CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 4943/2019, depositata in data 05/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Caserta, l’avviso di accertamento n. TF7011004755/2012,con cui l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno 2006, avevadeterminato, in conseguenza del maggior reddito accertato in capo allaCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base partecipativa di cui ilcontribuente era socio al 25%, maggiori imposte a titolo di Irpef derivantidagli utili extracontabili presuntivamente distribuiti a quest’ultimo.Numero registro generale 3536/2020Numero sezionale 4989/2026Numero di raccolta generale 21097/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva tra l’altro, perquanto interessa in questa sede, di non aver ricoperto la qualità di sociodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2006, avendo acquistato la quota del25% del capitale sociale con atto, munito di autentica notarile, del09/02/2007.La CTP accoglieva il ricorso.2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, la qualeaccoglieva il gravame.3. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente.Questa Corte, con ordinanza n. 8988/2017, accoglieva il ricorso peromesso esame di un fatto decisivo, cassava la sentenza impugnata erinviava alla CTR della Campania, in diversa composizione, perchéverificasse «se il Bibbiani, pur avendo acquistato il 25% delle quote socialinel febbraio 2007, facesse già parte oppure no della compagine sociale nel2006».4. Riassunto il giudizio dal contribuente, la CTR, ritenendodimostrato che il contribuente fosse socio della s.r.l. nel 2006, accoglieval’appello dell’Ufficio e rigettava il ricorso originario avverso l’attoimpositivo impugnato.5. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione perplessa oapparente, e per aver comunque fondato la propria decisione suNumero registro generale 3536/2020Numero sezionale 4989/2026Numero di raccolta generale 21097/2026Data pubblicazione 22/06/2026argomenti del tutto inconciliabili fra loro, rendendo così incomprensibile laratio decidendi.In particolare, i giudici d’appello hanno ritenuto di dover condividerel’assunto dell’Ufficio secondo cui il contribuente avrebbe rivestito laqualifica di socio al 25% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per tutto il 2006,desumendo ciò dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla predettasocietà in relazione all’anno d’imposta oggetto di causa. Nel contempo, lacorte di merito, in sede di rinvio, ha ritenuto che a diversa conclusionenon potesse pervenirsi sulla base della scrittura privata autenticata dicessione di quote del 09/02/2007, che anzi smentiva l’assunto delcontribuente, posto che da tale atto emergeva che [OSCURATO:PERSONA] acquistato da [OSCURATO:PERSONA] la quota nominale di euro2.750,00, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato un’altra quota di euro5.610,00 da [OSCURATO:PERSONA], per un totale di euro 8.360,00, a fronte diun capitale sociale di euro 11.000,00, sicché, secondo la CTR, non eradato comprendere a chi spettasse la titolarità della quota residua, di cuiben poteva essere già titolare il contribuente fin dal 2006, conformementea quanto desumibile dalla dichiarazione dei redditi della predetta società.Tale ragionamento risulta, però, macroscopicamente inficiato sulpiano logico e smentito dalla documentazione in atti, in quanto, se fossevera la ricostruzione operata dalla CTR – ossia che, nel 2006, soci dellaCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]. erano [OSCURATO:PERSONA] al 51%, [OSCURATO:PERSONA] 25% e [OSCURATO:PERSONA] al 24% - non si spiegherebbe quanto risultantedalla scrittura privata autenticata del 09/02/2007, dalla quale inveceemerge che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano soci, nel 2006, perquote rispettivamente di valore pari a euro 2.750,00 ed euro 5.610,00,avendo alienato le proprie quote con il medesimo atto, ragion per cui,essendo [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto nella dichiarazione dei redditisocietari, titolare della restante quota del 24%, non era possibileNumero registro generale 3536/2020Numero sezionale 4989/2026Numero di raccolta generale 21097/2026Data pubblicazione 22/06/2026ipotizzare che il contribuente avesse, già nel 2006, la titolarità di unaquota del 25%, che fu invece da lui acquistata solo nel febbraio del 2007.D’altra parte, se [OSCURATO:PERSONA], secondo la dichiarazione dei redditipresentata dalla società, avesse avuto già nel 2006 il 51% delle quote, lostesso non avrebbe potuto acquistare un’ulteriore partecipazione del 51%con la scrittura privata autenticata del 09/02/2007.Ha errato, allora, la CTR ad attribuire rilevanza probatoriaprevalente alla dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l’anno2006, essendo il contenuto di tale atto palesemente contrastante conquanto emergente dalla citata scrittura di cessione delle quote, dalla qualesi desume un diverso assetto della compagine societaria nella predettaannualità d’imposta.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).In particolare, si è rilevato che è apparente, con conseguente nullitàdella relativa sentenza, la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti incausa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così daNumero registro generale 3536/2020Numero sezionale 4989/2026Numero di raccolta generale 21097/2026Data pubblicazione 22/06/2026non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n. 3819).Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053).1.3 Nella specie, il vizio di motivazione apparente non sussiste,avendo la CTR indicato chiaramente le ragioni della propria statuizioneallorquando ha sostenuto, da un lato, che la qualità di socio nel 2006 incapo al contribuente si desumeva dalla dichiarazione dei redditi presentataper quell’anno dalla stessa società, in cui al Bibbiani era imputata unaquota del 25% dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2006, e che, dall’altro, dallascrittura privata autenticata del 09/02/2007 risultava solo che ilcontribuente aveva acquisito un’ulteriore quota del 25%, senza che fossenel contempo da escludere la titolarità in capo allo stesso di una quota dipari consistenza anche nel 2006.1.4 Neppure risulta configurabile - sul piano della lamentata illogicitàe contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza,asseritamente basata su affermazioni tra loro inconciliabili – il contrastotra l’assetto della compagine societaria desumibile dalla dichiarazione deiredditi presentata dalla società per l’anno 2006 ed il contenuto dellasuccessiva scrittura privata di cessione di quote.Numero registro generale 3536/2020Numero sezionale 4989/2026Numero di raccolta generale 21097/2026Data pubblicazione 22/06/2026Invero, secondo il primo documento, prodotto dall’Ufficio, sul qualeè fondata la sentenza impugnata, nel 2006 il capitale sociale era cosìripartito: [OSCURATO:PERSONA] 51%, [OSCURATO:PERSONA] 25%, [OSCURATO:PERSONA] 24%.Dalla scrittura privata autenticata di cessione di quote del 09/02/2007,invece, risulta che, a tale data, il capitale sociale era ripartito tra ArturoMargarita per il 25% (quota del valore di euro 2.750,00, ceduta aVincenzo Bibbiani) e [OSCURATO:PERSONA] per il 51% (quota del valore di euro5.610,00, ceduta a [OSCURATO:PERSONA]), mentre non emerge dal predetto atto ilnominativo del soggetto titolare della restante quota del 24%.Ebbene, il lamentato contrasto tra i due documenti, che secondo ilcontribuente comporterebbe l’illogicità della motivazione dell’impugnatasentenza, è soltanto apparente, in quanto il diverso assetto dellacompagine della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., desumibile da tali atti, èriferito, in realtà, a periodi temporali differenti, posto che la dichiarazionedei redditi societari riguarda l’anno 2006, mentre la scrittura privata dicessione di quote attesta, peraltro parzialmente, la ripartizione del capitalesociale alla data del 09/02/2007.Ne consegue che la complessiva titolarità del 76% delle quote socialiin capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA],non è logicamente in contrasto con la diversa ripartizione delle quotenell’anno 2006, ben potendo essere intervenute tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] el’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ulteriori cessioni di quote, tali da non escludere che ilcontribuente fosse già titolare, nel 2006, di una quota del 25%, chepotrebbe essere stata dallo stesso ceduta agli inizi del 2007 per essere poiriacquistata con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In sostanza, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, lascrittura privata del 09/02/2007 non comprova (rappresentando, al più,un mero indizio su) quale fosse l’assetto societario nell’anno solareprecedente, ossia nel 2006, ma semplicemente attesta come fosseripartita una parte del capitale sociale alla data di stipula della stessa, dalNumero registro generale 3536/2020Numero sezionale 4989/2026Numero di raccolta generale 21097/2026Data pubblicazione 22/06/2026che deriva che la valutazione di prevalenza probatoria accordata dalla CTRalla dichiarazione dei redditi societari per il 2006 non comporta, di per sé,alcuna statuizione logicamente incompatibile con quanto emergente dalsuccessivo atto di cessione di quote.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell’impugnata sentenzaper violazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CTRvalutato le prove offerte secondo il suo “prudente apprezzamento”, postoche il documento prodotto dall’Ufficio, relativo alla composizione dellasocietà nel 2006 ed alla consistenza delle quote dei soci della stessa,contrastava con il contenuto dell’atto di cessione di quote del febbraio2007, sicché il rilievo probatorio attribuito dai giudici d’appello al primodocumento si risolveva in un apprezzamento del tutto irragionevole edincongruo del materiale probatorio complessivamente considerato.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTRproceduto ad un’erronea ricostruzione del fatto oggetto di causa, ossiadella partecipazione del contribuente nel 2006 alla [OSCURATO:PERSONA].r.l., a causa di un non “prudente apprezzamento” degli elementiprobatori, che ha portato, sul piano sostanziale, a ritenere operante lapresunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili percepiti dallasocietà in ragione della sua ristretta base associativa.4. Il secondo ed il terzo motivo – che, in quanto strettamenteconnessi, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili.4.1 Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza30/09/2020, n. 20867), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, maNumero registro generale 3536/2020Numero sezionale 4989/2026Numero di raccolta generale 21097/2026Data pubblicazione 22/06/2026disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (conf. Cass. 09/06/2021, n.16016); dall'altro, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (conf. Cass.14/03/2026, n. 5800).4.2 Nel caso di specie, tali condizioni di ammissibilità delle spiegatecensure sono del tutto assenti, in quanto, da un lato, la CTR ha posto afondamento della decisione i documenti prodotti dalle parti, esaminati evalutati congiuntamente, ragion per cui non sussiste la violazione dell’art.115 c.p.c., e, dall’altro, non può ritenersi, alla luce di quanto già rilevatoin ordine al primo motivo, che la valenza probatoria attribuita dalla CTRalla dichiarazione proveniente dalla stessa società, in relazione allacomposizione della s.r.l. nel 2006, costituisca violazione del “prudenteapprezzamento” che deve guidare il giudice nella valutazione del materialeNumero registro generale 3536/2020Numero sezionale 4989/2026Numero di raccolta generale 21097/2026Data pubblicazione 22/06/2026probatorio, così dovendosi escludere anche la denunciata violazionedell’art. 116 c.p.c.4.3 In effetti, le doglianze di parte ricorrente si risolvono in unarichiesta di riesame, nel merito, delle valutazioni istruttorie operate daigiudici di appello, sebbene con il ricorso per cassazione la parte non possarimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione dellafattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede dilegittimità (Cass. 07/12/2017, n. 29404; Cass. 28/02/2019, n. 5811;Cass. 04/12/2020, n. 27899; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass.22/11/2023, n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927).Né è possibile censurare in sede di legittimità la violazione o falsaapplicazione delle norme sulla prova presuntiva per il solo fatto che ilgiudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che inun altro (Cass. 29/07/2025, n. 21762), essendo, più in generale,inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).Come già rilevato, in tema di scrutinio del ragionamento probatorioseguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamentodell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede dilegittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmenterilevante (Cass. 21/12/2022, n. 37382), vizio che, nella specie, deveescludersi alla luce di quanto già rilevato in ordine al primo motivo diricorso.4.4 Sotto altro profilo, neppure sussiste la violazione dell'art. 2697c.c., che si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitoNumero registro generale 3536/2020Numero sezionale 4989/2026Numero di raccolta generale 21097/2026Data pubblicazione 22/06/2026l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche quando,come nel caso di specie, il ricorrente intenda lamentare che, a causa diuna incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenzaimpugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesseassolto tale onere (Cass. 15/10/2024, n. 26739; Cass. 21/03/2022, n.9055; Cass. 23/10/2018, n. 26769).4.5 Quanto finora detto non risulta inficiato dalla sentenza dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n.291/2026, depositata il 09/04/2026 e prodotta dal ricorrente in allegatoalla propria memoria illustrativa, essendo stata la stessa resa tra partidiverse e sulla base di una differente valutazione in fatto del materialeprobatorio.5. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro2.300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Numero registro generale 3536/2020Numero sezionale 4989/2026Numero di raccolta generale 21097/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]