Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 26/1970
ECLI:IT:COST:1970:26
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il pretore di Stradella, nel procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA] e altri, ha proposto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 113, comma quinto, D.P.R. 30 marzo 1957, n.
361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Osserva
l'ordinanza che la norma impugnata, con lo stabilire che ai reati
elettorali non si applicano le norme del codice di procedura penale
relative alla sospensione dell'esecuzione della condanna e alla non
menzione nel certificato del casellario giudiziario, viola il principio
di eguaglianza, in quanto, nel momento storico attuale, i detti reati
non determinano un allarme sociale diverso e maggiore di quello di
alcuni reati comuni, ai quali sono applicabili i detti benefici.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
con atto d'intervento depositato il 14 agosto 1968, in cui,
richiamandosi a precedente sentenza di questa Corte, si chiede che la
questione sia dichiarata infondata.
Nella discussione orale la difesa del Presidente del Consiglio ha
insistito in tale richiesta.
:
L'impugnato art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (approvato con
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) è testualmente identico all'art. 102,
comma quinto, del testo unico delle leggi per la composizione e
l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (approvato con
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Con sentenza 29 maggio 1962, n. 48 (ribadita nell'ordinanza 23
ottobre 1964, n. 85), questa Corte dichiarò non fondata la questione
di legittimità costituzionale del predetto articolo 102, comma quinto,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ritenendo non arbitrario
né irrazionale il trattamento differenziato ivi previsto per i reati
elettorali rispetto ad altri reati.
Poiché la questione ora proposta, in relazione all'art. 113,
comma quinto, del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera
dei deputati, è sostanzialmente la medesima decisa con la sentenza
innanzi citata, e non sono stati addotti nuovi argomenti a sostegno
della dedotta illegittimità costituzionale, la Corte non può che
confermare quanto ritenuto con la precedente decisione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio
1970.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - VINCENZO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].