CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38689/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Messina dello scorso 3 aprile, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto e trasportato un'ingente quantità di cocaina, pari a 2,435 chilogrammi di principio attivo, dalla quale si sarebbero potute ricavare oltre sedicimila dosi al consumo. 2. Il ricorso consta di quattro motivi: I) violazione degli artt. 178, lett. c), 261 e 359, cod. proc. pen., per avere il consulente del Pubblico ministero effettuato la relativa attività - nello specifico, l'analisi dei campioni di sostanza sequestrata - in assenza di un formale conferimento d'incarico da parte del Pubblico ministero, come si evince dall'orario di comunicazione del relativo provvedimento, successivo a quello d'inizio delle operazioni, indicato nel verbale delle stesse; questo avrebbe altresì comportato la irrituale rimozione dei sigilli, in quanto non avvenuta alla presenza dell'autorità giudiziaria o di un suo organo delegato; II) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità: il giudice, anche quando - come nella specie - venga superato il "valore-soglia" individuato a tal fine dalla giurisprudenza di legittimità, deve comunque motivare sul riconoscimento di tale aggravante; la Corte d'appello, invece, si è limitata a rilevare quel dato, erroneamente gravando l'imputato della prova contraria; III) vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche: i giudici d'appello hanno erroneamente svalutato l'incensuratezza ed il ruolo marginale dell'imputato nella vicenda, altresì imponendogli, con un'inammissibile inversione dell'onere della prova, di dimostrare eventuali situazioni a lui favorevoli, tuttavia non codificate; IV) violazione di legge in punto di quantificazione della pena in aumento per l'anzidetta aggravante: illogica, e non giustificata, si presenta la scelta di apportare detto aumento nel massimo, a fronte di una pena-base contenuta nel minimo edittale. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Hanno depositato distinte memorie di replica i difensori del ricorrente, ribadendo il primo motivo di ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), nonché evidenziando che detta irritualità ha determinato un'irrimediabile violazione del diritto di difesa dell'indagato, non avendo consentito ai suoi difensori di presenziare all'apertura dei sigilli; inoltre, con riferimento all'aggravante del citato art. 80, la sentenza impugnata ha omesso d'indicare gli elementi ulteriori, oltre al dato ponderale, necessari per la configurabilità di tale circostanza (avv. [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso. 2. Il primo, riguardante l'irrituale svolgimento della consulenza tecnica, la correlata violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità dell'atto, è manifestamente infondato. Il conferimento dell'incarico di consulenza tecnica di parte, anche quando si tratti della parte pubblica, non richiede alcuna formalità: ne consegue che l'orario di comunicazione del relativo provvedimento non ha alcun rilievo, ben potendo tale atto costituire la semplice formalizzazione di un incarico legittimamente già affidato per le vie brevi. A questo si aggiunga che l'attività investigativa di cui si tratta - ovvero l'analisi di campioni di sostanza stupefacente sequestrata - poteva comunque essere compiuta dalla polizia giudiziaria anche di propria iniziativa, a norma degli artt. 55 e 348, cod. proc. pen., in quanto funzionale all'assicurazione delle fonti di prova del reato, potendo tale organo anche avvalersi, a tal fine, di terzi provvisti delle necessarie competenze tecniche (ai sensi del comma 4 del citato art. 348) e, perciò, non essendo neppure necessario un formale incarico di consulenza da parte del Pubblico ministero. Non è ravvisabile, dunque, alcuna nullità dell'atto. La disciplina di rito, non imponendo specifici requisiti di forma, coerentemente non prevede alcuna sanzione specifica per l'eventuale inosservanza di essi, dovendo perciò trovare applicazione il principio di tassatività delle nullità (art. 177, cod. proc. pen.). Né può ipotizzarsi una violazione delle garanzie difensive, tale da rilevare ai sensi della previsione generale dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. Il conferimento dell'incarico di consulenza, nello specifico, avendo avuto ad oggetto attività investigativa ripetibile, è avvenuto ai sensi dell'art. 359, cod. proc. pen., dunque senza la necessità del contraddittorio con la difesa dell'indagato e senza l'onere, perciò, del preventivo avviso alla stessa. Alla quale, peraltro, la legge processuale non riconosce sempre e comunque il diritto di assistere alla rimozione dei sigilli: a norma dell'art. 261, cod. proc. pen., infatti, necessaria è soltanto la presenza dell'autorità giudiziaria procedente, che, qualora si versi ancora nella fase delle indagini preliminari e non si tratti di atti da compiersi in presenza del giudice (ad es., un incidente probatorio), è il Pubblico ministero. Infine, semmai fosse stata ravvisabile, l'invocata nullità di tale atto investigativo per violazione del diritto di difesa, in quanto comunque non assoluta, sarebbe stata sanata, nel caso specifico, a norma dell'art. 438, comma 6-bis, cod.proc. pen., avendo l'imputato chiesto ed ottenuto di procedere con il rito abbreviato. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, che pone in discussione la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, è privo di qualsiasi fondamento. La sentenza impugnata non ha imposto, sul punto, alcuna inversione dell'onere della prova né si è acquietata acriticamente ed esclusivamente sul dato ponderale; piuttosto, ha evidenziato la semplice assertività degli ipotetici «indici esterni» addotti dalla difesa (numero di consumatori, luogo di destinazione finale della sostanza), rilevando come gli stessi non fossero nemmeno enunciati e valorizzando, ad un tempo, in modo del tutto ragionevole, vista l'assenza di indicatori di segno contrario, la consistente esuberanza (nell'ordine di circa un chilogrammo) della quantità di sostanza detenuta, rispetto al "valore-soglia" individuato dalla giurisprudenza. 4. Manifestamente infondato è pure il terzo motivo. Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata non delinea alcuna inversione dell'onere probatorio, essendosi limitata ad applicare la regola giurisprudenziale condivisa, secondo cui, per il diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria la presenza di ulteriori elementi di disvalore, quanto piuttosto l'assenza di un quid pluris suscettibile di apprezzamento, trattandosi di un istituto premiante sotto il profilo sanzionatorio (tra le tante, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). Per il resto, la valutazione d'insufficienza, a tal fine, dell'incensuratezza e dell'indigenza dell'imputato, in quanto motivata in modo specifico e non palesemente irragionevole, è questione di merito, non sindacabile in questa sede. 5. L'ultimo motivo, in tema di entità dell'aumento di pena per l'anzidetta aggravante, è anch'esso inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché - come risulta dall'esposizione dei motivi d'appello contenuta in sentenza - esso non è stato proposto con quel gravame, ma soltanto per la prima volta con il presente ricorso. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma