CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48499/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Urbino del 5 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, relativo alla durata della pena accessoria fallimentare, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di reati fallimentari, che la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse (vedi Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488; vedi anche Corte costituzionale n. 222 del 2018 che nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942 nella parte in cui indicava nella misura fissa di dieci anni la durata delle pene accessorie per il reato di bancarotta fraudolenta, ha inteso estendere a questo reato il regime previsto per le pene accessorie previste dal successivo art 217 e che affida al giudice la determinazione della loro durata tra il minimo ed il massimo sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l'errore addotto dall'imputato non attiene al fatto, ma alla norma giuridica incriminatrice ed è pertanto irrilevante ai sensi dell'art. 5 cod. pen.; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione affermando che l'omessa tenuta della contabilità ha concretamente impedito la ricostruzione dei rapporti creditori e debitori dell'impresa dichiarata fallita, cosicché il danno cagionato ai creditori non appare di scarso rilievo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C