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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 2019

Cassazione n. 00955/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15529/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Carso n. 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1291/06/19, depositata il 9 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi - Sponsorizzazione società dilettantistiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1291/06/19 del 09/12/2019 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia dell’entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 436/02/18 della Commissione tributaria provinciale di Venezia (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Chiros) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento impugnato era stata contestata la deducibilità di costi di sponsorizzazione per euro 36.000,00, oltre IVA, effettuati dalla società contribuente in favore dell’[OSCURATO:PERSONA].

1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio evidenziando che: a) il contratto di sponsorizzazione era del tutto generico, limitandosi a prevedere il pagamento di un corrispettivo a favore dell’associazione senza specificare le modalità con le quali la sponsorizzazione sarebbe stata attuata; b) il legale rappresentante di Chiros era anche il presidente dell’associazione, con conseguente sospetto sull’effettiva utilità dell’operazione; c) Chiros rivolgeva la propria attività nei confronti di importanti aziende di abbigliamento e non già nei confronti di privati; d) la non congruità del costo legittimava la presunzione di non inerenza e la finalità extraimprenditoriale dello stesso.

2. Avverso la sentenza della CTR Chiros proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso Chiros deduce violazione dell’art. 90, comma 8, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la spesa sostenuta dalla società contribuente non sia deducibile in applicazione della citata norma, introduttiva di una presunzione assoluta di inerenza di detta spesa, da considerarsi di pubblicità e, quindi, integralmente deducibile.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale » (Cass. n. 14232 del 07/06/2017, che richiama Cass. n. 5720 del 23/03/2016).

1.2.1. La superiore presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori e, in particolare, l’antieconomicità della spesa (Cass. n. 8981 del 06/04/2017).

1.3. Nel caso di specie, non è dubbio che sussistano i presupposti di cui sub a) e b), i quali sono incontestati.

Per il resto, la CTR finisce per ammettere la sussistenza di una qualche attività di sponsorizzazione dei prodotti di Chiros (derivante dalla presenza di un cartellone a bordo campo nelle sole competizioni casalinghe dell’associazione), pur ritenendola di poca utilità e sostanzialmente antieconomica.

1.4. In definitiva, il giudice di appello, invece di soffermarsi compiutamente sulla effettiva esistenza di un’attività di sponsorizzazione a vantaggio della società contribuente, come richiesto dai presupposti sub c) e d) dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, finisce per effettuare una valutazione di inerenza del costo all’attività imprenditoriale, valutazione che è preclusa dalla menzionata disposizione.

2. Con il secondo motivo si contesta violazione dell’art. 109, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valutato l’inerenza del costo.

2.1. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, evidentemente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso una motivazione apodittica con riferimento alla genericità del contratto e alla significatività del duplice ruolo svolto da Astarita (legale rappresentante di Chiros e presidente dell’associazione).

2.2. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione in ordine a fatti rilevanti e controversi, concernenti la non congruità del costo a fini promozionali.

2.3. Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, si contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi e di motivare in ordine alla valutazione dei costi quali spese di rappresentanza.

3. I superiori motivi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

4. In conclusione, va accolto il primo motivodi ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15529/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Carso n. 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1291/06/19, depositata il 9 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi - Sponsorizzazione società dilettantistiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1291/06/19 del 09/12/2019 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia dell’entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 436/02/18 della Commissione tributaria provinciale di Venezia (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Chiros) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento impugnato era stata contestata la deducibilità di costi di sponsorizzazione per euro 36.000,00, oltre IVA, effettuati dalla società contribuente in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio evidenziando che: a) il contratto di sponsorizzazione era del tutto generico, limitandosi a prevedere il pagamento di un corrispettivo a favore dell’associazione senza specificare le modalità con le quali la sponsorizzazione sarebbe stata attuata; b) il legale rappresentante di Chiros era anche il presidente dell’associazione, con conseguente sospetto sull’effettiva utilità dell’operazione; c) Chiros rivolgeva la propria attività nei confronti di importanti aziende di abbigliamento e non già nei confronti di privati; d) la non congruità del costo legittimava la presunzione di non inerenza e la finalità extraimprenditoriale dello stesso. 2. Avverso la sentenza della CTR Chiros proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso Chiros deduce violazione dell’art. 90, comma 8, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la spesa sostenuta dalla società contribuente non sia deducibile in applicazione della citata norma, introduttiva di una presunzione assoluta di inerenza di detta spesa, da considerarsi di pubblicità e, quindi, integralmente deducibile. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale » (Cass. n. 14232 del 07/06/2017, che richiama Cass. n. 5720 del 23/03/2016). 1.2.1. La superiore presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori e, in particolare, l’antieconomicità della spesa (Cass. n. 8981 del 06/04/2017). 1.3. Nel caso di specie, non è dubbio che sussistano i presupposti di cui sub a) e b), i quali sono incontestati. Per il resto, la CTR finisce per ammettere la sussistenza di una qualche attività di sponsorizzazione dei prodotti di Chiros (derivante dalla presenza di un cartellone a bordo campo nelle sole competizioni casalinghe dell’associazione), pur ritenendola di poca utilità e sostanzialmente antieconomica. 1.4. In definitiva, il giudice di appello, invece di soffermarsi compiutamente sulla effettiva esistenza di un’attività di sponsorizzazione a vantaggio della società contribuente, come richiesto dai presupposti sub c) e d) dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, finisce per effettuare una valutazione di inerenza del costo all’attività imprenditoriale, valutazione che è preclusa dalla menzionata disposizione. 2. Con il secondo motivo si contesta violazione dell’art. 109, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valutato l’inerenza del costo. 2.1. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, evidentemente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso una motivazione apodittica con riferimento alla genericità del contratto e alla significatività del duplice ruolo svolto da Astarita (legale rappresentante di Chiros e presidente dell’associazione). 2.2. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione in ordine a fatti rilevanti e controversi, concernenti la non congruità del costo a fini promozionali. 2.3. Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, si contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi e di motivare in ordine alla valutazione dei costi quali spese di rappresentanza. 3. I superiori motivi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo. 4. In conclusione, va accolto il primo motivodi ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo