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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25323/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/11/2025 del TRIBUNALE di PesaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento senza rinvio e l’eliminazione della pena sostitutivaRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 3 novembre 2025, il Tribunale di Pesaro ha applicato exart. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due mesi di reclusione e 200euro di multa, in aumento, a titolo di continuazione, rispetto a quella di sei annie dieci mesi di reclusione e 1.800 euro di multa inflitta con la sentenza n. 2696del 2023 della Corte di appello di Ancona del 20 novembre 2023, irrevocabile il 3luglio 2024.Ha, inoltre, sostituito, ex art. 20 bis cod. pen., la sola pena applicata inaumento con quella pecuniaria di 600 euro di multa, disponendone il pagamentoin dieci rate mensili.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Ancona articolando un motivo con il quale haeccepito violazione di legge con il quale ha lamentato l’illegalità della pena, aisensi degli artt. 53, 56 quater legge n. 689 del 1981 e dell’art. 20 bis cod. pen.,per avere disposto, il giudice di merito, la sostituzione della pena detentivastabilita in aumento per la continuazione omettendo di considerare che, nel casodi reati unificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., ai fini dell’applicazione dellesanzioni sostitutive, deve tenersi conto dell’entità della pena detentiva risultantedagli aumenti, non di quella prevista per i singoli reati.A tale proposito, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte di legittimità.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio coneliminazione della pena sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.2.

L’impugnazione è ammissibile in quanto volta a censurare l’illegalità dellapena applicata dal Tribunale di Pesaro.Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. è ammesso, per effetto del successivo art. 448, comma 2 bis, fral’altro, per motivi attinenti all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.Sul punto, plurimi arresti delle Sezioni Unite hanno definito la nozione di penaillegale escludendo, in primo luogo, la rilevanza degli errori relativi ai vari«passaggi» attraverso i quali si perviene al «risultato finale» e, per altro verso, larilevanza di tali errori anche quando conducano ad una pena illegale (Sez.

U., n.40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 – 01, massimata su altro).Non rilevano, dunque, se non si traducono in una pena illegale, gli errorirelativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata(Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; conf., ex multis,Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 33185 - 01.; Sez. 4, n.518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881), tra i quali quelli compiuti in sede dideterminazione della pena base (Sez. 5, n. 5047 del 21/10/1999, Paulon, Rv.214602).Al contrario, la pena è da considerarsi illegale nei casi in cui la pena siainferiore al minimo edittale ex art. 23 cod. pen. (Sez. 3, n. 29985 del03/06/2014, Lan, Rv. 260263; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 4917 del03/12/2003, dep. 2004, Pianezza, Rv. 229995), si operi l’applicazione di unapena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa (Sez. 1, n.17108 del 18/02/2004, Merlini, Rv. 228650; Sez. 1, n. 2174 del 14/03/1997,Salvatori, Rv. 207246; Sez. 1, n. 2322 del 22/05/1992, Riccardi, Rv. 191362), siapplichi erroneamente la pena detentiva in luogo di quella pecuniaria (Sez. 5, n.5018 del 19/10/1999 - dep. 2000, Rezel, Rv. 215673), non si applichi la penaprevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace (Sez. 5, n.13589 del 19/02/2015, Rv. 262943).E’ stato, inoltre, affermato che compete alla Corte di cassazione «inpresenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinatadall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigenteperché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore almassimo edittale» (Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01).La fattispecie ha avuto riguardo all'irrogazione della pena detentiva per ilreato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati dicompetenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.In tale arresto è stato precisato che l'illegalità della pena deve essere rilevatad'ufficio non quando consegua «ad una mera erronea applicazione dei criteri dideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisceapprontando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non siaprevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dallalegge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore.

Indefinitiva, è necessario che la nozione di pena illegale [...] venga calibrata sullasua funzione di rappresentare l'altro polo del giudizio di bilanciamento da operarein relazione alle garanzie sottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tuteladella libertà personale esposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti delpotere sanzionatorio riconosciuto al giudice.

Tale conclusione si impone in quanto«irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittaliimpegna il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost.,che resterebbe vulnerato se non si potesse porre rimedio, anche d'ufficio,all'errore del giudice del grado precedente».Le Sezioni unite hanno conclusivamente precisato che la pena «che non siaprevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una penache attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, conl'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore».In termini, rispetto alla ricostruzione sin qui operata, si veda la recente Sez.5, n. 1796 del 2/10/2025, dep. 2026, Petrov, n.m.Nel caso in esame, quindi, la censura è ammissibile in quanto tesa a far valerel’illegalità della pena applicata dal giudice della cognizione che avrebbe operatouna sostituzione della pena detentiva limitatamente ad una porzione dellasanzione complessiva in violazione dei principi fissati dalla legge.3.

Il Tribunale di Pesaro, nell’applicare la pena ex art. 444 cod. proc. pen. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento della continuazione con i reatigiudicati con altra sentenza, ha quantificato l’aumento nella misura di due mesidi reclusione e 200 euro di multa, operando, in seguito, la sostituzione della penadetentiva del solo aumento con quella pecuniaria di 600 euro di multa.Il provvedimento, tuttavia, come rilevato dal Procuratore generale ricorrentecontrasta con l'art. 53, legge 11 novembre 1981, n. 689 - come sostituitodall'art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, delmedesimo d.lgs., aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.Il comma 3 della disposizione prevede espressamente che: «ai fini delladeterminazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essereapplicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art.81 cod. pen.».Nella versione della norma antecedente alle citate modifiche, invece, eraprevisto che «nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando perciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto deilimiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi peril reato più grave».La disposizione, nella sua nuova formulazione, è stata intesa come volta aprevedere una disciplina unica, ai fini della determinazione della pena, nel sensoche, anche nel caso in cui essa derivi dall'applicazione dell'istituto dellacontinuazione o del concorso formale, occorre avere riguardo alla sola penafinale, ossia a quella risultante all'esito dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81cod. pen.Conseguentemente, è stato affermato il condiviso principio di diritto secondocui «ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicatele sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, devetenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorsoformale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuatiai sensi dell'art. 81, cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la penainflitta per il reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibilesoltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi»(Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, Della Gatta, Rv. 286748 – 01; in tal senso,fra le altre, anche Sez. 5, n. 31761 del 05/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).La contraria interpretazione della norma posta a base del provvedimentoimpugnato ha comportato l’irrogazione di una pena illegale.Invero, le pene sostitutive delle pene detentive brevi presentano queiconnotati di eterogeneità strutturale rispetto alle pene principali che consentonodi ritenere che l’applicazione della pena sostitutiva in luogo di quella sostituita inconseguenza della errata applicazione dei criteri di conversione previsti dallalegge, integra una pena illegale.In tal caso, infatti, la violazione non attiene ai passaggi intermedi alla luce deiquali si perviene alla determinazione della pena finale, quanto, piuttosto, allaindividuazione di una sanzione che, per specie e natura, è strutturalmentediversa da quella sostituita.La medesima funzione rieducativa fissata dall’art. 27 della Costituzione puòessere assolta, infatti, con modalità esecutive diverse come attestato dallapluralità di moduli previsti dall’ordinamento (pene principali, pene sostitutive,misure alternative).E’ stato evidenziato come l’applicazione di una pena congiunta in luogo diquella alternativa, ovvero di una pena detentiva anziché di quella pecuniariaintegrino (secondo la giurisprudenza di questa Corte) una di pena illegale.Analogamente è da dirsi per l’applicazione di una pena sostitutiva in luogo diquella detentiva per effetto di sostituzione operata in violazione dei criteri di cuiall’art. 53 legge n. 689 del 1981 in materia di reato continuato, atteso che lastessa si sostanzia nella determinazione di un trattamento sanzionatorio nonprevisto dalla legge.Deve essere, pertanto, affermato il principio di diritto per il quale integra penaillegale l’applicazione di una pena sostitutiva che, in violazione dei criteri di cuiall'art. 53 legge n. 689 del 1981, sia applicata, nel caso in cui vengano in rilievopiù reati unificati per concorso formale o continuazione, sui singoli reati unificatie non sulla pena complessiva determinata ai sensi dell’art. 81 cod. pen.4.

Alla luce di quanto esposto, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto o provvedimenti del giudicedi merito, deve essere pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, con limitato riguardo alla sostituzione della pena detentiva di duemesi di reclusione con quella sostitutiva di 600 euro di multa con eliminazionedella predetta sostituzione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla sostituzione dellapena detentiva di mesi due di reclusione con la pena sostitutiva di euro 600,00 dimulta, sostituzione che elimina.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/11/2025 del TRIBUNALE di PesaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento senza rinvio e l’eliminazione della pena sostitutivaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 3 novembre 2025, il Tribunale di Pesaro ha applicato exart. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due mesi di reclusione e 200euro di multa, in aumento, a titolo di continuazione, rispetto a quella di sei annie dieci mesi di reclusione e 1.800 euro di multa inflitta con la sentenza n. 2696del 2023 della Corte di appello di Ancona del 20 novembre 2023, irrevocabile il 3luglio 2024.Ha, inoltre, sostituito, ex art. 20 bis cod. pen., la sola pena applicata inaumento con quella pecuniaria di 600 euro di multa, disponendone il pagamentoin dieci rate mensili.2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Ancona articolando un motivo con il quale haeccepito violazione di legge con il quale ha lamentato l’illegalità della pena, aisensi degli artt. 53, 56 quater legge n. 689 del 1981 e dell’art. 20 bis cod. pen.,per avere disposto, il giudice di merito, la sostituzione della pena detentivastabilita in aumento per la continuazione omettendo di considerare che, nel casodi reati unificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., ai fini dell’applicazione dellesanzioni sostitutive, deve tenersi conto dell’entità della pena detentiva risultantedagli aumenti, non di quella prevista per i singoli reati.A tale proposito, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte di legittimità.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio coneliminazione della pena sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. L’impugnazione è ammissibile in quanto volta a censurare l’illegalità dellapena applicata dal Tribunale di Pesaro.Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. è ammesso, per effetto del successivo art. 448, comma 2 bis, fral’altro, per motivi attinenti all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.Sul punto, plurimi arresti delle Sezioni Unite hanno definito la nozione di penaillegale escludendo, in primo luogo, la rilevanza degli errori relativi ai vari«passaggi» attraverso i quali si perviene al «risultato finale» e, per altro verso, larilevanza di tali errori anche quando conducano ad una pena illegale (Sez. U., n.40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 – 01, massimata su altro).Non rilevano, dunque, se non si traducono in una pena illegale, gli errorirelativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata(Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; conf., ex multis,Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 33185 - 01.; Sez. 4, n.518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881), tra i quali quelli compiuti in sede dideterminazione della pena base (Sez. 5, n. 5047 del 21/10/1999, Paulon, Rv.214602).Al contrario, la pena è da considerarsi illegale nei casi in cui la pena siainferiore al minimo edittale ex art. 23 cod. pen. (Sez. 3, n. 29985 del03/06/2014, Lan, Rv. 260263; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 4917 del03/12/2003, dep. 2004, Pianezza, Rv. 229995), si operi l’applicazione di unapena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa (Sez. 1, n.17108 del 18/02/2004, Merlini, Rv. 228650; Sez. 1, n. 2174 del 14/03/1997,Salvatori, Rv. 207246; Sez. 1, n. 2322 del 22/05/1992, Riccardi, Rv. 191362), siapplichi erroneamente la pena detentiva in luogo di quella pecuniaria (Sez. 5, n.5018 del 19/10/1999 - dep. 2000, Rezel, Rv. 215673), non si applichi la penaprevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace (Sez. 5, n.13589 del 19/02/2015, Rv. 262943).E’ stato, inoltre, affermato che compete alla Corte di cassazione «inpresenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinatadall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigenteperché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore almassimo edittale» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01).La fattispecie ha avuto riguardo all'irrogazione della pena detentiva per ilreato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati dicompetenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.In tale arresto è stato precisato che l'illegalità della pena deve essere rilevatad'ufficio non quando consegua «ad una mera erronea applicazione dei criteri dideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisceapprontando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non siaprevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dallalegge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Indefinitiva, è necessario che la nozione di pena illegale [...] venga calibrata sullasua funzione di rappresentare l'altro polo del giudizio di bilanciamento da operarein relazione alle garanzie sottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tuteladella libertà personale esposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti delpotere sanzionatorio riconosciuto al giudice. Tale conclusione si impone in quanto«irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittaliimpegna il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost.,che resterebbe