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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 14862/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 1041 - 2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA . s.p.a. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso disgiuntamente e congiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio Placidi.

RICORRENTI contro AGENZIA delle DOGANE e MONOPOLI di LECCE, in persona del direttore pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n. 423 - 13.4/24.5.2017 della Corte d'Appello di Lecce, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] k.9t- u,77 ( 12

1. A seguito di accertamento effettuato in data 21.11.2012 da funzionari dell' "[OSCURATO:PERSONA], Controlli ed [OSCURATO:PERSONA]" dell'Ufficio delle Dogane di Lecce, l'Agenzia delle Dogane di Lecce, con atto prot. n. 2013-8696RU del 10.4.2013, contestava ad [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA." s.p.a., titolare di una concessione di area demaniale marittima di mq. 6.115 in località [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in Comune di Nardò, la violazione dell'art. 19, 1° cc., del dec.

Igs. n. 374/1990, in dipendenza della realizzazione di alcune opere edilizie in "prossimità" della linea doganale ed in assenza della preventiva autorizzazione del competente Ufficio delle Dogane.

2. Con ordinanza prot. n. 28041/RU del 13.12.2013 l'Ufficio delle Dogane di Lecce irrogava ad [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA." s.p.a., la sanzione di euro 41.610,60, siccome i tecnici dell'Agenzia delle Dogane avevano, con verbale di stima in data 13.2.2013, determinato in euro 207.878,00 il valore delle opere illecitamente eseguite.

3. Con ricorso al Tribunale di Lecce depositato in data 25.1.2014 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA .", proponeva opposizione.

Chiedeva annullarsi l'ordinanza-ingiunzione.

4. Si costituiva l'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Lecce.

Instava per il rigetto dell'opposizione.

5. Con sentenza n. 1247/2015 il tribunale opinava per la tardività della contestazione, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza-ingiunzione.

6. Proponeva appello l'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Lecce. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA." s.p.a.

7. Con sentenza n. 423 dei 13.4/24.5.2017 la Corte d'Appello di Lecce accoglieva il gravame, rigettava l'opposizione proposta in prime cure, confermava l'ordinanza-ingiunzione e condannava l'appellato, nella duplice qualità, alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che la contestazione doveva reputarsi tempestiva, siccome sopraggiunta nel rispetto del termine di novanta giorni dall'accertamento, da considerarsi completato in data 13.2.2013.

Evidenziava altresì, con riferimento al motivo di opposizione esperito in prime cure e concernente la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 689/1981 - in dipendenza della condanna penale inflitta con sentenza n. 140/2009 del Tribunale di Lecce ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - che la condotta oggetto della condanna penale e la condotta oggetto della contestazione amministrativa non potevano considerarsi identiche.

8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA." s.p.a., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Lecce non ha svolto difese.

9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 - 17 della legge n. 689/1981.

Deducono che l'accertamento delle opere asseritamente illecite è avvenuto su iniziativa della Guardia di Finanza in data 26.3.2012 ed un ulteriore 4rd accertamento è stato eseguito in data 21.11.2012, così come si desume dal "verbale di constatazione violazioni" redatto dall'"Ufficio delle Dogane di Lecce".

Deducono quindi che, contrariamente all'assunto della corte d'appello, la contestazione dell'illecito, notificata in data 18.4.2013, è stata effettuata allorché il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 era ampiamente decorso.

Deducono altresì che la circostanza per cui l'Agenzia delle Dogane abbia dovuto far luogo a taluni obbligatori accertamenti, per nulla può legittimare il differimento del dies a quo del termine per la contestazione, tanto più che è stata l'Amministrazione a compiere ingiustificatamente in ritardo le operazioni di verifica e valutazione.

10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 9 della legge n. 689/1981.

Deducono che, allorché ha respinto il motivo di opposizione concernente la violazione dell'art. 9 della legge n. 689/1981, la corte di merito non ha atteso alla corretta lettura della sentenza penale di condanna n. 140/2009 del Tribunale di Lecce.

11. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del dec.

Igs. n. 374/1990.

Deducono che le opere realizzate non sono ancorate al 'suolo, sicché sono amovibili ed asportabili.

Deducono quindi che la corte distrettuale non ha vagliato adeguatamente siffatta circostanza, viepiù alla luce della circolare n. 5790/2007 della stessa Agenzia delle Dogane.

12. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 447/1988, la violazione del giusto procedimento.

Premettono che tra le autorizzazioni che lo "[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA]" è tenuto ad acquisire, sono da ricomprendere anche le autorizzazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] nei casi, tra gli altri, di costruzione di strutture in prossimità della linea doganale.

Su tale scorta deducono che sarebbe stato onere del C:omune di Nardò richiedere il rilascio dell'autorizzazione doganale ai fini della realizzazione delle opere oggetto di contestazione.

13. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, la violazione del giusto procedimento.

Deducono che la Corte di Lecce, allorché ha respinto il motivo di opposizione concernente l'addotta illegittimità della stima delle opere, non ha tenuto conto che era stata lamentata la mancata interlocuzione della P.A. con il privato.

Deducono che la loro partecipazione alle operazioni di stima avrebbe consentito all'Agenzia delle Dogane di determinare correttamente il valore delle opere e dunque il quantum della sanzione pecuniaria.

14. Il primo motivo di ricorso va respinto.

15. Questa Corte spiega che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, 2° co., della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2019, n. 27702; Cass. (ord.) 25.10.2019, n. 27405; Cass. 18.4.2007, n. 9311).

E soggiunge che il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione, spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2019, n. 27702; Cass. (ord.) 25.10.2019, n. 27405; Cass. 18.4.2007, n. 9311).

16. Su tale scorta inevitabili sono i rilievi che seguono.

Per un verso, la valutazione postulata dall'art. 14 della legge n. 689/1981, in ipotesi di mancata contestazione immediata della violazione, si risolve in un giudizio "di fatto", già sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo motivazionale ed ora, al cospetto del novello n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., sindacabile in sede di legittimità unicamente per omesso esame circa fatto decisivo e controverso.

Per altro verso, il primo motivo di ricorso si qualifica propriamente in relazione alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ.

Cosicché il vizio motivazionale che i ricorrenti prospettano ("la Corte d'Appello di Lecce non ha motivato sulle ragioni che hanno portato a ritenere i tempi di accertamento <ragionevoli> (...)": così ricorso, pag. 8), oltre che nei limiti del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., riveste valenza, se del caso, nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

17. In quest'ottica si rileva ulteriormente quanto segue.

Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla luce della decisione delle sezioni unite testé menzionata - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui, in parte qua, la corte distrettuale ha ancorate il suo dictum.

Più esattamente, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito.

In particolare, ha puntualizzato che la sanzione in astratto comminata dal 2° co. dell'art. 19 del dec.

Igs. n. 364/1990 è di importo pari ad 1/10 del valore delle opere realizzate in assenza di autorizzazione, sicché alla contestazione ex art. 14 della legge n. 689/1981 non sarebbe stato possibile far luogo antecedentemente alla stima del valore delle opere illecite, stima avvenuta con relazione del tecnico incaricato, datata 13.2.2013 ed allegata al verbale di contestazione predisposto in pari data.

D'altro canto, la corte di merito ha senz'altro disaminato i fatti decisivi caratterizzanti, in parte qua agitur, la res litigiosa ovvero il profilo concernente la tempestività della contestazione.

18. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

19. Va debitamente premesso che il secondo mezzo di impugnazione difetta di specificità e di "autosufficienza".

Più esattamente, ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei propri assunti, riprodurre più o meno testualmente nel corpo del ricorso la sentenza penale di condanna n. 140/2009 del Tribunale di Lecce.

20. In ogni caso i rilievi sulla cui scorta la corte d'appello ha reputato dissimili la condotta oggetto di contestazione in sede penale e la condotta oggetto di contestazione in sede amministrativa, ovvero l'affermazione secondo cui l'una riguardava il mantenimento di opere edilizie oltre il periodo previsto dalla concessione demaniale rilasciata alla s.p.a. appellata e l'altra riguardava l'esecuzione di opere in prossimità della linea doganale senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, risultano congrui ed ineccepibili ed in alcun modo scalfiti dall'assunto, in verità di ampio spettro e del tutto generico, prospettato in questa sede.

Ossia dall'assunto secondo cui la condanna in sede penale, dipesa dal mantenimento di opere edilizie oltre il periodo previsto dalla concessione demaniale, è da correlare alla inesistenza dei titoli giuridici abilitanti alla realizzazione delle opere e quindi pur all'assenza dell'autorizzazione doganale.

21. Il terzo motivo di ricorso va rigettato.

22. L'art. 19, 1° co., del dec.

Igs. n. 374/1990 vieta l'esecuzione di costruzioni e di opere di ogni specie "sia provvisorie sia permanenti (...) senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale".

Su tale scorta è ineccepibile il rilievo della corte di merito, secondo cui l'ampio spettro delle opere soggette ad autorizzazione ex art. 19 del dec.

Igs. n. m- 374/1990 ingloba anche le "opere amovibili o, comunque, asportabili in qualsiasi momento", in quanto ricomprese nella categoria delle opere "provvisorie" pur contemplate dalla disposizione sanzionatoria.

Ne discende ulteriormente che invano i ricorrenti prospettano che le opere sono inidonee ad arrecare danno ovvero ad impedire l'attività di vigilanza.

23. D'altra parte, i ricorrenti si dolgono per la inadeguata valutazione della documentazione fotografica in atti.

E nondimeno a siffatta censura osta l'insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

24. Il quarto motivo di ricorso del pari va rigettato.

25. Per nulla si giustifica l'assunto veicolato dal mezzo in disamina secondo cui sarebbe stato onere del Comune di Nardò richiedere il rilascio dell'autorizzazione doganale ai fini della realizzazione delle opere oggetto di contestazione.

Né evidentemente la prefigurazione di un obbligo siffatto pub giustificarsi alla luce del d.P.R. n. 447/1998, che ha istituito lo "[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA]".

Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo, ineccepibile, congruo e, al riguardo, concludente, della Corte salentina, secondo cui gli iniziali opponenti non avevano dimostrato di aver attivato in tempo utile il servizio offerto dallo "[OSCURATO:PERSONA]", sicché alcuna inerzia poteva allo stesso "Sportello" essere ascritta.

26. Il quinto motivo di ricorso parimenti va rigettato.

27. E' sufficiente reiterare l'insegnamento di questa Corte secondo cui nei procedimenti per la irrogazione di sanzioni amministrative, disciplinati dalla legge 24.11.1981, n. 689, non trovano applicazione le clisposizioni sulla N partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990, n. 241, le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al "minimum" prescritto dall'anzidetta normativa generale (cfr. Cass. 11.6.2010, n. 14104; nella menzionata occasione questa Corte ebbe ad esprimere il riferito principio in fattispecie del tutto simile a quella per cui è ricorso, ossia in fattispecie relativa a sanzione amministrativa irrogata per violazione del divieto di costruzione di manufatti in prossimità della linea doganale, ex art. 19 del d.lgs. n. 374 del 1990).

28. Ineccepibile è pertanto il rilievo espresso dalla Corte di Lecce con riferimento al motivo di opposizione - esperito in prime cure - concernente l'asserita illegittimità della stima delle opere, siccome eseguita senza la previa convocazione degli interessati ai fini della loro partecipazione.

Ossia il rilievo secondo cui la disciplina di cui alla legge n. 689/1981 contempla unicamente la possibilità che i pretesi responsabili rimettano all'autorità amministrativa procedente scritti difensivi e documenti entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

29. L'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Lecce non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordirle alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta.

30. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 1041 - 2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA . s.p.a. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso disgiuntamente e congiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio Placidi. RICORRENTI contro AGENZIA delle DOGANE e MONOPOLI di LECCE, in persona del direttore pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 423 - 13.4/24.5.2017 della Corte d'Appello di Lecce, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] k.9t- u,77 ( 12 1. A seguito di accertamento effettuato in data 21.11.2012 da funzionari dell' "[OSCURATO:PERSONA], Controlli ed [OSCURATO:PERSONA]" dell'Ufficio delle Dogane di Lecce, l'Agenzia delle Dogane di Lecce, con atto prot. n. 2013-8696RU del 10.4.2013, contestava ad [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA." s.p.a., titolare di una concessione di area demaniale marittima di mq. 6.115 in località [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in Comune di Nardò, la violazione dell'art. 19, 1° cc., del dec. Igs. n. 374/1990, in dipendenza della realizzazione di alcune opere edilizie in "prossimità" della linea doganale ed in assenza della preventiva autorizzazione del competente Ufficio delle Dogane. 2. Con ordinanza prot. n. 28041/RU del 13.12.2013 l'Ufficio delle Dogane di Lecce irrogava ad [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA." s.p.a., la sanzione di euro 41.610,60, siccome i tecnici dell'Agenzia delle Dogane avevano, con verbale di stima in data 13.2.2013, determinato in euro 207.878,00 il valore delle opere illecitamente eseguite. 3. Con ricorso al Tribunale di Lecce depositato in data 25.1.2014 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA .", proponeva opposizione. Chiedeva annullarsi l'ordinanza-ingiunzione. 4. Si costituiva l'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Lecce. Instava per il rigetto dell'opposizione. 5. Con sentenza n. 1247/2015 il tribunale opinava per la tardività della contestazione, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza-ingiunzione. 6. Proponeva appello l'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Lecce. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA." s.p.a. 7. Con sentenza n. 423 dei 13.4/24.5.2017 la Corte d'Appello di Lecce accoglieva il gravame, rigettava l'opposizione proposta in prime cure, confermava l'ordinanza-ingiunzione e condannava l'appellato, nella duplice qualità, alle spese del doppio grado. Evidenziava la corte che la contestazione doveva reputarsi tempestiva, siccome sopraggiunta nel rispetto del termine di novanta giorni dall'accertamento, da considerarsi completato in data 13.2.2013. Evidenziava altresì, con riferimento al motivo di opposizione esperito in prime cure e concernente la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 689/1981 - in dipendenza della condanna penale inflitta con sentenza n. 140/2009 del Tribunale di Lecce ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - che la condotta oggetto della condanna penale e la condotta oggetto della contestazione amministrativa non potevano considerarsi identiche. 8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] SO.VI.VA." s.p.a., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. L'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Lecce non ha svolto difese. 9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 - 17 della legge n. 689/1981. Deducono che l'accertamento delle opere asseritamente illecite è avvenuto su iniziativa della Guardia di Finanza in data 26.3.2012 ed un ulteriore 4rd accertamento è stato eseguito in data 21.11.2012, così come si desume dal "verbale di constatazione violazioni" redatto dall'"Ufficio delle Dogane di Lecce". Deducono quindi che, contrariamente all'assunto della corte d'appello, la contestazione dell'illecito, notificata in data 18.4.2013, è stata effettuata allorché il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 era ampiamente decorso. Deducono altresì che la circostanza per cui l'Agenzia delle Dogane abbia dovuto far luogo a taluni obbligatori accertamenti, per nulla può legittimare il differimento del dies a quo del termine per la contestazione, tanto più che è stata l'Amministrazione a compiere ingiustificatamente in ritardo le operazioni di verifica e valutazione. 10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 9 della legge n. 689/1981. Deducono che, allorché ha respinto il motivo di opposizione concernente la violazione dell'art. 9 della legge n. 689/1981, la corte di merito non ha atteso alla corretta lettura della sentenza penale di condanna n. 140/2009 del Tribunale di Lecce. 11. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del dec. Igs. n. 374/1990. Deducono che le opere realizzate non sono ancorate al 'suolo, sicché sono amovibili ed asportabili. Deducono quindi che la corte distrettuale non ha vagliato adeguatamente siffatta circostanza, viepiù alla luce della circolare n. 5790/2007 della stessa Agenzia delle Dogane. 12. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 447/1988, la violazione del giusto procedimento. Premettono che tra le autorizzazioni che lo "[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA]" è tenuto ad acquisire, sono da ricomprendere anche le autorizzazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] nei casi, tra gli altri, di costruzione di strutture in prossimità della linea doganale. Su tale scorta deducono che sarebbe stato onere del C:omune di Nardò richiedere il rilascio dell'autorizzazione doganale ai fini della realizzazione delle opere oggetto di contestazione. 13. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, la violazione del giusto procedimento. Deducono che la Corte di Lecce, allorché ha respinto il motivo di opposizione concernente l'addotta illegittimità della stima delle opere, non ha tenuto conto che era stata lamentata la mancata interlocuzione della P.A. con il privato. Deducono che la loro partecipazione alle operazioni di stima avrebbe consentito all'Agenzia delle Dogane di determinare correttamente il valore delle opere e dunque il quantum della sanzione pecuniaria. 14. Il primo motivo di ricorso va respinto. 15. Questa Corte spiega che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, 2° co., della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2019, n. 27702; Cass. (ord.) 25.10.2019, n. 27405; Cass. 18.4.2007, n. 9311). E soggiunge che il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione, spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2019, n. 27702; Cass. (ord.) 25.10.2019, n. 27405; Cass. 18.4.2007, n. 9311). 16. Su tale scorta inevitabili sono i rilievi che seguono. Per un verso, la valutazione postulata dall'art. 14 della legge n. 689/1981, in ipotesi di mancata contestazione immediata della violazione, si risolve in un giudizio "di fatto", già sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo motivazionale ed ora, al cospetto del novello n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., sindacabile in sede di legittimità unicamente per omesso esame circa fatto decisivo e controverso. Per altro verso, il primo motivo di ricorso si qualifica propriamente in relazione alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. Cosicché il vizio motivazionale che i ricorrenti prospettano ("la Corte d'Appello di Lecce non ha motivato sulle ragioni che hanno portato a ritenere i tempi di accertamento <ragionevoli> (...)": così ricorso, pag. 8), oltre che nei limiti del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., riveste valenza, se del caso, nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 17. In quest'ottica si rileva ulteriormente quanto segue. Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla luce della decisione delle sezioni unite testé menzionata - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui, in parte qua, la corte distrettuale ha ancorate il suo dictum. Più esattamente, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito. In particolare, ha puntualizzato che la sanzione in astratto comminata dal 2° co. dell'art. 19 del dec. Igs. n. 364/1990 è di importo pari ad 1/10 del valore delle opere realizzate in assenza di autorizzazione, sicché alla contestazione ex art. 14 della legge n. 689/1981 non sarebbe stato possibile far luogo antecedentemente alla stima del valore delle opere illecite, stima avvenuta con relazione del tecnico incaricato, datata 13.2.2013 ed allegata al verbale di contestazione predisposto in pari data. D'altro canto, la corte di merito ha senz'altro disaminato i fatti decisivi caratterizzanti, in parte qua agitur, la res litigiosa ovvero il profilo concernente la tempestività della contestazione. 18. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 19. Va debitamente premesso che il secondo mezzo di impugnazione difetta di specificità e di "autosufficienza". Più esattamente, ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei propri assunti, riprodurre più o meno testualmente nel corpo del ricorso la sentenza penale di condanna n. 140/2009 del Tribunale di Lecce. 20. In ogni caso i rilievi sulla cui scorta la corte d'appello ha reputato dissimili la condotta oggetto di contestazione in sede penale e la condotta oggetto di contestazione in sede amministrativa, ovvero l'affermazione secondo cui l'una riguardava il mantenimento di opere edilizie oltre il periodo previsto dalla concessione demaniale rilasciata alla s.p.a. appellata e l'altra riguardava l'esecuzione di opere in prossimità della linea doganale senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, risultano congrui ed ineccepibili ed in alcun modo scalfiti dall'assunto, in verità di ampio spettro e del tutto generico, prospettato in questa sede. Ossia dall'assunto secondo cui la condanna in sede penale, dipesa dal mantenimento di opere edilizie oltre il periodo previsto dalla concessione demaniale, è da correlare alla inesistenza dei titoli giuridici abilitanti alla realizzazione delle opere e quindi pur all'assenza dell'autorizzazione doganale. 21. Il terzo motivo di ricorso va rigettato. 22. L'art. 19, 1° co., del dec. Igs. n. 374/1990 vieta l'esecuzione di costruzioni e di opere di ogni specie "sia provvisorie sia permanenti (...) senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale". Su tale scorta è ineccepibile il rilievo della corte di merito, secondo cui l'ampio spettro delle opere soggette ad autorizzazione ex art. 19 del dec. Igs. n. m- 374/1990 ingloba anche le "opere amovibili o, comunque, asportabili in qualsiasi momento", in quanto ricomprese nella categoria delle opere "provvisorie" pur contemplate dalla disposizione sanzionatoria. Ne discende ulteriormente che invano i ricorrenti prospettano che le opere sono inidonee ad arrecare danno ovvero ad impedire l'attività di vigilanza. 23. D'altra parte, i ricorrenti si dolgono per la inadeguata valutazione della documentazione fotografica in atti. E nondimeno a siffatta censura osta l'insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153). 24. Il quarto motivo di ricorso del pari va rigettato. 25. Per nulla si giustifica l'assunto veicolato dal mezzo in disamina secondo cui sarebbe stato onere del Comune di Nardò richiedere il rilascio dell'autorizzazione doganale ai fini della realizzazione delle opere oggetto di contestazione. Né evidentemente la prefigurazione di un obbligo siffatto pub giustificarsi alla luce del d.P.R. n. 447/1998, che ha istituito lo "[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA]". Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo, ineccepibile, congruo e, al riguardo, concludente, della Corte salentina, secondo cui gli iniziali opponenti non avevano dimostrato di aver attivato in tempo utile il servizio offerto dallo "[OSCURATO:PERSONA]", sicché alcuna inerzia poteva allo stesso "Sportello" essere ascritta. 26. Il quinto motivo di ricorso parimenti va rigettato. 27. E' sufficiente reiterare l'insegnamento di questa Corte secondo cui nei procedimenti per la irrogazione di sanzioni amministrative, disciplinati dalla legge 24.11.1981, n. 689, non trovano applicazione le clisposizioni sulla N partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990, n. 241, le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al "minimum" prescritto dall'anzidetta normativa generale (cfr. Cass. 11.6.2010, n. 14104; nella menzionata occasione questa Corte ebbe ad esprimere il riferito principio in fattispecie del tutto simile a quella per cui è ricorso, ossia in fattispecie relativa a sanzione amministrativa irrogata per violazione del divieto di costruzione di manufatti in prossimità della linea doganale, ex art. 19 del d.lgs. n. 374 del 1990). 28. Ineccepibile è pertanto il rilievo espresso dalla Corte di Lecce con riferimento al motivo di opposizione - esperito in prime cure - concernente l'asserita illegittimità della stima delle opere, siccome eseguita senza la previa convocazione degli interessati ai fini della loro partecipazione. Ossia il rilievo secondo cui la disciplina di cui alla legge n. 689/1981 contempla unicamente la possibilità che i pretesi responsabili rimettano all'autorità amministrativa procedente scritti difensivi e documenti entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. 29. L'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Lecce non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordirle alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta. 30. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 14862/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris