CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2021
Cassazione n. 35330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i "motivi nuovi" fatti pervenire dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa dell'imputata; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica inviata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputata; lette le conclusioni trasmesse in forma scritta dal difensore di parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 12 luglio 2021, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica condannava Raffaella PENTA alla pena di cinquecento euro di ammenda, in quanto riconosciuta colpevole del reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.) commesso in danno di Brigida RUGGIERO dal settembre 2016 al gennaio 2017. L'imputata veniva, inoltre, condannata al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. 1.1. Il Tribunale fondava l'affermazione di penale responsabilità della PENTA principalmente sulla deposizione della persona offesa Brigida RUGGIERO, pienamente confermata e riscontrata dalle affermazioni del di lei marito Claudio FUIANO, con il quale l'imputata aveva avuto una relazione; le fonti dichiarative erano corroborate dalle conversazioni telefoniche acquisite. L'esame della persona offesa, in particolare, permetteva di ricostruire in modo preciso la condotta in contestazione, consistita nell'inoltro di molteplici messaggi molesti e nell'effettuazione di telefonate mute con numeri sconosciuti; una volta memorizzati tali numeri in rubrica, peraltro, la RUGGIERO potevo constatare che ad essi era abbinato un profilo Whatsapp, sul cui stato comparivano fotografie o frasi offensive a lei riferibili. Inoltre, era documentata anche la richiesta di eliminazione di due account Instagram da cui la RUGGIERO era stata personalmente contattata. Il teste FUIANO, nel descrivere la sua relazione extraconiugale con l'imputata, specificava che il loro rapporto aveva subito un'interruzione sul finire del 2016 e confermava che quello era stato il momento di origine degli atteggiamenti molesti della PENTA. L'imputata forniva, a sua volta, una ricostruzione dei fatti giudicata dal Tribunale poco coerente e comunque inidonea a smentire quanto riferito dalla persona offesa e dal FUIANO; peraltro, non aveva ricevuto alcun riscontro documentale la tesi difensiva secondo cui sarebbe stata la PENTA a ricevere le chiamate della RUGGIERO, atteso che nelle molteplici conversazioni si rinveniva un solo squillo proveniente dall'utenza della persona offesa. In ogni caso, il testo di alcuni dei messaggi acquisiti agli atti - riconosciuti dalla stessa imputata, seppur con la precisazione che si trattava di frasi pubblicate sullo stato di Whatsapp - era giudicato sufficiente a rivelare chiaramente il risentimento che la PENTA nutriva verso il FUIANO e sua moglie. Sulla base di tali emergenze istruttorie, il Tribunale riteneva, in conclusione, integrata la fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen., poiché le condotte dell'imputata risultavano connotate dai requisiti della petulanza e del biasimevole motivo, essendo di carattere oppressivo e costituendo una reazione vendicativa alla scelta sentimentale del FUIANO. 1.2. In relazione al trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle attenuanti si giustificava per la straordinaria intensità del dolo, dimostrata dalla protrazione della condotta per più di un mese e dal coinvolgimento di soggetti estranei alla vicenda in esame. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, oltre all'erronea applicazione dell'art. 660 cod. pen. e degli artt. 192, 530, 516 ss., 521 e 522 cod. proc. pen., la ricorrente censura l'apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione della fattispecie di reato di cui all'art. 660 cod. pen. e alla sussistenza del dolo specifico, nonché l'illogicità della motivazione nel raffronto tra la sentenza e gli elementi probatori emersi. In particolare, a fronte di un capo d'imputazione che individuava il tempus commissi delicti nel periodo tra settembre 2016 e gennaio 2017, il giudice, dopo aver ritenuto rilevante la sola condotta di invio di messaggi ed effettuazione di telefonate con numeri sconosciuti, aveva individuato la corretta data d'inizio dell'azione molesta nel mese di dicembre 2016; tuttavia, l'organo giudicante avrebbe impropriamente esteso il tempo del reato fino a febbraio 2017, creando così un problema di correlazione ai sensi degli artt. 516 ss., 521 e 522 cod. proc. pen. e comportando un vulnus difensivo rispetto ai mesi di gennaio e febbraio 2017. Inoltre, si censura la genericità della motivazione in quanto il giudice avrebbe omesso di quantificare le telefonate e i messaggi indirizzati dalla ricorrente alla RUGGIERO, informazione indispensabile al fine di verificare la sussistenza del requisito della petulanza; peraltro, la sentenza avrebbe ignorato le specifiche dichiarazioni della stessa persona offesa, che asseriva di aver ricevuto una decina tra telefonate e semplici squilli. Si ravvisa, poi, carenza e illogicità motivazionale laddove il giudice, pur avendo puntualizzato che la ricorrente non aveva inviato alcun messaggio alla RUGGIERO (trattandosi piuttosto di frasi pubblicate sullo stato di Whatsapp), ha comunque considerato integrata la fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen.; sul punto, si deduce che il principio dell'irrilevanza penale delle pubblicazioni sui profili Facebook avrebbe dovuto essere esteso anche agli elementi condivisi tramite lo stato di WhatsApp. Da ultimo, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine al dolo specifico: in sentenza si ravviserebbero mere formule di stile, laddove invece il fine avuto di mira dalla PENTA avrebbe dovuto essere puntualmente analizzato e messo in relazione agli altri presunti elementi integranti il reato. 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 197 ss., 210, 516 ss., 521, 522 e 530 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione in ordine alla veste dichiarativa di Brigida RUGGIERO, che avrebbe dovuto essere sentita come imputata o indagata in procedimento connesso: in sentenza, infatti, lo stesso giudice aveva prospettato la possibilità che si instaurasse un procedimento a parti invertite, essendo l'attuale persona offesa stata querelata dalla ricorrente per la medesima fattispecie. Di conseguenza, il giudice, una volta sentita la RUGGIERO secondo le norme previste per gli imputati o indagati in procedimenti connessi, avrebbe dovuto valutare le sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., verificando che fossero riscontrate ab extemo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132, 133 e 660 cod. pen. Segnatamente, si evidenzia l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che tale diniego sarebbe fondato su due presupposti errati: l'arco temporale di commissione del reato sarebbe, in realtà, esiguo, essendo quantificabile in poco più di un mese; in relazione al coinvolgimento di altre persone, la sentenza - che, peraltro, ritiene rilevanti le sole condotte commesse in danno di Brigida RUGGIERO - avrebbe omesso di specificare quali altri soggetti sarebbero stati interessati dai comportamenti della ricorrente. Vieppiù illogica sarebbe la parte del provvedimento in cui si enfatizza la condizione di incensuratezza della PENTA, pur dopo aver negato la concessione delle attenuanti generiche. Infine, si duole la ricorrente che il giudice del Tribunale di Napoli abbia omesso di esporre le ragioni della mancata irrogazione della pena nel minimo edittale, limitandosi a dare atto della condizione di incensuratezza dell'imputata e a fissare la pena in euro cinquecento di ammenda. 2.4. Il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha successivamente trasmesso "motivi nuovi ex art. 585 c.p.p." approfondendo il tema dell'elemento oggettivo del reato di molestie, con particolare riferimento alla "petulanza". 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputata ha, in seguito, depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.5. Anche il difensore di parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato "brevi note difensive", con conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Non si può nutrire alcun dubbio sulla coincidenza della dimensione temporale delineata dall'accusa con quella ritenuta in sentenza, dal momento che, in due distinti brani della decisione impugnata, si legge che "la contestazione viene chiusa al gennaio 2017" (pag. 14) e che il comportamento dell'imputata, oppressivo e invadente, si è protratto "dalla fine di dicembre 2016 almeno a tutto gennaio 2017". In nessuna parte della pronuncia oggetto di ricorso si afferma che la condotta ascritta all'imputata si sarebbe protratta fino a febbraio 2017, come sostenuto dalla difesa della ricorrente, sicché in alcun modo è dato ravvisare, nel caso di specie, difetto di correlazione tra accusa e sentenza nei termini previsti dall'art. 521 cod. proc. pen. 3. Quanto meno infondata è la censura di "genericità" della motivazione, con cui si rimprovera al giudice di merito di aver omesso di quantificare le telefonate e i messaggi indirizzati dalla ricorrente alla RUGGIERO, informazione indispensabile al fine di verificare la sussistenza del requisito della petulanza. 3.1. In primo luogo, è opportuno ricordare che il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza (fra molte, Sez. 1, n. 3758 del 7/11/2013, dep. 2014, Moresco, Rv. 258260), sicché è errata in diritto la prospettazione di chi assuma la decisività di una pluralità di azioni moleste per integrare, con la petulanza, il reato de quo. In secondo luogo, va rilevato che la deduzione difensiva tradisce una disattenta lettura della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale di Napoli, a pag. 5 della decisione, nel sintetizzare la deposizione della persona offesa, ha fatto riferimento non solo alla "decina" di telefonate provenienti dalla utenza mobile n. 3922902033, pacificamente riferibile all'imputata, ma anche ai messaggi, provenienti dalla medesima utenza, ricevuti dalla RUGGIERO, "in alcune occasioni", tramite l'applicazione 'whatsapp', nonché agli "squilli da numeri sconosciuti" ricevuti sul suo smartphone, numeri che, tuttavia, una volta memorizzati in rubrica, presentavano 'stati whatsapp' abbinati in cui apparivano delle fotografie