vulnerato se non si potesse porre rimedio, anche d'ufficio,all'errore del giudice del grado precedente».Le Sezioni unite hanno conclusivamente precisato che la pena «che non siaprevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una penache attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, conl'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore».In termini, rispetto alla ricostruzione sin qui operata, si veda la recente Sez.5, n. 1796 del 2/10/2025, dep. 2026, Petrov, n.m.Nel caso in esame, quindi, la censura è ammissibile in quanto tesa a far valerel’illegalità della pena applicata dal giudice della cognizione che avrebbe operatouna sostituzione della pena detentiva limitatamente ad una porzione dellasanzione complessiva in violazione dei principi fissati dalla legge.3. Il Tribunale di Pesaro, nell’applicare la pena ex art. 444 cod. proc. pen. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento della continuazione con i reatigiudicati con altra sentenza, ha quantificato l’aumento nella misura di due mesidi reclusione e 200 euro di multa, operando, in seguito, la sostituzione della penadetentiva del solo aumento con quella pecuniaria di 600 euro di multa.Il provvedimento, tuttavia, come rilevato dal Procuratore generale ricorrentecontrasta con l'art. 53, legge 11 novembre 1981, n. 689 - come sostituitodall'art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, delmedesimo d.lgs., aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.Il comma 3 della disposizione prevede espressamente che: «ai fini delladeterminazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essereapplicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art.81 cod. pen.».Nella versione della norma antecedente alle citate modifiche, invece, eraprevisto che «nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando perciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto deilimiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi peril reato più grave».La disposizione, nella sua nuova formulazione, è stata intesa come volta aprevedere una disciplina unica, ai fini della determinazione della pena, nel sensoche, anche nel caso in cui essa derivi dall'applicazione dell'istituto dellacontinuazione o del concorso formale, occorre avere riguardo alla sola penafinale, ossia a quella risultante all'esito dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81cod. pen.Conseguentemente, è stato affermato il condiviso principio di diritto secondocui «ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicatele sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, devetenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorsoformale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuatiai sensi dell'art. 81, cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la penainflitta per il reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibilesoltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi»(Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, Della Gatta, Rv. 286748 – 01; in tal senso,fra le altre, anche Sez. 5, n. 31761 del 05/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).La contraria interpretazione della norma posta a base del provvedimentoimpugnato ha comportato l’irrogazione di una pena illegale.Invero, le pene sostitutive delle pene detentive brevi presentano queiconnotati di eterogeneità strutturale rispetto alle pene principali che consentonodi ritenere che l’applicazione della pena sostitutiva in luogo di quella sostituita inconseguenza della errata applicazione dei criteri di conversione previsti dallalegge, integra una pena illegale.In tal caso, infatti, la violazione non attiene ai passaggi intermedi alla luce deiquali si perviene alla determinazione della pena finale, quanto, piuttosto, allaindividuazione di una sanzione che, per specie e natura, è strutturalmentediversa da quella sostituita.La medesima funzione rieducativa fissata dall’art. 27 della Costituzione puòessere assolta, infatti, con modalità esecutive diverse come attestato dallapluralità di moduli previsti dall’ordinamento (pene principali, pene sostitutive,misure alternative).E’ stato evidenziato come l’applicazione di una pena congiunta in luogo diquella alternativa, ovvero di una pena detentiva anziché di quella pecuniariaintegrino (secondo la giurisprudenza di questa Corte) una di pena illegale.Analogamente è da dirsi per l’applicazione di una pena sostitutiva in luogo diquella detentiva per effetto di sostituzione operata in violazione dei criteri di cuiall’art. 53 legge n. 689 del 1981 in materia di reato continuato, atteso che lastessa si sostanzia nella determinazione di un trattamento sanzionatorio nonprevisto dalla legge.Deve essere, pertanto, affermato il principio di diritto per il quale integra penaillegale l’applicazione di una pena sostitutiva che, in violazione dei criteri di cuiall'art. 53 legge n. 689 del 1981, sia applicata, nel caso in cui vengano in rilievopiù reati unificati per concorso formale o continuazione, sui singoli reati unificatie non sulla pena complessiva determinata ai sensi dell’art. 81 cod. pen.4. Alla luce di quanto esposto, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto o provvedimenti del giudicedi merito, deve essere pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, con limitato riguardo alla sostituzione della pena detentiva di duemesi di reclusione con quella sostitutiva di 600 euro di multa con eliminazionedella predetta sostituzione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla sostituzione dellapena detentiva di mesi due di reclusione con la pena sostitutiva di euro 600,00 dimulta, sostituzione che elimina.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
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