CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 16340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Bologna.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 7.7.2025, la Corte di appello di Bologna ha rideterminatola pena e confermato, nel resto, la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] AddalaZouhair in ordine ai reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada (fatto del5.7.2018).2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, lamentando - in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma1, disp. att. cod. proc. pen. – quanto segue.I) Travisamento della prova, per avere erroneamente affermato chel’imputato, ammesso al lavoro di pubblica utilità dal Tribunale con ordinanza del22.2.2023, non aveva intrapreso tale percorso alternativo, mentre dagli atti risultache l’imputato ha svolto 106 ore di lavoro di pubblica utilità sulle 240 orecomplessivamente previste.II) Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale qualificato la condottadell’imputato come espressione di “assoluta indifferenza” al programma di lavorodi pubblica utilità, nonostante le ore non svolte risultino giustificate dacertificazioni mediche regolarmente prodotte in atti.III) Violazione di legge nel diniego di sostituzione della pena, secondo ungiudizio fondato su una presunta “indifferenza” dell’imputato, elemento che noncostituisce motivo legale ostativo, e per non aver considerato la sostituzione conpena pecuniaria.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste perl’accoglimento del ricorso.5. Il ricorso è infondato.La sentenza impugnata non presenta vizi di legittimità in relazione ai profilidedotti dal ricorrente, che si risolvono, in parte, in censure non consentite in sededi legittimità e, in parte, in doglianze prive di decisività.6. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente deduce, sotto il profilo deltravisamento della prova e del vizio di motivazione, l’erroneità dell’affermazionesecondo cui l’imputato non avrebbe intrapreso il percorso di lavoro di pubblicautilità, sostenendo di aver invece svolto 106 ore sulle 240 previste e che le orenon effettuate sarebbero giustificate da certificazioni mediche prodotte in atti.Tali censure non colgono nel segno.Dalla stessa ricostruzione offerta dalla difesa emerge, infatti, che l’imputato,dopo avere svolto una prima parte del trattamento, ha interrotto il programma,senza portarlo a compimento, nonostante la concessione di una proroga da partedel Tribunale con ordinanza del febbraio 2023 e il successivo rinvio dell’udienza alnovembre 2023, all’esito della quale veniva accertato lo svolgimento di poche oreulteriori di attività. Su tale base il giudice ha disposto la revoca del programma ditrattamento, ritenendo che l’imputato non avesse adempiuto in modo conformeagli obblighi assunti.In tale contesto, l’eventuale improprietà lessicale dell’affermazione secondocui l’imputato non avrebbe “intrapreso” il percorso di lavoro di pubblica utilità,anziché non averlo portato a termine, risulta priva di decisività, poiché ciò cherileva, ai fini della valutazione compiuta dalla Corte territoriale, è l’inadempimentocomplessivo del programma, riconducibile in entrambi i casi alla mancatarealizzazione delle finalità trattamentali e rieducative dell’istituto.7. Il terzo motivo, relativo al diniego di sostituzione della pena, è parimentiinfondato.Dalla sentenza emerge che la Corte di appello ha esercitato il poterediscrezionale attribuitole dalla normativa vigente, ancorando il giudizio di nonconcedibilità della sanzione sostitutiva a una valutazione prognostica negativa,desunta dal complessivo comportamento dell’imputato e, in particolare,dall’inadempimento del programma di lavoro di pubblica utilità, nonostante laconcessione di una proroga. La motivazione, pertanto, si fonda su unapprezzamento del fallimento del percorso alternativo già esperito, ritenutoindicativo dell’inidoneità della sanzione sostitutiva a perseguire le finalitàrieducative e preventive.In tale prospettiva, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto ostativo allanuova concessione della pena sostitutiva l’esito negativo del precedenteprogramma, giungendo a un giudizio che, perché sorretto da criteri riconducibili aquelli di cui all’art. 133 cod. pen., si sottrae al sindacato di legittimità. Né assumerilievo decisivo la dedotta mancata considerazione della sostituzione della penadetentiva con la pena pecuniaria, avendo la Corte escluso, in radice, la sussistenzadi una prognosi favorevole in ordine a qualunque forma di trattamento alternativo.8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]