CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 novembre 2019
Cassazione n. 03796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20861/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- mento 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pellegrino, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Graziani - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 25 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] E BASILICATA S.C. - intimat a - avverso la sentenza n. 296 del [OSCURATO:PERSONA], deposi- tata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione – qualificata ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. – avverso l ’ atto di precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata s.c.; deduceva, tra l’altro, che il titolo esecutivo, posto a fondamento dell’intimazione e di cui era stata omessa la notifica, era costituito da contratto di mutuo fondiario, da reputarsi nullo perché, in violazione dell’art. 38, comma 2, T.U.B., era stata superata la soglia di finanziabilità; − c on la sentenza n. 296 del 5/11/2019, il Tribunale di Lanciano respingeva l’opposizione: per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito affermava che, anche a voler reputare nullo il mutuo fondiario eccedente il limite massimo di finanziabilità, lo stesso poteva essere convertito o riqualificato in mutuo ordinario e che l’omessa notificazione del titolo esecutivo (non dovuta ex art. 41, comma 1, T.U.B.) è da intendersi comunque sanata dalla proposizione dell’opposizione; specificava, altresì, che «la norma in tema di limite massimo di finanziabilità è una norma di comportamento rivolta agli istituti di credito e non di validità e … non tutela un interesse del finanziato»; − avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; − resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di Pop NLS 2018 S.r.l. (cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata), già intervenuta nel giudizio di merito exart. 111 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − preliminarmente, in riferimento alla contestata ammissibilità del ricorso straordinario exart. 111 Cost., si rileva che non può desumersi dall’epigrafe della sentenza impugnata («avente a oggetto: opposi- zione all’esecuzione (art. 615, c. 1., c.p.c.) –mutuo») un’univoca qua- lificazione della controversia come opposizione ex art. 615 cod. proc.civ.: al contrario, proprio il fatto che la questione prospettata –carenza di previa notifica del titolo –attenga al quomodo dell ’ esecuzion e e che il giudice di merito l’abbia risolta (anche) con richiamo alla sanatoria dei vizi del processo induce a propendere per la qualificazione dell’azione come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ; pure col ri- corso per cassazione,il Pompa non deduce il difetto del diritto di agire in executivisper nullità del titolo esecutivo, bensì la invalidità del titolo quale mutuo fondiario e, quindi, l’inapplicabilità dell’art. 41, comma 1, T.U.B. esclusivamente quale presupposto di una doglianza sul quo- mododell’esecuzione (cioè, la mancata previa notifica del titolo); − col primo motivo di ricorso il ricorrente deduce (ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 28 e 41 D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), 479 e 480 cod. proc. civ., perché il giudice di merito aveva statuito l’invalidità del mutuo fondiario azionato per violazione del limite di finanziabilità e, poi,ritenuto che lo stesso potesse essere convertito in limite ordinario, rispetto al quale non era tuttavia applicabile l’esenzione dall’obbligo di notifica del titolo esecu- tivo prevista dal T.U.B.; invoca a sostegno delle proprie argomentazioni Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17439 del 28/06/2019, Rv. 654435-01; − la censura è infondata; − in primis , co ntrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giu- dice di merito non ha affatto riconosciuto l’invalidità del mutuo fondia- rio: difatti, la sentenza impugnata contiene plurime argomentazioni a sostegno dell’opposta soluzione, recentemente recepita da Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, la quale esclude che il mutuo fondiario per un importo eccedente il limite di finanziabilità sia nullo e ciò preclude la sua conversione/riqualificazione in mutuo ordinario; − al la luce di quest ’ ultima pronuncia va letta, dunque, la decisione del Tribunale di Lanciano, il cui riferimento alla possibilità di conver- tire/riqualificare il mutuo fondiario in mutuo ordinario (soluzione non praticabile) costituisce una mera facoltà prospettata nel caso in cui il negozio stipulato dalle parti possa reputarsi nullo, circostanza che il giudice, tuttavia, tende ad escludere per plurime ragioni (illustrate nella decisione); − c iò posto, è indiscusso che il contratto azionato come titolo ese- cutivo sia un mutuo fondiario, come tale univocamente identificato; poiché è irrilevante, ai fini della sua validità e della sua conformità al tipo contrattuale, l’eventuale superamento della soglia di finanziabilità, è consequenziale l’applicabilità dell’art. 41, comma 1, T.U.B., che esenta il creditore dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo; − re sta assorbito il secondo motivo col quale il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 479 e 156 cod. proc. civ.,per avere il giudice di merito ritenuto che il vizio di omessa notifica del titolo esecutivo potesse essere sanato dalla proposizione dell’opposizione agli atti ese- cutivi volta a denunciare proprio tale difetto (si richiama, a riguardo, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23894 del 21/12/2012, Rv. 624631-01); − poiché il ricorso era stato avanzato sulla scorta di specifici prece- denti di questa Corte che sono stati superati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 soltanto dopo l’introduzione del giudizio di legittimità, si ritiene di giustizia la compensazione delle spese; − v a dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; compensa interamente le spese di questogiudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo