Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2019

Cassazione n. 29953/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38653/2019proposto da: Alfonso PETTI, elettivamente domiciliat o in Roma , viale delle Medaglie d’Oro n. 113 , presso lo studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nd e unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dalle avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2493/2019della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/6/2019; Oggetto Pubblico impiego.

INPS.

Perizie di stima.

Remunerazione.

R.G.N.38653/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/10/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass.

S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti; P.Q.M. la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38653/2019proposto da: Alfonso PETTI, elettivamente domiciliat o in Roma , viale delle Medaglie d’Oro n. 113 , presso lo studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nd e unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dalle avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2493/2019della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/6/2019; Oggetto Pubblico impiego. INPS. Perizie di stima. Remunerazione. R.G.N.38653/2019 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti; P.Q.M. la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comm
Sentenza Cassazione n. 29953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris