CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05530/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 28 172 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia n.4460/10/21 depositata i n data 12 / 0 5 /20 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: disapplicazione sanzionitributarie Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l’avviso di accertamentoemesso per l’anno 2007 con il quale era contestato allastessa, quale contribuente c.d. “minimo” la mancata rettifica della detrazione iva relativa a beni e servizi acquistati in anni precedenti al 2008 e non ancora ceduti o utilizzati, nonché l’omessoversamento del tributo; - la CTP di Messina rigettava il ricorso; - la CTR accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, in punto sanzioni, in quanto la dfficoltà nella effettiva ricostruzione normativane giustificava l’annullamento; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con ricorso articolato inun solo motivo; la contribuente è rimasta intimata; Consideratoche: - l’unico mezzo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione o falsa applicazionedell’art. 6 c. 6 del d. Lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 8 deld. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 6 c. 2 del d. Lgs. n. 472 del 1997e dell’art. 10 c. 3 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente pronunciato l’annullamentodelle sanzioni; - il motivo è fondato; - invero, la “difficoltà nella effettiva ricostruzi one normativa” , qui posta a base della decisione impugnata e ritenuta dal giudice dell’appello valida ragione per mandare esente da sanzioni la contribuente, non giustifica in realtà sic et simpliciter la disapplicazionedelle sanzioni (Cass. Sez. 5, Ordin anza n. 3108 del 01/02/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10313 del 12/04/2019; inultimo Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 32082 del 09/12/2019); - in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,sussiste incertezza normativa oggettiva, a v alere come causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della L . n. 212 del 2000e dell'art. 8 del d. L gs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 una condizione di inevitabile incertezza su contenu to, oggetto e destinataridella norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giud ice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere - dovere di accertarela ragionevolezza di una determinata interpretazione; - tale situazione, in questo caso, non risulta affatto essersi verificata; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata; - non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorsodella contribuente; - le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese del giudizio dil,egittimità seguono la soccombenza; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’intimata contribuente al pagamento del le spese processuali in favore di parte