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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 20211/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; GIRia il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] em. ha concluso chiedendo "L` ck5 • - C - uditoyfénsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 11.02.2021, la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 01.03.2019, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in euro 900,00 di multa, confermando nel resto va nel resto la sentenza impugnata, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 595 comma 1 e comma 3 c.p., per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] - comandante della Stazione dei carabinieri di Pollica - pubblicando sul social network Facebook e sul sito della fondazione [OSCURATO:PERSONA], sindaco-pescatore/ espressioni quali: "Sabato sera a Cronero (Cuneo) sono stato invitato a partecipare ad uno spettacolo teatrale dal titolo MAFFIA.

Secondo me c'è una effe di più o è il cognome di uno che mi ha querelato? E continua a nascondersi dietro o dentro un abito? Aspetta che verrà anche il tuo momento".

2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione il Vassallo, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello errato nel ritenere che la frase ironica pronunciata dall'imputato integrasse il delitto di cui all'art. 595 c.p., laddove lo stesso non ha mai definito la persona offesa "mafioso", ma si è, invece, limitato a giocare con le parole, circostanza questa che comunque rende insussistente l'elemento psicologico del reato;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., per aver la Corte territoriale mancato di assolvere il ricorrente alla luce della particolare tenuità del fatto compiuto, necessariamente da collocare nel più ampio e doloroso contesto della morte del fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], trucidato anni fa, senza che siano ancora stati rintracciati i responsabili del brutale omicidio, posto che le affermazioni del ricorrente - seppure forti - debbono necessariamente essere inserite nell'acceso dibattito di stampo e di interesse pubblico che è sorto intorno a tale dolorosa vicenda.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell'imputato ha depositato note di replica alla requisitoria del P.G. insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. La difesa della parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, siccome del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato.

1. Con il primo motivo, il Vassallo reitera analoga censura sviluppata in appello circa l'assenza degli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 595 c.p. ed, in particolare, dell'elemento psicologico, avendo egli ironicamente giocato con le parole nell'ambito delle espressioni oggetto di contestazione e, dunque, in mancanza di una volontà offensiva nei confronti della p.o..

1.1. In proposito il ricorrente non si confronta con la motivazione immune da censura della sentenza impugnata, che ha respinto la doglianza in questione, facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, non si richiede che sussista ranimus iniurandi vel diffamandi", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (Sez. 5,n. 4364 del 12/12/2012,Rv. 25439; Sez. 5, n.8419 del 16/10/2013 Rv. 258943).

Orbene, l'avere utilizzato il cognome della p.o.

"Maffia", comandante della Stazione dei carabinieri di Pollica, per ironizzare sulla agevole sovrapponibilità di tale cognome al termine "mafia", pubblicando sul social network Facebook e sul sito della fondazione [OSCURATO:PERSONA], espressioni quali "Secondo me c'è una effe di più o è il cognome di uno che mi ha querelato"? E continua a nascondersi dietro o dentro un abito?" rende palese l'intenzione dell'imputato di esporre allo scherno, nonché al ludibrio pubblico il Maffia stesso, offendendo la sua reputazione, additato nel contempo di nascondersi dietro la divisa.

L'agente, invero, ha fatto un uso consapevole della parola "mafia", socialmente interpretabile come offensiva, sovrapponendola al cognome dell'imputato, adoperandola in base al significato oggettivamente riprovevole che essa assume, nonché abbinandola alla divisa del Maffia in tal modo -come evidenziato dalla Corte- accusato sostanzialmente di disonestà, o peggio di matiosità coperta dalla divisa di carabiniere.

1.2. Questa Corte, invero, già ha avuto modo di evidenziare come la parola "mafioso" assuma carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi in una aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, n. 39047 del 29/05/2019, Rv. 276855).

Il termine "mafia" riferito alla p.o., nella fattispecie, neppure può inserirsi in un non meglio precisato diritto di critica per l'operato della p.o., nella sua qualità di comandante della Stazione dei Carabinieri di Pollica- in merito alle indagini per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], Sindaco di Pollica, fratello dell'imputato, avvenuto per cause e ad opera di soggetti ancora non individuati, probabilmente anche a causa di iniziali carenze investigative - siccome disancorato da qualsivoglia elemento di veridicità, risolvendosi il gioco con la parola "Maffia"/"mafia" in una occasione per gratuiti attacchi alla p.o. e in arbitraria aggressione al suo patrimonio morale mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem"( arg. ex Sez. 5, n. 3477 del 8/02/2000, Rv. 215577;Sez. 5 n. 38448 del 26/10/2001, Rv. 219998; Sez. 5, sent. n. 10135 de112/03/2002, Rv. 221684; Sez. 5, n. 13264 del 2005; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239).

