 2021, come da attestazione della stessa cancelleria; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso