CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 40211/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 030VQGE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia, emessa il 14 giugno 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento aggravato. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. ha P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 1'11