CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 1979
Cassazione n. 13220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1979 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di appello di Lecce, con sentenza del 3 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, pronunciata in data 5 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al contributo concorsuale del reo, sono aspecifici e meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. Rilevato che la Corte territoriale è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali e, in particolare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] che sono state ritenute idonee a dimostrare con certezza il coinvolgimento del Rhao nella commissione dell'estorsione rubricata (vedi pagg. da 4 a 7 della sentenza di appello). La complessiva ricostruzione del materiale probatorio esposta in motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Osservato che i giudici di appello hanno fatto buon uso del consolidato insegnamento di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Cantoni, Rv. 279807 - 01; Sez. 2, n. 27470 del 23/06/2022, Costa, non massimata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,