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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 26/1970

ECLI:IT:COST:1970:26
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il pretore di Stradella, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma quinto, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Osserva l'ordinanza che la norma impugnata, con lo stabilire che ai reati elettorali non si applicano le norme del codice di procedura penale relative alla sospensione dell'esecuzione della condanna e alla non menzione nel certificato del casellario giudiziario, viola il principio di eguaglianza, in quanto, nel momento storico attuale, i detti reati non determinano un allarme sociale diverso e maggiore di quello di alcuni reati comuni, ai quali sono applicabili i detti benefici.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto d'intervento depositato il 14 agosto 1968, in cui, richiamandosi a precedente sentenza di questa Corte, si chiede che la questione sia dichiarata infondata.

Nella discussione orale la difesa del Presidente del Consiglio ha insistito in tale richiesta. : L'impugnato art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) è testualmente identico all'art. 102, comma quinto, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Con sentenza 29 maggio 1962, n. 48 (ribadita nell'ordinanza 23 ottobre 1964, n. 85), questa Corte dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 102, comma quinto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ritenendo non arbitrario né irrazionale il trattamento differenziato ivi previsto per i reati elettorali rispetto ad altri reati.

Poiché la questione ora proposta, in relazione all'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, è sostanzialmente la medesima decisa con la sentenza innanzi citata, e non sono stati addotti nuovi argomenti a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale, la Corte non può che confermare quanto ritenuto con la precedente decisione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - VINCENZO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il pretore di Stradella, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma quinto, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Osserva l'ordinanza che la norma impugnata, con lo stabilire che ai reati elettorali non si applicano le norme del codice di procedura penale relative alla sospensione dell'esecuzione della condanna e alla non menzione nel certificato del casellario giudiziario, viola il principio di eguaglianza, in quanto, nel momento storico attuale, i detti reati non determinano un allarme sociale diverso e maggiore di quello di alcuni reati comuni, ai quali sono applicabili i detti benefici. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto d'intervento depositato il 14 agosto 1968, in cui, richiamandosi a precedente sentenza di questa Corte, si chiede che la questione sia dichiarata infondata. Nella discussione orale la difesa del Presidente del Consiglio ha insistito in tale richiesta. : L'impugnato art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) è testualmente identico all'art. 102, comma quinto, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Con sentenza 29 maggio 1962, n. 48 (ribadita nell'ordinanza 23 ottobre 1964, n. 85), questa Corte dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 102, comma quinto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ritenendo non arbitrario né irrazionale il trattamento differenziato ivi previsto per i reati elettorali rispetto ad altri reati. Poiché la questione ora proposta, in relazione all'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, è sostanzialmente la medesima decisa con la sentenza innanzi citata, e non sono stati addotti nuovi argomenti a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale, la Corte non può che confermare quanto ritenuto con la precedente decisione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - VINCENZO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].