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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 48369/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. A seguito della presentazione di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della sentenza n. 24167 del 11 marzo 2022 della I sezione di questa Corte, è stata depositata istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna.

Questa Corte ha chiarito che, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del fumus boni iuris della domanda principale, avanzata ex art. 625 bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso. (Sez. 4, Ordinanza n. 21907 del 21/02/2017, Petullà, Rv. 270097 - 01).

Nel caso di specie, impregiudicate le valutazioni del collegio chiamato ad esaminare il ricorso, non appaiono sussistenti casi di eccezionale gravità, anche perché la sentenza n. 24167/2022, prima ancora di esaminare la questione dei precedenti che avrebbero assunto efficacia preclusiva, esprime - e si tratta di evidente valutazione - un autonomo giudizio di logicità che investe la motivazione con la quale i giudici di merito avevano formulato la prognosi negativa sulla concedibilità del beneficio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di sospensione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. A seguito della presentazione di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della sentenza n. 24167 del 11 marzo 2022 della I sezione di questa Corte, è stata depositata istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna. Questa Corte ha chiarito che, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del fumus boni iuris della domanda principale, avanzata ex art. 625 bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso. (Sez. 4, Ordinanza n. 21907 del 21/02/2017, Petullà, Rv. 270097 - 01). Nel caso di specie, impregiudicate le valutazioni del collegio chiamato ad esaminare il ricorso, non appaiono sussistenti casi di eccezionale gravità, anche perché la sentenza n. 24167/2022, prima ancora di esaminare la questione dei precedenti che avrebbero assunto efficacia preclusiva, esprime - e si tratta di evidente valutazione - un autonomo giudizio di logicità che investe la motivazione con la quale i giudici di merito avevano formulato la prognosi negativa sulla concedibilità del beneficio. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di sospensione. Così decis
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