CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 06465/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9102/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4500/2022 depositata il 27/10/2022. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente; Numero registro generale 9102/2023 Numero sezionale 93/2026 Numero di raccolta generale 6465/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che la desistenza dal giudizio può essere apprezzata come ragione per compensare le spese ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c.; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9102/2023 Numero sezionale 93/2026 Numero di raccolta generale 6465/2026 Data pubblicazione 18/03/2026