CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29793/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Napoli, sezione distaccatadi Ischia,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 23 ottobre 2025 il Giudice del Tribunale di Napoli,sezione distaccata di Ischia, ha rigettato l’istanza presentata da FrancescoMazzella per ottenere l’annullamento o la revoca o la sospensione dell’ordine didemolizione delle opere abusive impartito dal Pubblico ministero a GiuseppinaMazzella.2. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per iltravisamento della relazione del consulente tecnico di parte che aveva sostenutol’impossibilità materiale della demolizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.dall’intervento di autodemolizione avviato da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzionedell’ordine del Pubblico ministero nel procedimento RESA n. 281/2007, e produce,a tali fini, una relazione in cui il tecnico di fiducia sostiene che i lavori procurinodanni irreparabili alla sua proprietà.Ritiene il Collegio che il ricorso per l’annullamento o la revoca o lasospensione dell’ordine di demolizione sia del tutto eccentrico perché ha a oggettoun provvedimento dell’autorità giudiziaria penale di cui il ricorrente non èdestinatario neanche indiretto. Come correttamente focalizzato dal Giudicedell’esecuzione, la censura attiene, piuttosto, alle modalità e alle cautele daseguirsi nell’autodemolizione, e quindi a una vicenda di tipo privatistico, tuttainterna ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] non ha colto tale profilo decisivo dell’ordinanza e ha insistito sultravisamento della consulenza tecnica nella parte in cui ha attestato l’infattibilitàdell’intervento. Non ha invece sottoposto a censura la parte della motivazione incui il Giudice ha affermato, invece, che le difficoltà tecniche della demolizione, pergiunta non adeguatamente documentate siccome il progetto esecutivo non è statosottoposto all’attenzione del Tribunale, non incidono sulla validità dell’ingiunzionee dell’ordine di demolizione, tema rientrante nella sua competenza, ma attengonoalla concreta operatività ed esecuzione dell’intervento autonomamente decisodalla [OSCURATO:PERSONA], tema non rientrante, invece, nella sua competenza.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]