CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 23296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 15/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 618,00 di multa in ordine al delitto di rapina impropria, ammetteva l'imputato al concordato in appello riducendo la pena ad anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che, andava derubricato in rapina tentata e non consumata, in ordine alla ritenuta recidiva, che andava esclusa, in ordine all'erroneo diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.(Lp 3.11 ricorso è presentato per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3.1.L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla qualificazione giuridica del fatto ed alla entità della pena che è stata determinata nella misura concordata dalle parti. Da quanto premesso discende l'inammissibilità del ricorso in esame. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma , 31/3/2023 Il consigliere esten