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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 novembre 1995

Cassazione n. 07031/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1995 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ilette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Mantova, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo l'illegalità della pena applicata ex art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. come introdotto dal comma 50, dell'art. 1 della legge 103/2017.

Ha rilevato che il giudice ha applicato una pena non conforme alla legge, violando il disposto di cui all'art. 590-quater cod. pen. che prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

E' ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di patteggiannento, ove le parti abbiano raggiunto l'accordo in ordine alla determinazione della pena da irrogarsi, la sentenza applicativa di tale pena possa formare oggetto di impugnazione nel caso in cui il trattamento sanzionatorio inflitto sia illegale.

Invero, l'accordo tra le parti, sebbene sottragga la sentenza a verifiche riguardanti il profilo dei criteri valutativi della pena concordata e delle modalità di calcolo attraverso le quali si è pervenuti al risultato finale, non autorizza l'applicazione di una pena illegale che, in quanto tale, è suscettibile di censura in sede di legittimità (ex multis Sez. 6 n. 44909 del 30/10/2013).

La peculiarità del rito del patteggiamento, infatti, non consente di derogare all'onere di verifica della correttezza giuridica della pena irrogata ad opera del giudice, il quale non può ratificare, come avvenuto nel caso in esame, l'accordo raggiunto tra le parti su una pena illegale, dovendosi attenere alle regole di diritto che sovrintendono alla ortodossia della pena.

Come ha correttamente osservato il Procuratore ricorrente, il giudice ha applicato la pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione, individuando la pena base in anni cinque di reclusione, previo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche all'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 589 bis cod. pen., diminuendo la pena come sopra per il rito prescelto.

In tal modo ha violato la disposizione di cui all'art. 590-quater cod. pen. che prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 2, cod. pen.

Ne deriva che la pena base sulla quale operare la diminuzione per la concessione delle attenuanti generiche ed il rito non potesse essere inferiore a quella di anni otto di reclusione prevista dal comma 2 dell'art. 589-bis cod. pen.; anche volendo operare la massima riduzione per le attenuanti generiche, la pena finale non avrebbe potuto essere inferiore ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione.

4. La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso.

Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1995 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ilette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Mantova, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. 2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo l'illegalità della pena applicata ex art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. come introdotto dal comma 50, dell'art. 1 della legge 103/2017. Ha rilevato che il giudice ha applicato una pena non conforme alla legge, violando il disposto di cui all'art. 590-quater cod. pen. che prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di patteggiannento, ove le parti abbiano raggiunto l'accordo in ordine alla determinazione della pena da irrogarsi, la sentenza applicativa di tale pena possa formare oggetto di impugnazione nel caso in cui il trattamento sanzionatorio inflitto sia illegale. Invero, l'accordo tra le parti, sebbene sottragga la sentenza a verifiche riguardanti il profilo dei criteri valutativi della pena concordata e delle modalità di calcolo attraverso le quali si è pervenuti al risultato finale, non autorizza l'applicazione di una pena illegale che, in quanto tale, è suscettibile di censura in sede di legittimità (ex multis Sez. 6 n. 44909 del 30/10/2013). La peculiarità del rito del patteggiamento, infatti, non consente di derogare all'onere di verifica della correttezza giuridica della pena irrogata ad opera del giudice, il quale non può ratificare, come avvenuto nel caso in esame, l'accordo raggiunto tra le parti su una pena illegale, dovendosi attenere alle regole di diritto che sovrintendono alla ortodossia della pena. Come ha correttamente osservato il Procuratore ricorrente, il giudice ha applicato la pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione, individuando la pena base in anni cinque di reclusione, previo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche all'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 589 bis cod. pen., diminuendo la pena come sopra per il rito prescelto. In tal modo ha violato la disposizione di cui all'art. 590-quater cod. pen. che prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 2, cod. pen. Ne deriva che la pena base sulla quale operare la diminuzione per la concessione delle attenuanti generiche ed il rito non potesse essere inferiore a quella di anni otto di reclusione prevista dal comma 2 dell'art. 589-bis cod. pen.; anche volendo operare la massima riduzione per le attenuanti generiche, la pena finale non avrebbe potuto essere inferiore ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione. 4. La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso. Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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