ritraenti la persona offesa accompagnate da frasi offensive.Dunque, diversamente da quanto dedotto in ricorso (e nel motivo aggiunto, che lo ricalca), in nessun travisamento della prova è incorso il Tribunale partenopeo, che non si è limitato a dare atto della "decina" di telefonate provenienti dalla utenza mobile prima indicata, come asserito dalla difesa della ricorrente, ma ha anche dato conto della ulteriore serie di azioni poste in essere dalla imputata col mezzo del telefono. Corretto in diritto è stato, pertanto, l'approdo cui è pervenuto il giudice territoriale, nel ritenere integrato, per la pluralità delle azioni moleste, la loro protrazione per almeno un mese, la sfacciata esibizione alla destinataria della relazione sentimentale che legava suo marito all'imputata, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 660 cod. pen., in quanto trattasi di valutazione del tutto conforme al consolidato orientamento di questa Corte, alla stregua del quale, ai fini della configurabilità del reato di molestie, per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato (per tutte, Sez. 1, n. 6064 del 6/12/2017, dep. 2018, Girone, Rv. 272397). La conclusione cui è pervenuto il giudice di merito si pone in sintonia anche con la giurisprudenza più recente, che il Collegio condivide, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso attraverso il mezzo del telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire l'azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita; ne consegue che costituisce molestia anche l'invio di messaggi telematici, siano essi di testo (SMS) o messaggi whatsapp (Sez. 1, n. 37974 del 18/3/2021, D'Antoni, Rv. 282045). 3.2. Manifestamente infondata è anche la censura con cui si rimprovera al giudice di Napoli di aver motivato con clausole di stile la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Occorre ricordare, in argomento, che l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (fra molte, Sez. 1, n. 50381 del 7/6/2018, Vidoni, Rv. 274537; Sez. 1, n. 33267 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Saggiomo, Rv. 256992). Infatti, in presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dall'elemento della "petulanza", nei termini prima descritti, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.660 cod. pen., la coscienza e volontà di tale condotta, a nulla rilevando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell'azione, in relazione alla quale si configura il dolo (Sez. F, n. 32321 del 26/7/2007, P.G. in proc. Paolini, Rv. 236798; Sez. 1, n. 5855 del 6/12/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 218122; Sez. 1, n. 13555 del 26/11/1998, Faedda, Rv. 212059; Sez. 1, n. 7051 del 30/4/1998, Morgillo, Rv. 210724). A tali principi si è attenuto il giudice di merito, che, nel mettere adeguatamente in luce l'elemento della "petulanza" caratterizzante le condotte poste in essere dalla PENTA, la pluralità di esse, il loro dispiegarsi nell'arco temporale di almeno un mese e il "biasimevole" motivo che le guidò, identificato nella "reazione vendicativa alla scelta sentimentale all'epoca operata dal Fuiano" (di chiudere, cioè, la relazione sentimentale con l'imputata), ha, in modo non illogico, dato atto, per la compresenza di inequivoci indicatori, della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo alla PENTA. 4. Infondato è il secondo motivo di ricorso, dedotto sul rilievo per cui, avendo l'imputata, a sua volta, proposto querela nei confronti della RUGGIERO, quest'ultima avrebbe dovuto essere sentita come indagata/imputata di reato connesso o collegato e non come testimone "pura". Anche a voler prescindere dal fatto che, a pag. 14 della sentenza, non si parli di "acquisizione agli atti processuali della denuncia [...] sporta dalla PENTA", come dedotto in ricorso, ma si alluda a un eventuale futuro processo a parti invertite, è sufficiente osservare che, nel caso di specie, la regola di valutazione della prova prevista dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. è stata, di fatto, rispettata, perché le dichiarazioni rese dalla RUGGIERO sono state valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", ovvero unitamente alle dichiarazioni rese da Claudio FUIANO e alla documentazione inerente ai contatti telefonici e di messaggistica intercorsi tra imputata e persona offesa. 5. Inammissibile, poiché espresso in termini di mero dissenso, è il motivo afferente al trattamento sanzionatorio, avendo il Tribunale di Napoli dato convenientemente conto delle ragioni che lo hanno indotto, da un lato, a optare per la pena pecuniaria (condizione di incensuratezza dell'imputata), dall'altro, per negare le attendanti generiche e irrogare una pena prossima al massimo edittale (intensità del dolo in relazione alla durata delle azioni moleste per più di un mese; coinvolgimento di una pluralità di soggetti estranei alla vicenda nella fase esecutiva del progetto illecito ordito, individuati negli "amici e colleghi di lavoro" della RUGGIERO e del FUTANO, cui si fa riferimento a pag. 5 della sentenza impugnata).6. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.100,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e dif