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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06679/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata disapplicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza delle condizioni che ne legittimano l'applicazione (cfr. pag. 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del—r4sagfepte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]\estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ir DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] kòidano IN CANCr! Giorgi4 Fidelb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata disapplicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza delle condizioni che ne legittimano l'applicazione (cfr. pag. 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del—r4sagfepte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]\estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ir DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] kòidano IN CANCr! Giorgi4 Fidelb
Sentenza Cassazione n. 06679/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris