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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06369/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6994/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a d a gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso quest’ultimoin Roma alla via Taro n.35; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1297/22/14 della Commissione tributaria regionale delVeneto, pronunciata il 20 giugno 2014, depositata i n data 11 agosto 2014 e non notificata. tributi r.g. n.6994/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:SOCIETA]ricorre contro l’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.1297/22/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata il 20 giugno 2014, depositata in data 11 agosto 2014 e non notificata , che ha accolto l’appello principale dell’ufficio e rigettato l’appello incidentale della contribuente contro l a decision e n. 16/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Padova , che aveva accolto il ricorso del la contribuente avverso l’avviso di accertamento per maggiori Ir es ed Irap relative all’anno di imposta 2006.

2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 .

Parte contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto sospendersi il giudizio ai sensi dell’art.11, comma 8, d.l. n.50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n.96, avendo presentato domanda di definizione della lite, per la quale nulla risultava dovuto, perché l’importo già corrisposto era superiore a quello necessario ai fini della chiusura agevolata della controversia.

L’Agenzia delle entrate, a sua volta, dava atto dell’avvenuta regolare definizione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]: Preliminarmente, la Corte rileva che l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizioper l’intervenuta definizione agevolata ai sensi r.g. n.6994/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deld.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l . 1dicembre 2016, n. 225.

Vista la documentazione prodotta dalla parte contribuente con l’istanza di sospensione e la richiesta dell’Agenzia delle entrate , il collegio dichiara l’estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, in quanto in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n.24083/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e cessata la materia del cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6994/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a d a gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso quest’ultimoin Roma alla via Taro n.35; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1297/22/14 della Commissione tributaria regionale delVeneto, pronunciata il 20 giugno 2014, depositata i n data 11 agosto 2014 e non notificata. tributi r.g. n.6994/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:SOCIETA]ricorre contro l’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.1297/22/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata il 20 giugno 2014, depositata in data 11 agosto 2014 e non notificata , che ha accolto l’appello principale dell’ufficio e rigettato l’appello incidentale della contribuente contro l a decision e n. 16/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Padova , che aveva accolto il ricorso del la contribuente avverso l’avviso di accertamento per maggiori Ir es ed Irap relative all’anno di imposta 2006. 2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . Parte contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto sospendersi il giudizio ai sensi dell’art.11, comma 8, d.l. n.50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n.96, avendo presentato domanda di definizione della lite, per la quale nulla risultava dovuto, perché l’importo già corrisposto era superiore a quello necessario ai fini della chiusura agevolata della controversia. L’Agenzia delle entrate, a sua volta, dava atto dell’avvenuta regolare definizione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]: Preliminarmente, la Corte rileva che l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizioper l’intervenuta definizione agevolata ai sensi r.g. n.6994/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deld.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l . 1dicembre 2016, n. 225. Vista la documentazione prodotta dalla parte contribuente con l’istanza di sospensione e la richiesta dell’Agenzia delle entrate , il collegio dichiara l’estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere. Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, in quanto in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n.24083/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e cessata la materia del cont
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