1.3. D'altra parte, più volte questa Corte ha evidenziato come il delitto di diffamazione ben può realizzarsi, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, ciò che conta è la loro capacità di ledere o a mettere in pericolo l'altrui reputazione e questo, secondo il comune sentire, si verifica tanto più nella forma dell'allusione e dell'insinuazione atteso che l'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti Sez. 5, n. 10372 del 18.05.1999, Rv. 214234; Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, Rv. 242019).

1.4. In definitiva il "gioco" con il cognome della p.o., piuttosto che esprimere un dissenso motivato, manifestato in termini misurati e necessari (Sez. 5, n. 35992 del 05/06/2013, Bosco, Rv, 256532; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 -dep.07/03/2011, Morelli, Rv. 250218), è stato diretto a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010,Simeone, Rv. 249239; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001,Uccellobruno, Rv. 219998).

2. Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile, siccome manifestamente infondato, laddove viene censurata la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità dell'offesa.

La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi in questione, non essendosi in presenza di un fatto particolarmente tenue, dal momento che appellare mafioso un carabiniere e dire che egli si protegge dietro la divisa, ossia facendosi forte dell'appartenenza all'arma, è un'offesa gravissima per il militare cui è rivolta.

Tale valutazione non merita censure, anche a tener conto del contesto dell'omicidio del fratello dell'imputato e, comunque, dell'impegno civile dell' imputato, presidente della fondazione intitolata al "Sindaco pescatore", non apparendo essi strettamente collegati al fatto oggetto di giudizio, determinatosi a distanza di anni dall'omicidio e, comunque, in assenza di elementi di collegamento di essi al ruolo ed ad eventuali omissioni del Maffia nella dolorosa vicenda del Vassallo. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1800, oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1800, oltre accessori di legge.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente ,[OSCURATO:PERSONA] lo , 9 M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; GIRia il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] em. ha concluso chiedendo "L` ck5 • - C - uditoyfénsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 11.02.2021, la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 01.03.2019, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in euro 900,00 di multa, confermando nel resto va nel resto la sentenza impugnata, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 595 comma 1 e comma 3 c.p., per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] - comandante della Stazione dei carabinieri di Pollica - pubblicando sul social network Facebook e sul sito della fondazione [OSCURATO:PERSONA], sindaco-pescatore/ espressioni quali: "Sabato sera a Cronero (Cuneo) sono stato invitato a partecipare ad uno spettacolo teatrale dal titolo MAFFIA. Secondo me c'è una effe di più o è il cognome di uno che mi ha querelato? E continua a nascondersi dietro o dentro un abito? Aspetta che verrà anche il tuo momento". 2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione il Vassallo, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello errato nel ritenere che la frase ironica pronunciata dall'imputato integrasse il delitto di cui all'art. 595 c.p., laddove lo stesso non ha mai definito la persona offesa "mafioso", ma si è, invece, limitato a giocare con le parole, circostanza questa che comunque rende insussistente l'elemento psicologico del reato; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., per aver la Corte territoriale mancato di assolvere il ricorrente alla luce della particolare tenuità del fatto compiuto, necessariamente da collocare nel più ampio e doloroso contesto della morte del fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], trucidato anni fa, senza che siano ancora stati rintracciati i responsabili del brutale omicidio, posto che le affermazioni del ricorrente - seppure forti - debbono necessariamente essere inserite nell'acceso dibattito di stampo e di interesse pubblico che è sorto intorno a tale dolorosa vicenda. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato note di replica alla requisitoria del P.G. insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5. La difesa della parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, siccome del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato. 1. Con il primo motivo, il Vassallo reitera analoga censura sviluppata in appello circa l'assenza degli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 595 c.p. ed, in particolare, dell'elemento psicologico, avendo egli ironicamente giocato con le parole nell'ambito delle espressioni oggetto di contestazione e, dunque, in mancanza di una volontà offensiva nei confronti della p.o.. 1.1. In proposito il ricorrente non si confronta con la motivazione immune da censura della sentenza impugnata, che ha respinto la doglianza in questione, facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, non si richiede che sussista ranimus iniurandi vel diffamandi", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (Sez. 5,n. 4364 del 12/12/2012,Rv. 25439; Sez. 5, n.8419 del 16/10/2013 Rv. 258943). Orbene, l'avere utilizzato il cognome della p.o. "Maffia", comandante della Stazione dei carabinieri di Pollica, per ironizzare sulla agevole sovrapponibilità di tale cognome al termine "mafia", pubblicando sul social network Facebook e sul sito della fondazione [OSCURATO:PERSONA], espressioni quali "Secondo me c'è una effe di più o è il cognome di uno che mi ha querelato"? E continua a nascondersi dietro o dentro un abito?" rende palese l'intenzione dell'imputato di esporre allo scherno, nonché al ludibrio pubblico il Maffia stesso, offendendo la sua reputazione, additato nel contempo di nascondersi dietro la divisa. L'agente, invero, ha fatto un uso consapevole della parola "mafia", socialmente interpretabile come offensiva, sovrapponendola al cognome dell'imputato, adoperandola in base al significato oggettivamente riprovevole che essa assume, nonché abbinandola alla divisa del Maffia in tal modo -come evidenziato dalla Corte- accusato sostanzialmente di disonestà, o peggio di matiosità coperta dalla divisa di carabiniere. 1.2. Questa Corte, invero, già ha avuto modo di evidenziare come la parola "mafioso" assuma carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi in una aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, n. 39047 del 29/05/2019, Rv. 276855). Il termine "mafia" riferito alla p.o., nella fattispecie, neppure può inserirsi in un non meglio precisato diritto di critica per l'operato della p.o., nella sua qualità di comandante della Stazione dei Carabinieri di Pollica- in merito alle indagini per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], Sindaco di Pollica, fratello dell'imputato, avvenuto per cause e ad opera di soggetti ancora non individuati, probabilmente anche a causa di iniziali carenze investigative - siccome disancorato da qualsivoglia elemento di veridicità, risolvendosi il gioco con la parola "Maffia"/"mafia" in una occasione per gratuiti attacchi alla p.o. e in arbitraria aggressione al suo patrimonio morale mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem"( arg. ex Sez. 5, n. 3477 del 8/02/2000, Rv. 215577;Sez. 5 n. 38448 del 26/10/2001, Rv. 219998; Sez. 5, sent. n. 10135 de112/03/2002, Rv. 221684; Sez. 5, n. 13264 del 2005; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239). 1.3. D'altra parte, più volte questa Corte ha evidenziato come il delitto di diffamazione ben può realizzarsi, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, ciò che conta è la loro capacità di ledere o a mettere in pericolo l'altrui reputazione e questo, secondo il comune sentire, si verifica tanto più nella forma dell'allusione e dell'insinuazione atteso che l'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti Sez. 5, n. 10372 del 18.05.1999, Rv. 214234; Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, Rv. 242019). 1.4. In definitiva il "gioco" con il cognome della p.o., piuttosto che esprimere un dissenso motivato, manifestato in termini misurati e necessari (Sez. 5, n. 35992 del 05/06/2013, Bosco, Rv, 256532; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 -dep.07/03/2011, Morelli, Rv. 250218), è stato diretto a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010,Simeone, Rv. 249239; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001,Uccellobruno, Rv. 219998). 2. Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile, siccome manifestamente infondato, laddove viene censurata la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità dell'offesa. La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi in questione, non essendosi in presenza di un fatto particolarmente tenue, dal momento che appellare mafioso un carabiniere e dire che egli si protegge dietro la divisa, ossia facendosi forte dell'appartenenza all'arma, è un'offesa gravissima per il militare cui è rivolta. Tale valutazione non merita censure, anche a tener conto del contesto dell'omicidio del fratello dell'imputato e, comunque, dell'impegno civile dell' imputato, presidente della fondazione intitolata al "Sindaco pescatore", non apparendo essi strettamente collegati al fatto oggetto di giudizio, determinatosi a distanza di anni dall'omicidio e, comunque, in assenza di elementi di collegamento di essi al ruolo ed ad eventuali omissioni del Maffia nella dolorosa vicenda del Vassallo. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1800, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1800, oltre accessori di legge. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente ,[OSCURATO:PERSONA] lo , 9 M
Sentenza Cassazione n. 20211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris